Art. 1
(Fondo sociale)
1. Il fondo sociale previsto dall’articolo 36 della L.R. 22 luglio 1997, n. 44, è ripartito tra i Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti o che abbiano graduatorie definitive di edilizia residenziale pubblica con non meno del 20 per cento delle domande insoddisfatte con punteggio pari o superiore a 5 punti.
2. I Comuni indicati nel comma 1 partecipano al riparto del fondo sociale secondo le modalità e le condizioni indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
(Risorse finanziarie)
1. Alle finalità del fondo sociale concorrono ogni anno lo stanziamento regionale e gli stanziamenti di bilancio dei Comuni partecipanti.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono ottenere contributi a carico del fondo sociale i soggetti inseriti nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 23 della L.R. n. 44 del 1997 in attesa di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e per i quali il rapporto fra canone a mercato libero e reddito complessivo del nucleo familiare risulti particolarmente oneroso.
2. Il rapporto indicato nel comma 1 si considera particolarmente oneroso quando il canone relativo al contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato e aggiornato in base alle norme di legge, supera il 25 per cento del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
3. L’ammontare del contributo viene determinato nelle seguenti percentuali:
a) 50 per cento di canone di locazione, ai soggetti per i quali l’incidenza dello stesso é pari o superiore al 35 per cento del reddito familiare;
b) 25 per cento di canone di locazione, ai soggetti per i quali l’incidenza dello stesso é compresa tra il 25 per cento ed il 35 per cento del reddito familiare.
4. Il contributo comunque non può superare l’importo di lire 400.000 mensili, rivalutato annualmente al 100 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato nell’anno precedente.
Art. 4
(Ripartizione delle somme del fondo sociale)
1. I Comuni che intendono partecipare al fondo sociale inviano, entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale, la richiesta di partecipazione al fondo accompagnata dall’elenco delle domande non ancora soddisfatte al 31 dicembre dell’anno precedente e dallo stanziamento deliberato nel bilancio preventivo per le finalità del fondo stesso.
2. La ripartizione l’assegnazione e l’erogazione del contributo regionale alle amministrazioni comunali richiedenti vengono effettuate entro il 31 luglio di ogni anno, per il 50 per cento proporzionalmente allo stanziamento previsto nei bilanci preventivi dei Comuni, per il restante 50 per cento proporzionalmente al numero delle domande di cui al comma 1. In ogni caso il contributo regionale non potrà superare lo stanziamento di ciascun Comune.
3. Per gli anni successivi a quello di istituzione del fondo, i Comuni che hanno già beneficiato delle provvidenze previste dal presente articolo, presentano, unitamente alla domanda di cui al comma 1, un rendiconto sintetico delle somme stanziate, impegnate ed erogate sia per quanto riguarda lo stanziamento comunale, che il contributo regionale.
4. Delle somme regionali e comunali complessivamente stanziate, ma non impegnate ed erogate, la quota relativa al contributo regionale, nella medesima proporzione con cui questo era stato assegnato ed erogato, viene restituita alla Regione. Alla richiesta di partecipazione di cui al comma 1 é allegata anche copia della relativa ricevuta di versamento.
Art. 5
(Erogazione dei contributi ai beneficiari)
1. Il Comune comunica in tempo utile ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 23 della L.R. n. 44 del 1997 e non ancora assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la possibilità di usufruire dei contributi a carico dei fondo sociale ed i requisiti che debbono essere posseduti.
2. I soggetti interessati presentano al Comune un’apposita domanda entro il 30 giugno di ogni anno allegando ad essa copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato corredata dalle quietanze del canone relativo all’anno precedente e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.
3. Il Comune approva la graduatoria degli aventi diritto entro il 30 settembre di ogni anno seguendo lo stesso ordine delle graduatorie definitive di cui all’articolo 23 della L.R. n. 44 del 1997. In caso di parità di punteggio prevale chi ha il rapporto più elevato fra canone e reddito.
4. Il Comune eroga il contributo entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria relativamente alle mensilità dell’anno in corso già maturate in contratto fino al 30 settembre, dietro presentazione delle quietanze di pagamento del canone. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo vengono erogati, con le stesse modalità, i contributi relativi alle mensilità maturate fino al 31 dicembre.