Art. 1
1. ………………………………………………………………………………..
Nota relativa all’articolo 1
Sostituisce il terzo comma dell’art. 2, l.r. 5 agosto 1982, n. 29.
Art. 2
1. La domanda per ottenere i contributi previsti dalla l.r. 29/1982, a favore delle imprese agricole indicate nell’articolo 2, terzo comma, è presentata al Servizio artigianato e industria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Il versamento della tassa di concessione regionale di cui alla voce n. 20 della tariffa annessa al d.lg. 230/1991 non è dovuto dai titolari di autorizzazione agli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli abitativi semprechè gli scarichi siano assimilabili per quantità e qualità a quelli provenienti dalle abitazioni.
2. La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti diversi da quelli abitativi deve essere attestata dall’ente competente.