Art. 1
1. I Comuni stipulano le convenzioni relative agli interventi di edilizia abitativa ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sulla base della convenzione-tipo di cui all’allegato.
2. In caso di fabbricati a destinazione mista sono assoggettabili al regime di convenzione solo le unità immobiliari ad uso residenziale e loro pertinenze.
Art. 2
1. ……………………………………………………………………………….
Nota relativa all’articolo 2