Art. 1
- La presente legge individua, ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 84 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni amministrative che sono attribuite alle Province nel settore relativo al rilevamento, alla disciplina, e al controllo delle emissioni in atmosfera.
- Sono attribuite alle Province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:
a) le autorizzazioni per l’emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti;
b) i pareri di cui all’articolo 17 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, per gli aspetti relativi all’inquinamento atmosferico, ai fini dell’autorizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali;
c) i pareri di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli aspetti relativi all’inquinamento atmosferico, ai fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente;
d) i provvedimenti conseguenti alle attività di rilevazione e controllo, ivi compreso il provvedimento di chiusura degli impianti non conformi alle caratteristiche stabilite dalla normativa statale e regionale nel settore. - Le Province garantiscono l’informazione e l’aggiornamento alla Regione sulle attività attribuite, anche mediante il sistema informativo ambientale, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Regione.
Art. 2
- Sono riservate alla Regione, che le esercita avvalendosi dell’ARPAM, ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, le seguenti funzioni amministrative:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell’aria, compresi fra i valori limite e i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell’ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell’aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell’ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell’ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell’ambito dei piani di cui alla lettera a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni. - L’ARPAM predispone le relazioni annuali sulla qualità dell’aria di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d), del d.p.r. 203/1988.
Art. 3
- L’ARPAM provvede, attraverso le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 60/1997, a svolgere le attività di supporto tecnico alle Province connesse all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico di cui all’articolo 1.
Art. 4
- Fino a quando lo Stato non abbia emanato i decreti di cui all’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 203/1988, le Province provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge sulla base di quanto previsto al punto 6) del d.p.c.m. 21 luglio 1989.
Art. 5
- L’esercizio delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla presente legge, decorre contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strutturali.
- La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce, d’intesa con le Province, l’entità delle risorse e dei beni necessari per l’esercizio delle funzioni conferite.
- La Regione provvede al completamento dei procedimenti amministrativi originati dalle domande presentate entro il termine di cui al comma 1, avvalendosi anche della facoltà di rilascio delle autorizzazioni generali di cui al punto 18) del d.p.c.m. 21 luglio 1989.
- Le domande vanno presentate alle Province, corredate degli elementi di cui all’articolo 6 del d.p.r. 203/1988.
Art. 6
- Fino alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 3, le attività tecniche sono svolte dai presidi multizonali di sanità pubblica di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.