Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009)
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Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 sostituisce l’art. 7, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/2009)
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Nota relativa all’articolo 2
Il comma 1 sostituisce l’art. 8, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Art. 3
(Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 24/2009)
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Nota relativa all’articolo 3
Il comma 1 aggiunge l’art. 8 bis, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 24/2009)
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Nota relativa all’articolo 4
Il comma 1 sostituisce l’art. 10, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 24/2009)
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Nota relativa all’articolo 5
Il comma 1 sostituisce l’art. 18, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Art. 6
(Norme transitorie e finali)
- Nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e al fine di garantire l’organizzazione dei servizi e di adeguare gli assetti impiantistici di gestione dei rifiuti urbani agli obiettivi della normativa di settore, l’Assemblea legislativa regionale, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la redazione di un Piano straordinario d’ambito.
- Il Piano straordinario d’ambito viene adottato dall’ATA entro quattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri di cui al comma 1 ed è approvato secondo le procedure dell’articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, in quanto compatibili. La Regione verifica la conformità del Piano straordinario d’ambito ai criteri di cui al comma 1, al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, nonché ai relativi Piani provinciali di gestione dei rifiuti.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 202, comma 6, del d.lgs. 152/2006, l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è assicurato mediante il personale dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999, trasferito con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, lettera d), della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, nonché con il personale messo a disposizione dagli enti aderenti alla convenzione.
- L’attribuzione all’ATA delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, decorre dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo. Per l’esercizio delle medesime funzioni l’ATA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999.
- I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati continuano a garantire tali servizi sino all’effettiva attivazione del servizio di cui all’articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 24/2009, come sostituto dalla presente legge.
- Ai fini del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 28/1999, i Presidenti dei consorzi medesimi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti e delle gestioni esistenti, compresi i rapporti di lavoro del personale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti subentranti e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale di cui al comma 6 del presente articolo non sono computate ai fini dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
- In ogni caso il trasferimento del personale è disposto nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Al personale trasferito si applica la normativa degli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall’articolo 2112 del codice civile.
- Fino alla decorrenza del termine indicato al comma 4, gli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 4, lettera n), della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, sono effettuati dai Comuni o loro consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti.
- Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all’adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.
Nota relativa all’articolo 6
Così modificato dall’art. 2, l.r. 26 marzo 2012, n. 4.
Art. 7
(Modifiche e abrogazioni)
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- Sono altresì abrogate le altre disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.
- I riferimenti alle Autorità d’ambito in materia di gestione di rifiuti contenuti nelle leggi regionali vigenti, nonché in altri atti normativi o amministrativi regionali si intendono fatti all’ATA.
Nota relativa all’articolo 7
Il comma 1 sostituisce il numero 1) della lett. g) del comma 1 dell’art. 2, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell’art. 5, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 3 aggiunge il comma 2 bis all’art. 6, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 4 modifica il comma 8 dell’art. 20, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 5 abroga gli artt. 2, comma 1, lett. f); 9 e 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Art. 8
(Dichiarazione d’urgenza)
- La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.