Art. 1

1. ………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 1


Sostituisce il terzo comma dell’art. 2, l.r. 5 agosto 1982, n. 29.

Art. 2
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere il contributo di cui all’articolo 2, terzo comma, della l.r. 5 agosto 1982, n. 29, è presentata al servizio artigianato e industria della Regione entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.