Art. 1
(Oggetto e finalità)
- La presente legge detta norme per il riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette naturali), ai fini del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
Art. 2
(Organi)
- Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:
a) il consiglio direttivo;
b) il presidente;
c) il revisore dei conti.
Art. 3
(Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da:
a) un rappresentante della Regione;
b) due rappresentanti designati congiuntamente dai Comuni e dalla Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco. I comuni e la Provincia sono rappresentati all’interno del consiglio direttivo secondo il criterio della rotazione;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. - Il consiglio direttivo è costituito con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione avviene sulla base della designazione della maggioranza dei componenti, fatte salve comunque le successive integrazioni. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
- Spetta al consiglio direttivo:
a) l’approvazione dello statuto di cui all’articolo 14 della l.r. 15/1994, nonché dei documenti contabili dell’ente;
b) l’adozione del piano del parco di cui all’articolo 15 della l.r. 15/1994;
c) l’approvazione del regolamento del parco di cui all’articolo 16 della l.r. 15/1994;
d) la nomina del direttore;
e) l’approvazione della dotazione organica. - Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.
Art. 4
(Presidente)
- Il presidente è il rappresentante legale dell’ente, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.
- Il presidente nomina all’interno del consiglio direttivo un vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
- Al presidente spetta una indennità pari al 20 per cento dell’indennità di carica del consigliere regionale.
Art. 5
(Revisore dei conti)
- Il revisore dei conti è nominato dall’Assemblea legislativa regionale fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica cinque anni.
- Il compenso del revisore è stabilito nella misura dell’80 per cento di quello spettante al presidente.
Art. 6
(Comunità del parco)
- L’ente svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione delle comunità locali.
- Ai fini di cui al comma 1, lo statuto prevede la costituzione di una Comunità del parco,senza oneri a carico della finanza pubblica, rappresentativa degli enti locali ricompresi nel territorio del parco, delle categorie economiche, sociali e culturali, delle camere di commercio e delle università, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all’attività del parco. I componenti della Comunità del parco devono preferibilmente essere residenti all’interno del parco medesimo.
- La comunità del parco si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione dal consiglio direttivo ed esprime in particolare parere sui seguenti atti:
a) documento preliminare del piano per il parco;
b) proposte di regolamento del parco. - La comunità del parco approva, previo parere del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico sociale di cui all’articolo 17 della l.r.15/94.
Art. 7
(Vigilanza e controllo)
- La Giunta regionale stabilisce direttive, indirizzi e obiettivi cui gli enti devono conformare la propria attività, in particolare per la riduzione della spesa per il personale e per la razionalizzazione delle spese di gestione.
- Ai fini di cui al comma 1, gli enti presentano, in base alle modalità stabilite dal programma triennale regionale per le aree protette, un programma degli interventi da attuare nell’anno di riferimento, contenente una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
- Il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all’articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge per gli enti le funzioni dell’organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
Art. 8
(Norme transitorie e finali)
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni ai sensi dell’articolo 3 per la costituzione del consiglio direttivo negli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero.
- La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 7, comma 1, ed approva uno schema tipo di statuto per gli enti di gestione dei Parchi naturali regionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- I consigli direttivi di cui al comma 1 provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti necessarie per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla costituzione.
- Agli enti di gestione dei parchi regionali si applicano, per quanto non previsto, le norme della l.r. 15/1994 e della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
Art. 9
(Modifiche e abrogazioni)
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