Art. 1
(Finalità)

  1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico.

Nota relativa all’articolo 1
La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 24/2009)

  1. ………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell’art. 10, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 2 modifica il comma 7 dell’art. 10, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

  1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Nota relativa all’articolo 3
La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale di questo articolo.