Art. 1
(Modifiche alla l.r. 16/2010)
1. ………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 1


Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 36, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, con i commi 1, 1bis e 1ter.

Art. 2
(Termine di adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010)
1. L’adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010, come modificato dalla presente legge, deve essere effettuato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 3
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Nota relativa all’articolo 3


Abrogato dall’art. 23, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Art. 4
(Rete Ecologica delle Marche)
1. Al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio, è istituita la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.).
2. La R.E.M. è definita con atto della Giunta regionale ed è costituita da:
a) i nodi e le loro aree contigue, quali aree di maggiore pregio ecologico, rappresentate in particolare dai Siti della Rete Natura 2000, dalle Aree floristiche di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), dalle Oasi di protezione faunistica di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);
b) le continuità naturali, nelle loro diverse articolazioni, quali aree di collegamento lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
c) i frammenti di habitat, quali aree di collegamento non lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
d) il restante sistema di elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.
3. La R.E.M. è articolata secondo i seguenti elementi territoriali:
a) le Unità ecosistemiche, elementi costitutivi che sono definiti dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale;
b) le Unità ecologico-funzionali, quali ambiti territoriali che contengono le informazioni sulle caratteristiche del sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della R.E.M..

Art. 5
(Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)
1. La R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. I programmi di sviluppo rurale approvati dopo l’entrata in vigore della presente legge tengono conto della R.E.M..

Art. 6
(Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi per il recepimento della R.E.M. da parte degli strumenti di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale nell’ambito dell’attuazione della R.E.M. favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche, dei servizi eco-sistemici e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell’articolo 4, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all’articolo 25, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000).

Art. 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.