(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 1
Aggiunge il titolo III bis con i capi I, II, III, IV e V e gli artt. 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies, 20 octies, 20 novies, 20 decies, 20 undecies, 20 duodecies, 20 terdecies, 20 quaterdecies, 20 quinquiesdecies, 20 sexiesdecies e 20 septiesdecies alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36,.
Art. 2
(Disposizioni finali e transitorie)
- Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di cui all’articolo 20 quater, comma 1, lettera d), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
- Fino all’approvazione da parte del Comune dell’atto contenente le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al comma 2 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
- Fino all’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all’articolo 20 sexies, la gestione degli alloggi assegnati ai sensi della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è effettuata ai sensi della medesima legge.
- Fino all’adozione da parte degli enti gestori del regolamento di cui all’articolo 20 octies, comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
- Fino all’adozione del regolamento regionale di cui all’articolo 20 quaterdecies, comma 1 , il canone di locazione degli alloggi di ERP sovvenzionata è calcolato con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa previgente.
- Qualora le singole disposizioni non prevedano un termine diverso, i regolamenti ed i provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono approvati entro nove mesi dall’entrata in vigore della medesima.
- I provvedimenti attuativi che la presente legge riserva agli enti proprietari, subordinandoli all’emanazione di un regolamento regionale, sono adottati entro sei mesi dall’emanazione del regolamento medesimo.
- Le Commissioni di cui all’articolo 17 della l.r. 44/1997 operanti alla data di approvazione della presente legge restano in carica sino alla scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 7.
- Restano privi di efficacia i procedimenti in corso a norma dell’articolo 51 della l.r. 44/1997.
- I provvedimenti emessi a norma del medesimo articolo 51 della l.r. 44/1997 e per i quali non sia stato rilasciato l’alloggio si intendono revocati di diritto.
- Il regime di gestione degli alloggi di edilizia agevolata realizzati dagli Enti pubblici prima dell’entrata in vigore della l.r. 44/1997 è regolato dalle norme contenute nel Titolo III bis della presente legge.
Nota relativa all’articolo 2
Così modificato dall’art. 1, l.r. 14 maggio 2007, n. 5.
Art. 3
(Modifiche ed abrogazioni)
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Nota relativa all’articolo 3
Il comma 1 abroga la l.r. 22 luglio 1997, n. 44.
Il comma 2 sostituisce la lett. c) del comma 1 dell’art. 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell’art. 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 4 aggiunge i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all’art. 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 5 aggiunge l’art. 4 bis alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 6 aggiunge il comma 2 bis all’art. 6, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 7 sostituisce il comma 1 dell’art. 16, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 8 aggiunge il comma 4 bis all’art. 24, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 9 abroga il comma 1 dell’art. 30, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
il comma 10 sostituisce la lett. c) del comma 1 dell’art. 40, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
Allegati
ALLEGATO A
PUNTEGGI
In ogni caso alle domande di assegnazione vengono attribuiti i seguenti punteggi in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente.
a) condizioni soggettive:
1) reddito (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente; il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 431/1998;
2) numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti);
3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti);
4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità;
5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori);
6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico (da 2 a 4 punti);
7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni (da 2 a 4 punti);
8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli (da 2 a 4 punti);
9) presenza in graduatoria (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni).
10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo).
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) ed 8).
b) condizioni oggettive:
1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);
2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);
3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);
3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell’ausilio della sedia a ruote (da 1 a 2 punti). Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche;
4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica (da 1 a 3 punti);
5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti);
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti);
- a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 (da 2 a 4 punti).
Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione alla data di esecuzione dei provvedimenti medesimi.
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).