Art. 1
(Finalità)

  1. La Regione, al fine di dare attuazione ai principi della Unione europea, con particolare riferimento alla economia circolare ed alla gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui alla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, favorisce le attività dirette a ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici mediante l’attuazione delle pratiche del compostaggio aerobico.

Nota relativa all’articolo 1
Così modificato dall’art. 1, l.r. 10 giugno 2020, n. 22.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge:
    a) per “autocompostaggio” e “compostaggio di comunità” valgono le definizioni contenute nelle lettere e) e qqbis) del comma 1 dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale) e nel decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);
    b) per “compostaggio di prossimità” si intende l’attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 214 del d.lgs. 152/2006;
    c) per “compost di qualità” si intende il compost che rispetti i requisiti e le caratteristiche di cui all’Allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);
    d) per orti sociali si intendono gli appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica destinati all’attività agricola; per giardini sociali si intendono gli appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica destinati alla coltivazione di piante ornamentali.

Art. 3
(Disposizioni di attuazione)

  1. Le Assemblee territoriali d’ambito (AATA) di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) garantiscono la gestione integrata dei rifiuti organici prodotti all’interno del territorio di competenza mediante il sistema di raccolta differenziata e il loro avvio a compostaggio, anche mediante l’iniziativa dei Comuni e di altri soggetti che intendono praticare le forme di compostaggio di cui all’articolo 1.
  2. I Comuni, le AATA e gli altri soggetti di cui al comma 1 assicurano altresì l’utilizzo del compost prodotto anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati e con le categorie agricole, nelle ipotesi consentite dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 4
(Azioni regionali di promozione delle pratiche di compostaggio)

  1. Ai sensi del comma 1 septies dell’articolo 180 del d.lgs. 152/2006, la Regione promuove e sostiene l’applicazione da parte dei Comuni di una riduzione della tassa dovuta per la gestione dei rifiuti organici a favore delle utenze che praticano, secondo modalità regolamentate, l’autocompostaggio ed il compostaggio di comunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.
  2. La Regione incentiva i Comuni che assicurano la trasformazione dei rifiuti organici prodotti nel proprio territorio in compost di qualità o comunque rispondente ai requisiti previsti dalla normativa statale vigente in materia, e ne garantiscono l’utilizzo anche mediante la realizzazione di orti sociali e giardini sociali ivi ubicati.
  3. La Regione, in collaborazione con i Comuni e le AATA, promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti organici riguardo ai potenziali benefici derivanti dal compostaggio ed ai risultati raggiunti nei territori in cui esso viene attuato.
  4. La Regione incentiva altresì la realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266.
  5. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

Nota relativa all’articolo 4
Così modificato dall’art. 1, l.r. 10 giugno 2020, n. 22.

Art. 5
(Orti e giardini sociali)

  1. Per il raggiungimento delle finalità contenute in questa legge, i Comuni realizzano nel territorio di competenza almeno un orto sociale e/o un giardino sociale.

Art. 6
(Contributi regionali)

  1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità contenute in questa legge, utilizza una quota, commisurata alle iniziative e progetti presentati e comunque non superiore all’otto per cento delle somme destinate all’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
  2. La Giunta regionale individua, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti.
  3. I contributi sono concessi in osservanza della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7
(Clausola valutativa)

  1. La Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno dall’entrata in vigore di questa legge, presenta all’Assemblea legislativa, a cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge stessa che contenga almeno i seguenti dati ed informazioni:
    a) le previsioni contenute nei piani di ambito delle misure volte a promuovere le pratiche di compostaggio previste da questa legge;
    b) le azioni poste in essere dalla Regione per la realizzazione di quanto previsto alla lettera a), anche in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) nell’ambito di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS);
    c) gli effetti delle azioni previste alla lettera a) in relazione agli indicatori di monitoraggio dedicati, con particolare riferimento ai punti di forza e di debolezza delle azioni poste in essere, alle eventuali criticità riscontrate e alle relative proposte di miglioramento;
    d) il numero dei Comuni che effettuano le riduzioni tariffarie previste da questa legge;
    e) il numero dei regolamenti comunali che disciplinano le modalità di compostaggio;
    f) le campagne informative effettuate nelle materie disciplinate da questa legge;
    g) le quantità dei diversi rifiuti organici e verdi conferiti in ciascun Ambito territoriale ottimale (ATO);
    h) l’eventuale numero dei Comuni che non effettuano la raccolta differenziata dell’organico, le motivazioni dell’omissione e gli eventuali provvedimenti presi dalle AATA;
    i) gli accordi stipulati per l’utilizzo del compost;
    j) gli orti e i giardini sociali realizzati ai sensi di questa legge.
  2. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni relative ai provvedimenti adottati ai sensi delle lettere d), e), f), i) e j) del comma 1.

Art. 8
(Norma finanziaria)

  1. Alle spese derivanti dall’attuazione di questa legge, autorizzate per l’anno 2020 sino ad un massimo di euro 10.000,00 per le spese di parte corrente e di euro 50.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte, per l’anno 2020, con le risorse già inscritte nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, del bilancio di previsione 2020/2022, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997.
  2. A decorrere dall’anno 2021, le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
  3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.