Art. 1
(Composizione e durata del consiglio direttivo)
- In attesa della riforma organica della normativa regionale sulle aree protette prevista dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale), il consiglio direttivo dell’Ente parco regionale del Conero di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Istituzione dell’Ente parco regionale del Conero), in deroga al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”), è composto da:
a) un rappresentante della Regione;
b) un rappresentante designato da ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco;
c) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
d) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante designato dall’Università Politecnica delle Marche. - Il consiglio direttivo di cui al comma 1 resta in carica per la durata della legislatura regionale.
Art. 2
(Presidente)
- In deroga al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2012, il presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo di cui all’articolo 1, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
- Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 4
(Norme transitorie)
- Il consiglio direttivo nella composizione di cui all’articolo 1 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
- Nelle more della nomina del presidente di cui all’articolo 2, il consiglio direttivo di cui al comma 1 è presieduto dal rappresentante della Regione.
- L’attuale incarico del commissario straordinario dell’Ente parco dura fino alla data di costituzione del consiglio direttivo di cui al comma 1.
Art. 5
(Abrogazione)
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Nota relativa all’articolo 5