Art. 1

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica residenziale acquistati o costruiti con i fondi del ministero dei lavori pubblici dall’Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona per le famiglie terremotate, ai sensi del D.L. 4-3-1972, n. 25, convertito nella legge 16-3-1972 n. 88 e del D.L. 6-10-1972, n. 552, convertito nella legge 2-12-1972, n. 734.
Gli eventuali alloggi eccedenti le richieste verranno assegnati secondo le norme previste nel D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035.

Art. 2
Costituisce titolo per l’assegnazione degli alloggi di cui al precedente art. 1:
a) aver goduto di un alloggio reso inagibile in dipendenza dell’evento calamitoso;
b) risiedere, al momento del sisma, nel comune dove sono realizzati gli alloggi.
Possono concorrere all’assegnazione coloro che:
1) abbiano l’alloggio di loro proprietà reso inagibile dagli eventi sismici e non posseggano altri alloggi agibili;
2) che, pur avendo l’alloggio dichiarato inagibile, risultino proprietari di altro alloggio agibile locato al momento del sisma, a condizione che l’alloggio affittato si trovi occupato al momento del bando, dal medesimo affittuario.
Gli assegnatari cessano dal diritto all’uso dell’appartamento con il ritorno alla disponibilità degli alloggi di cui ai punti 1) e 2).
Nelle domande i richiedenti possono eventualmente indicare la preferenza per l’assegnazione di alloggio ubicato nel quartiere ove risiedevano prima del sisma.
Il requisito di cui alla precedente lettera a) dovrà essere documentato attraverso idonea certificazione dell’ufficio del genio civile o del comune competente.
Le domande per l’assegnazione di alloggi debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti dall’istituto autonomo per le case popolari e dovranno essere trasmesse allo stesso ente solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata.
I moduli saranno distribuiti anche dai comuni e loro sedi decentrate.
L’Istituto autonomo per le case popolari indice il concorso per singoli comuni.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Saranno pertanto esclusi dal concorso gli aspiranti che inoltreranno domanda oltre i termini stabiliti dal bando stesso.
Il bando di concorso e quelli integrativi, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 30-12-1972 n. 1035, sono pubblicati mediante affissione dei manifesti nella sede dell’istituto in un luogo aperto al pubblico, nell’albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del comune in cui si trovano gli alloggi e a mezzo di manifesti pubblici e stampa.
L’apposita commissione dovrà procedere a una graduatoria unica per tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra indicate; tale graduatoria resterà valida sino al suo esaurimento.
Gli alloggi che si renderanno liberi mentre è in vigore la graduatoria sopraindicata, saranno assegnati secondo l’ordine preferenziale della medesima, tenuto conto del successivo art. 8.
Il concorrente in luogo delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e titoli per la partecipazione al concorso e per la assegnazione, produrrà una dichiarazione, dal medesimo sottoscritta, con la quale attesti, sotto la propria responsabilità , di essere in possesso dei requisiti e titoli addotti. Formata la graduatoria provvisoria, la commissione richiederà agli aspiranti utilmente classificati la certificazione relativa; in tale occasione il concorrente potrà inoltrare ogni altro documento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria di assegnazione.

Art. 3
Alle assegnazioni si procederà secondo una graduatoria il cui ordine sarà determinato dal punteggio di cui agli articoli seguenti.

Art. 4
La graduatoria compilata dalla commissione verrà pubblicata su almeno tre quotidiani e nell’albo dell’istituto autonomo per le case popolari.
Nel termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono ricorrere all’apposita commissione.
Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato a mezzo raccomandata postale e diretto al presidente della commissione.
La graduatoria così definitivamente formata verrà pubblicata nelle forme previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 5
Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente quali risultano dalla domanda presentata.
La commissione eseguirà o farà eseguire tutti quei controlli che riterrà necessari per accertare le effettive condizioni o situazioni addotte nella domanda.

Art. 6
Verranno escluse dalla graduatoria, le domande dei richiedenti che a giudizio della commissione, si siano posti artatamente in condizione di grave disagio al fine di ottenere una abitazione.
Verranno del pari escluse le domande dei richiedenti che durante la formazione della graduatoria abbiano trovato diversa sistemazione o abbiano ottenuto in assegnazione, a qualsiasi titolo, alloggi realizzati da enti in genere o cooperative operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica o che abbiano acquistato alloggio idoneo al fabbisogno della propria famiglia.

Art. 7
Il punteggio verrà attribuito a ciascuna domanda nel modo seguente:
1) richiedenti che alla data del bando abitino (in conseguenza dell’evento calamitoso) con il proprio nucleo familiare:
a) in baracche, stalle, centri di raccolta (colonie, scuole ed edifici pubblici in genere) dormitori pubblici, vagoni ferroviari, tende o navi: punti 11;
b) in soffitte, magazzini, seminterrati, scantinati bassi, alberghi, pensioni, camere mobiliate: punti 8;
c) in alloggi inagibili (dichiarati tali dalla pubblica autorità) – purché il richiedente dimostri di averli ininterrottamente abitati e in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari di cui almeno uno composto da due unità (coabitazione): punti 4;
d) in alloggi precari con sussidi a carico del comune (assegno alloggiativo): punti 2;
e) in alloggio antigienico, dichiarato tale dalla pubblica autorità se in condizioni cattive: punti 1; se in condizioni pessime: punti 2.
Il punteggio di cui alla lettera e) non è cumulabile con quelli di cui alle lettere a) e b);
2) richiedenti che, per effetto del sisma, siano stati costretti a trasferirsi, con tutto il nucleo familiare, in altro comune: punti 2;
3) richiedenti con alloggio dichiarato inagibile in conseguenza del primo periodo sismico (25 gennaio – 30 aprile 1972): punti 2;
4) richiedenti con alloggio dichiarato inagibile in conseguenza del secondo periodo sismico (14 giugno 1972): punti 1;
5) coefficiente di affollamento (oltre due unità a vano utile). Si attribuisce il punteggio derivante dal rapporto tra il numero delle persone che formano il nucleo familiare e il numero dei vani utili (esclusa la cucina e gli altri accessori) nel caso che il richiedente occupi un solo vano utile: punti 1;
6) nucleo familiare: per ogni componente il nucleo familiare verrà assegnato mezzo punto;
7)
a) grande invalido inabile permanente al lavoro (capofamiglia): punti 2.
Nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti: invalido, mutilato risultante tale dal certificato di pensione o dal certificato rilasciato dalle apposite commissioni, vedova di guerra o per infortunio sul lavoro: punti 1.
Nuclei familiari con uno o più componenti ammalati o menomati (tbc, handicappati psico-fisici), la cui malattia o menomazione sia comprovata da certificati rilasciati dalle preposte autorità sanitarie (dispensario, medico provinciale o ufficiale sanitario) con comprovata necessità di mettere a disposizione dell’ammalato o menomato un vano utile: per ciascun componente punti 1;
b) nucleo familiare che ha componenti con età inferiore ai 3 anni e con età superiore a 60 anni: punti 1;
8) promiscuità (oltre i 7 anni compiuti alla data del bando): punti 1. I punteggi predetti sono cumulabili quando siano fra loro compatibili;
9) reddito. Coloro che posseggono un reddito dimostrato da apposita documentazione oppure accertato dalla commissione avranno assegnato il punteggio previsto dalla tabella allegata.
Alle famiglie che si trovino nelle condizioni abitative di cui alla lettera b) n. 1 che usufruiscono di servizi comuni con altri, verrà assegnato un punteggio integrativo pari a punti 1.

Art. 8
Il punteggio riguardante le condizioni dell’alloggio è determinato sulla base delle condizioni esistenti alla data dell’1 marzo 1973.
Il punteggio riguardante le altre condizioni è determinato sulla base delle condizioni esistenti al momento del bando.
L’assegnazione definitiva è subordinata alla permanenza di tali condizioni al momento della consegna dell’alloggio.

Art. 9
Ai fini della presente legge, si intende per nucleo familiare una famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, e affigliati con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del gruppo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e affini sino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente. I collaterali e gli affini debbono inoltre essere a carico del concorrente.

Art. 10
Gli alloggi minimi di una o due camere, oltre i servizi, saranno destinati a famiglie di uno o due componenti e per questi sarà compilata una graduatoria particolare attribuendo punti 2 a quei componenti che abbiano compiuto 60 anni alla data di pubblicazione del bando.

Art. 11
L’aspirante che rifiuterà un alloggio assegnato sarà escluso dalla graduatoria, a meno che non dimostri inadeguatezza del medesimo in rapporto al suo nucleo familiare.

Art. 12
Tutti i terremotati che hanno avuto l’alloggio inagibile e che usufruiscono della pubblica assistenza sono tenuti a presentare la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, per l’assegnazione degli alloggi di cui al presente atto, pena la decadenza da tutti i diritti conseguiti alla qualifica di terremotati; decadranno altresì da tali diritti coloro che rifiuteranno l’alloggio assegnato o non stipuleranno il contratto.

Art. 13
Tra i concorrenti classificati a parità di merito la precedenza verrà stabilita mediante sorteggio.
L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dalla apposita commissione, tenuto conto del numero dei vani di ciascun alloggio e in rapporto alla consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario. La scelta degli alloggi nell’ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito nella graduatoria. La scelta dell’alloggio sarà effettuata dall’assegnatario o da persona da lui delegata nelle forme di legge; in caso di sua assenza alle operazioni di scelta decadrà dal diritto in parola.

Art. 14
La commissione per l’assegnazione di alloggi di cui alla presente legge, per effetto dell’intervenuto D.P.R. 30-12-1972 n. 1035 che abroga il D.P.R. 23-5-1964 n. 655, sarà quella indicata all’art. 6 del citato D.P.R. n. 1035.

Art. 15
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nel D.P.R. 30-12-1972 n. 1035.