Art. 1
(Articolo unico)
Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione e ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1º aprile 1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale sottoposte al vincolo di inedificabilità dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso il consolidamento;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
c) ampliamento, quando ciò sia necessario, per rendere abitabile l’immobile, sotto il profilo igienico – sanitario, con una superficie massima di mq 30.
Gli ampliamenti di cui alla lettera c) sono autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale.
Il rilascio dell’autorizzazione per le opere di cui al comma precedente è soggetto a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate nel caso di esproprio.
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione
Marche.