(Modifiche alla l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 1


Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 17, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’art. 20 quaterdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 3 aggiunge il comma 3 bis all’art. 20 quaterdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 4 aggiunge il comma 8 bis all’art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 5 sostituisce il comma 5 bis dell’art. 26, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 2
(Modifica alla l.r. 10/1999)
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Nota relativa all’articolo 2


Abroga la lett. f) del comma 1 dell’art. 38, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 3
(Norma finale)
1. I Comuni hanno facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2009 la validità delle graduatorie compilate ai sensi della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), anche se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all’articolo 3


Così modificato dall’art. 6, l.r. 3 aprile 2009, n. 9.

Art. 4
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.