Art. 1
(Istituzione e scopo del Parco)
- La presente legge, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, istituisce il parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.
Art. 2
(Delimitazione)
- Fino all’entrata in vigore del piano previsto dall’articolo 15 della l.r. 15/1994, il territorio del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata in allegato 1 alla presente legge, in scala 1: 10.000.
- L’area del Parco è suddivisa in:
a) zona 1, ambito interno, in cui è prevalente l’interesse di protezione ambientale;
b) zona 2, ambito periferico ed antorizzato in cui, al fine di conseguire uno sviluppo razionale e duraturo; sono promosse tutte le attività finalizzate al miglioramento della vita socio – culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.
Art. 3
(Gestione del Parco)
- Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 15/1994 la gestione del Parco è demandata alla Comunità montana dell’Esino – Frasassi zona “F”.
Art. 4
(Statuto)
- Lo Statuto del Parco è approvato dalla Comunità montana ed ha i contenuti di cui all’articolo 14 della l.r. 15/1994.
Art. 5
(Personale)
- Il soggetto gestore del Parco fa fronte alle esigenze di personale con le modalità di cui all’articolo 13, commi 7 e 8, della l.r. 15/1994, utilizzando le risorse finanziarie di cui dispone.
- Può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dal Corpo forestale dello Stato sulla base di specifiche convenzioni.
Art. 6
(Simbolo)
- La Comunità montana approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il simbolo del Parco.
Art. 7
(Strumenti di pianificazione)
- Il soggetto gestore provvede:
a) all’adozione del piano del Parco, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 15/1994;
b) all’adozione ed all’approvazione del regolamento del Parco ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 15/1994;
c) all’adozione del piano pluriennale economico – sociale, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 15/1994.
Art. 8
(Norme provvisorie di slavaguardia)
- Fino all’approvazione del Piano del Parco e del relativo regolamento sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni del PPAR.
- Sono comunque soggetti al parere preventivo obbligatorio del soggetto gestore del Parco:
a) gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la realizzazione di nuovi edifici all’interno delle zone territoriali omogenee “E” di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti effettuati nel rispetto delle norme vigenti. - In tutto il territorio del Parco, fino all’approvazione del piano, sono vietati gli interventi che alterino le caratteristiche dell’ambiente ed in particolare:
a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Parco; sono invece consentiti, anche in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta dei funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali; sono inoltre garantiti i diritti di legnatico;
b) l’introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona. La pastorizia è consentita e attuata con le tradizionali specie domestiche di ovini, equini, bovini, caprini nel rispetto della normativa vigente;
c) l’apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per inerti;
d) l’asportazione di minerali o di materiale d’interesse geologico o paleontologico, ad eccezione di quella eseguita per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione del Parco;
e) la modificazione del regime delle acque; previa autorizzazione dell’ente di gestione sono ammessi gli interventi ricadenti in zona 2 e quelli di ristrutturazione degli impianti esistenti anche in zona 1, purchè strettamente finalizzati ad assolvere le esigenze delle popolazioni comprese nel Parco;
f) lo svolgimento, nella zona 1, delle attività sportive effettuate con veicoli a motore;
g) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella informativa del Parco;
h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; quando consentito dalla normativa vigente, il campeggio temporaneo può essere autorizzato unicamente nella zona 2;
i) l’uso di fuochi da bivacco all’aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati per le attività agro – silvo – pastorali;
l) la realizzazione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro – silvo – pastorali purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e delle recinzioni temporanee;
m) la realizzazione di nuove opere di mobilità nella zona 1 del Parco; sono sottoposte ad autorizzazione del soggetto gestore le nuove opere di mobilità ricadenti nella zona 2; è consentita l’eventuale realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche connesse all’esecuzione della variante alla strada statale 76 ed al raddoppio della linea ferroviaria Falconara – Orte;
n) la realizzazione di opere tecnologiche nella zona 1 del parco, ad eccezione di quelle di modesta entità realizzate per le esigente delle popolazioni locali che sono sottoposte all’autorizzazione del soggetto gestore. - Sono comunque fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle comunanze agrarie che siano esercitati secondo le consuetudini locali; sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione delle opere tecnologiche esistenti.
Art. 9
(Autorizzazioni)
- Le domande per il rilascio da parte del soggetto gestore delle autorizzazioni di cui alle lettere e), h), l) e m) dell’articolo 8 debbono essere corredate dagli elaborati tecnici eventualmente necessari; ai sensi della normativa vigente tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio, sono raccolte a cura dell’ente gestore.
- Fino all’approvazione del piano del Parco, le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta; decorsi i predetti termini l’autorizzazione s’intende rilasciata.
- Con l’approvazione del piano del Parco subentra il regime del nulla osta di cui all’articolo 26 della l.r. 15/1994.
Art. 10
(Norma finale)
- Per quanto non specificato nella presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e alla l.r. 157/1994.