Art. 1
(Oggetto)

  1. La presente legge riordina il sistema regionale delle politiche abitative in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e del titolo III, capo II, sezione III, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
  2. La presente legge disciplina in particolare:
    a) la programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative anche attraverso l’istituzione di un fondo unico regionale e la compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari;
    b) l’utilizzo e la gestione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata;
    c) il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari.
  3. Le politiche abitative regionali sono dirette:
    a) ad incrementare e riqualificare il patrimonio di ERP per garantire soluzioni abitative ai ceti sociali più deboli;
    b) a favorire l’ampliamento e il calmieramento del mercato delle locazioni, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di alta tensione abitativa e di mobilità per motivi di studio o lavoro;
    c) a sostenere finanziariamente le famiglie meno abbienti che abitano in locazione in alloggi diversi da quelli di ERP, in aggiunta e coordinamento con gli interventi previsti in materia dalla legislazione statale;
    d) a favorire l’accesso alla proprietà della prima abitazione, in particolare per le giovani coppie e per le cooperative;
    e) a promuovere forme di sperimentazione finalizzate in particolare alla sostenibilità ambientale con l’introduzione di moderne politiche energetiche e l’uso di tecniche di approvvigionamento energetico e di bioedilizia;
    f) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli operatori;
    g) ad integrarsi con le politiche di riqualificazione urbana promosse o comunque realizzate dai Comuni e a concorrere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, anche non occupato, e alla riqualificazione degli alloggi ERP esistenti e dei relativi ambiti urbanistici;
    h) a rispondere al fabbisogno di particolari categorie sociali raccordando la programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie e con le politiche per il lavoro, per l’immigrazione, per il diritto allo studio.
  4. Gli Istituti autonomi per le case popolari assumono la denominazione di Enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP) seguita dal nome della Provincia e sono disciplinati dal titolo IV della presente legge.

Nota relativa all’articolo 1
Così modificato dall’art. 16, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intendono:
    a) per edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli ERAP, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell’articolo 11 o realizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);
    b) per edilizia agevolata gli alloggi di proprietà pubblica o privata recuperati, acquistati o realizzati con contributi pubblici di cui agli articoli 11, 13 e 14, comma 2;
    c) per nucleo familiare quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela;
    d) per operatori privati le imprese di costruzione e loro consorzi ed associazioni nonché le cooperative di abitazione e loro consorzi.
  2. Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:
    a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
    b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
    c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
    d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
    e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
    f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.
    2 bis. Ai fini dell’applicazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Giunta regionale può determinare, sentita la Commissione consiliare competente, parametri abitativi minimi diversi da quelli indicati nel comma 2.
    2 ter. Per alloggio improprio si intende l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all’articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 2 quater.
    2 quater. Per alloggio antigienico si intende l’abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
    1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
    2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all’articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975.
    2 quinquies. ……………………………………………………………………………

Nota relativa all’articolo 2
Così modificato dall’art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22; dall’art. 1, l.r. 14 maggio 2007, n. 5; dall’art. 1, l.r. 4 giugno 2012, n. 18, e dall’art. 27, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 3
(Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)

  1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica previste rispettivamente agli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), così come sostituiti dall’articolo 33 della presente legge.

Nota relativa all’articolo 3
Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.

Art. 4
(Concertazione e partecipazione)

  1. La Regione, gli enti locali e gli ERAP, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicurano adeguate forme di partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti di rispettiva competenza con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici e privati e delle parti sociali.

Art. 4 bis
(Comunicazione ai Comuni)

  1. L’accertamento delle condizioni per le quali un alloggio deve essere dichiarato improprio, ai sensi del comma 2 ter dell’articolo 2, o antigienico, ai sensi del comma 2 quater dell’articolo 2, è comunicato all’ufficio competente del Comune ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza edilizia e, qualora ne ricorrano i presupposti, della dichiarazione di inagibilità.

Nota relativa all’articolo 4 bis
Aggiunto dall’art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.
TITOLO II
Programmazione delle politiche abitative

CAPO I
Pianificazione regionale e programmi attuativi

Art. 5
(Piano regionale di edilizia residenziale pubblica)

  1. Il piano regionale di edilizia residenziale pubblica, di validità triennale, detta gli indirizzi di politica abitativa e i criteri per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.
  2. Il piano stabilisce gli obiettivi generali nel triennio e indica gli interventi in cui si articola la politica abitativa regionale, come disciplinati dalla presente legge, in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie. In particolare il piano:
    a) ripartisce tra le Province le risorse destinate alla programmazione prevista dall’articolo 7;
    b) indica le categorie destinatarie degli specifici interventi e le modalità di individuazione dei beneficiari degli alloggi;
    c) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento degli interventi e i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori;
    d) riserva una quota di risorse per gli interventi di carattere sperimentale;
    e) stabilisce i termini di attuazione degli interventi e l’eventuale proroga degli stessi per non più di una volta, salvi i casi di forza maggiore;
    f) stabilisce l’entità della partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana;
    g) stabilisce l’ammontare dei contributi per gli alloggi in locazione o per la prima abitazione e per le parti comuni dei fabbricati, anche in funzione della durata della locazione, della tipologia edilizia, della qualità ed ecosostenibilità dell’intervento;
    h) stabilisce le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie agli operatori, pubblici e privati, nonché ai singoli cittadini beneficiari dei contributi pubblici;
    h bis) prevede una quota delle risorse disponibili da destinare all’attività formativa degli operatori pubblici del settore.
  3. Il piano di edilizia residenziale è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con le modalità di cui all’articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

Nota relativa all’articolo 5
Così modificato dall’art. 1, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32.

Art. 5 bis
(Compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari)

  1. La Regione persegue le finalità indicate all’articolo 1, comma 3, anche attraverso la compartecipazione finanziaria a piani e programmi statali o comunitari, secondo la disciplina dettata dai medesimi.

Nota relativa all’articolo 5 bis
Aggiunto dall’art. 16, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.

Art. 5 ter
(Programmi regionali speciali)

  1. La Giunta regionale, anche su proposta dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche), al fine di utilizzare risorse sopravvenute all’approvazione del piano di cui all’articolo 5 ovvero per completare programmi di ERP in corso di realizzazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, programmi speciali di intervento, individuando procedure, destinatari, modalità attuative, tipologie d’intervento e risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all’articolo 6 bis.

Nota relativa all’articolo 5 ter
Aggiunto dall’art. 2, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32. Così modificato dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 6
(Fondo regionale per le politiche abitative)

  1. Per finanziare i piani e i programmi di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.
  2. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
    a) statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, comprese quelle per il sostegno all’accesso alle locazioni private;
    b) regionali individuate con la legge di approvazione del bilancio in misura adeguata alla realizzazione del piano regionale di cui all’articolo 5 ed al fabbisogno rilevato dall’osservatorio regionale;
    c) comunitarie finalizzate o comunque connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
    d) …………………………………………………………………..
    e) quota parte delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 20 terdecies.
    2 bis. Il fondo è utilizzato inoltre:
    a) …………………………………………………………………..
    b) …………………………………………………………………..
    c) per costituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari ovvero per utilizzare altri strumenti finanziari innovativi volti al massimo coinvolgimento di capitali privati nell’ERP.
    d) per il rimborso forfettario agli ERAP dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi edilizi, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Nota relativa all’articolo 6
Così modificato dall’art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22; dall’art. 1, l.r. 14 maggio 2007, n. 5; dall’art. 16, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dagli artt. 3 e 16, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32.

Art. 6 bis
(Destinazione dei proventi delle alienazioni)

  1. La Giunta regionale, anche su proposta dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l’Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all’articolo 20 septiesdecies, comma 3, e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui all’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
  2. Il programma di reinvestimento è finalizzato:
    a) all’incremento o alla valorizzazione del patrimonio abitativo dell’ERAP Marche;
    b) al ripiano dell’eventuale deficit finanziario dell’ERAP Marche;
    b bis) alla definizione di una quota dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare all’ERAP Marche per finanziare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di particolare urgenza, interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.
    2 bis. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell’ambito territoriale del presidio di provenienza.

Nota relativa all’articolo 6 bis
Aggiunto dall’art. 4, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32. Così modificato dall’art. 27, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall’art. 2, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 26, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49, le disposizioni di cui al comma 2 bis di questo articolo, come inserito dall’art. 2 della medesima legge, non si applicano ai reinvestimenti dei proventi delle alienazioni degli alloggi effettuate secondo le previsioni contenute nel piano regionale di edilizia residenziale pubblica approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 115 del 9 dicembre 2014 (Piano regionale di edilizia residenziale – triennio 2014/2016. Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36).

Art. 7
(Programmi provinciali)

  1. Entro centottanta giorni dall’approvazione del piano regionale di cui all’articolo 5, la Giunta regionale approva il programma di attuazione degli interventi contenente la destinazione dei finanziamenti per ambito comunale, l’individuazione dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata e l’individuazione degli interventi di riqualificazione urbana.
  2. La localizzazione degli interventi tiene conto dei fabbisogni rilevati, della necessità di riequilibrio territoriale a favore delle aree interne e della qualità delle proposte attuative dei Comuni.
  3. ……………………………………………………………………..
  4. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, i Comuni, per gli interventi di cui agli articoli 11, 13 e 14, individuano i soggetti attuatori mediante procedure ad evidenza pubblica.
  5. Gli interventi vengono attivati in relazione alle risorse assegnate annualmente dalla Regione.

Nota relativa all’articolo 7
Così modificato dall’art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
CAPO II
Raccolta e coordinamento delle informazioni

Art. 8
(Osservatorio regionale della condizione abitativa)

  1. La Giunta regionale assicura l’accertamento dei fabbisogni abitativi, l’elaborazione delle politiche abitative e il monitoraggio della loro efficacia tramite l’Osservatorio regionale della condizione abitativa che si raccorda con l’Osservatorio di cui all’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
  2. I Comuni forniscono all’Osservatorio i dati sul fabbisogno di alloggi nel breve e medio termine, sulla disponibilità di aree o immobili su cui localizzare gli interventi e sul patrimonio di ERP gestito in modo diretto.
  3. Gli ERAP forniscono all’Osservatorio i dati sul patrimonio pubblico gestito.
  4. L’Osservatorio raccoglie, altresì, i dati sulle locazioni private desumibili dai contributi concessi ai sensi dell’articolo 11 della legge 431/1998 nonché quelli forniti da altri soggetti detentori di informazioni sul fabbisogno abitativo e sulle attività nel settore edilizio.
  5. La Regione e le Province si avvalgono dei dati e delle informazioni forniti dall’Osservatorio per la formazione del piano e dei programmi di rispettiva competenza.
  6. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina il funzionamento dell’Osservatorio e assicura la partecipazione delle categorie economiche e sociali interessate e degli enti locali per l’analisi delle informazioni.
  7. Il trattamento e la comunicazione dei dati necessari per il funzionamento dell’Osservatorio da parte di soggetti pubblici rientra nelle finalità istituzionali degli stessi ed è considerato di rilevante interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nota relativa all’articolo 8
Così modificato dall’art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

Art. 9
(Anagrafe dell’utenza e del patrimonio abitativo pubblico)

  1. La Regione, attraverso i dati forniti dai Comuni e dagli ERAP, provvede:
    a) al censimento del patrimonio residenziale di proprietà degli enti pubblici realizzato in tutto o in parte con fondi pubblici;
    b) all’anagrafe degli assegnatari in locazione degli immobili di cui alla lettera a) e di quelli di proprietà privata realizzati con contributi pubblici;
    c) all’anagrafe dei beneficiari di contributi economici pubblici e di mutui agevolati conseguiti per la costruzione, il risanamento, l’acquisto della prima abitazione.
  2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la comunicazione dei dati da parte dei Comuni e degli ERAP anche tramite procedure informatizzate.
    TITOLO III
    Interventi per le politiche abitative

CAPO I
Interventi

Art. 10
(Realizzazione e riqualificazione di alloggi di ERP sovvenzionata)

  1. Per soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti sociali meno abbienti il piano regionale prevede risorse per l’incremento degli alloggi di ERP sovvenzionata mediante interventi di nuova costruzione, di norma senza ulteriore consumo di suolo non urbano, di recupero e di acquisto con eventuale recupero da parte degli ERAP e dei Comuni.
  2. Gli alloggi di nuova costruzione devono soddisfare il requisito della accessibilità ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche nonché perseguire obiettivi di qualità urbanistica anche mediante l’impiego di tecniche costruttive basate sui principi di bioedilizia desumibili dal protocollo ITACA nazionale e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in conformità alle indicazioni del Piano energetico ambientale regionale (PEAR).
  3. E’ escluso il finanziamento di operazioni di compravendita di immobili di ERP tra l’ERAP Marche ed i Comuni.
  4. I progetti degli interventi attivati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere della commissione tecnica di cui all’articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

Nota relativa all’articolo 10
Così modificato dall’art. 5, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32, e dall’art. 3, l.r. 28 dicembre 2018, n. 49.

Art. 11
(Contributi di edilizia agevolata per alloggi in locazione)

  1. La Regione prevede la concessione di contributi agli ERAP e agli operatori privati per interventi di nuova costruzione, recupero o acquisto con eventuale recupero di alloggi da destinare alla locazione e stabilisce la durata del vincolo alla locazione, comunque non inferiore a dieci anni.
  2. Gli alloggi di edilizia agevolata di cui al comma 1, ad esclusione di quelli realizzati dalle cooperative edilizie, sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 20 quater nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato per il medesimo motivo il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 18. A tal fine i Comuni, in collaborazione con ERAP Marche, redigono appositi elenchi da aggiornare annualmente.
    2 bis. L’ERAP Marche, in caso di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata, può applicare il canone di locazione calcolato secondo le modalità indicate al Capo IV del Titolo III bis della presente legge.

Nota relativa all’articolo 11
Così modificato dall’art. 4, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 12
(Sostegno all’accesso alle locazioni private)

  1. La Regione prevede interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia.
  2. La Regione può integrare le risorse statali individuando requisiti e procedure in relazione alla specificità delle problematiche socio-economiche locali.
  3. Per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri previsti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE.
  4. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente dalla Regione in relazione ai fabbisogni dei Comuni con meccanismo premiante per quelli che concorrono al finanziamento degli interventi.

Nota relativa all’articolo 12
Così modificato dall’art. 5, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 13
(Contributi di edilizia agevolata per la prima abitazione)

  1. La Regione prevede contributi per favorire l’accesso alla prima abitazione.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
    a) agli ERAP e ad operatori privati per la costruzione, il recupero o l’acquisto con eventuale recupero di abitazioni da cedere in proprietà immediata o differita dopo un periodo di locazione di almeno dieci anni;
    b) ai singoli cittadini per l’acquisto o il recupero di edifici destinati alla prima abitazione.
  3. Il piano regionale di cui all’articolo 5 può individuare forme di intervento diverse da quelle di cui al comma 2.
  4. Per gli interventi che prevedono il trasferimento immediato della proprietà, il contributo è trasferito agli acquirenti contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita. L’acquirente è tenuto a conservare la proprietà dell’alloggio e ad utilizzarlo come prima abitazione per almeno dieci anni dall’atto di acquisto, salvo espressa autorizzazione comunale per gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Tale obbligo deve essere menzionato nella convenzione di cui all’articolo 17 e negli atti di cessione degli alloggi.

Nota relativa all’articolo 13
Così modificato dall’art. 6, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 14
(Alloggi per particolari categorie sociali)

  1. La Regione può prevedere, per interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di cui all’articolo 5.
  2. Nei comuni nel cui territorio sono stati attivati corsi di laurea sono concessi contributi per interventi di recupero di unità immobiliari pubbliche e private da destinare alla locazione a studenti universitari. Per le unità immobiliari appartenenti a privati la destinazione deve risultare da apposita convenzione con il Comune nella quale sia prevista la locazione dell’alloggio a studenti universitari per almeno dodici anni, al canone determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998.
  3. I privati beneficiari dei contributi devono locare l’immobile prioritariamente a studenti secondo le graduatorie predisposte dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
  4. Per studenti universitari si intendono quelli iscritti ad un corso di laurea.

Nota relativa all’articolo 14
Così modificato dall’art. 7, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 15
(Interventi di riqualificazione urbana)

  1. La Regione destina risorse per interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi con il concorso di soggetti pubblici e privati.
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono finanziabili:
    a) gli interventi individuati dagli articoli 10, 11, 13 e 14;
    b) gli interventi per il risanamento delle parti comuni dei fabbricati a prevalente destinazione residenziale. In tal caso ai proprietari del fabbricato non è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 18;
    c) le opere di urbanizzazione previste dai programmi di riqualificazione urbana funzionali agli interventi di cui alle lettere a) e b).
  3. Il programma provinciale provvede alla selezione delle proposte di riqualificazione sulla base della loro significatività, conformità con il programma operativo per la riqualificazione urbana di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” ), incisività ed ecosostenibilità rispetto al contesto urbano interessato, con priorità per il recupero dei centri storici e del patrimonio esistente, mediante la valutazione di progetti preliminari.

Nota relativa all’articolo 15
Così modificato dall’art. 6, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32.

Art. 16
(Sperimentazione)

  1. La Regione prevede il finanziamento di programmi di carattere sperimentale volti a promuovere l’uso di tecnologie innovative per il miglioramento della fruibilità degli immobili e della qualità abitativa, per il contenimento dei consumi delle risorse non rinnovabili, nonché per progetti di autocostruzione diretti a sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell’integrazione sociale.
  2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla Giunta regionale per attività di studio e ricerca finalizzata alla predisposizione dei programmi di sperimentazione.
    2 bis. Nell’ambito della sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità abitativa e della fruibilità degli immobili di edilizia residenziale pubblica, l’ERAP Marche provvede a favorire ogni forma di autogestione del patrimonio anche attraverso la realizzazione di percorsi di formazione degli inquilini.
  3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di utilizzo del finanziamento e di approvazione dei programmi di cui al comma 1.

Nota relativa all’articolo 16
Così modificato dall’art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, e dall’art. 8, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 17
(Disposizioni comuni)

  1. Sono escluse dai contributi previsti dal presente capo, le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
  2. Gli attuatori degli interventi di edilizia agevolata previsti dal presente capo, ad eccezione dei singoli cittadini di cui all’articolo 13, stipulano una convenzione con il Comune che provvede alla relativa trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a spese dei beneficiari medesimi.
  3. La Giunta regionale determina, previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli elementi essenziali della convenzione di cui al comma 2, tra cui:
    a) le modalità di determinazione del canone di locazione commisurato al piano finanziario dell’intervento, all’entità dei contributi ed ai costi di gestione, che comunque non deve superare il canone determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998;
    b) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione;
    c) i criteri per l’individuazione dei beneficiari degli alloggi, che deve essere effettuata sulla base di graduatorie o elenchi predisposti dai Comuni nonché i criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18;
    d) la casistica delle violazioni della convenzione, gli effetti che queste producono e le eventuali sanzioni.

Nota relativa all’articolo 17
Così modificato dall’art. 1, l.r. 29 gennaio 2008, n. 1, e dall’art. 9, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

CAPO II
Beneficiari dell’edilizia agevolata e operatori privati

Art. 18
(Requisiti soggettivi dei beneficiari)

  1. Per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata sono richiesti i seguenti requisiti:
    a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
    b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia. Nell’ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il Comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;
    c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;
    d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite massimo stabilito dal piano di cui all’articolo 5 per ciascuna tipologia di intervento;
    e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
  2. I requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.
  3. Il piano regionale di cui all’articolo 5 stabilisce il momento cui deve essere riferito il possesso dei requisiti in relazione alla natura dell’intervento e del soggetto attuatore. Può altresì stabilire ulteriori requisiti o particolari esclusioni in relazione alle diverse categorie di interventi e di beneficiari.

Nota relativa all’articolo 18
Così modificato dall’art. 14, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall’art. 10, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 19
(Requisiti degli operatori privati)

  1. Il piano di cui all’articolo 5 determina i requisiti di ordine gestionale, professionale, economico e finanziario, nonché i livelli di efficacia ed efficienza nell’attività che devono possedere gli operatori privati.
  2. La qualificazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sostituisce il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Nota relativa all’articolo 19
Così modificato dall’art. 11, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 20
(Qualificazione del processo edilizio)

  1. La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa assistiti da contributi pubblici, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in conformità alla normativa tecnica di settore, mediante l’individuazione di apposite linee guida redatte sulla base del protocollo ITACA nazionale.
  2. La Giunta regionale approva, sentiti anche i rappresentanti degli operatori del settore e degli ordini professionali interessati, le linee guida che contengono l’individuazione delle esigenze da soddisfare, la definizione dei livelli di prestazione da raggiungere, delle modalità di verifica dei risultati conseguiti e delle forme di certificazione della qualità del patrimonio edilizio.

Nota relativa all’articolo 20
Così modificato dall’art. 7, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32.

TITOLO III bis
Assegnazione e gestione degli alloggi di ERP sovvenzionata (1)

Nota relativa al TITOLO III bis Assegnazione e gestione degli alloggi di ERP sovvenzionata (1)
(1) Il Titolo III bis ed i Capi I, II, III, IV e V sono stati aggiunti dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.
Capo I
Principi generali (1)

Art. 20 bis
(Enti gestori e partecipazione alla gestione)

  1. Gli enti proprietari del patrimonio di ERP sovvenzionata si avvalgono per la sua gestione degli ERAP territorialmente competenti previa stipula di apposita convenzione.
  2. La Giunta regionale definisce entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli elementi essenziali della convenzione di cui al comma 1.
  3. I Comuni e gli ERAP promuovono il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione del patrimonio di alloggi di ERP nelle forme e secondo le modalità stabilite dagli enti medesimi in accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative degli utenti.
  4. I Comuni e gli ERAP assicurano l’esercizio dei diritti sindacali dell’utenza e garantiscono il diritto dell’informazione, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell’ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell’utenza.

Nota relativa all’articolo 20 bis
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.

Art. 20 ter
(Diversa destinazione degli alloggi)

  1. Gli enti proprietari possono destinare gli alloggi ad un utilizzo diverso da quello previsto dal presente titolo, garantendone la contemporanea sostituzione con un patrimonio che garantisce una equivalente offerta abitativa complessiva, nei seguenti casi:
    a) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche che non si prestano alle finalità sociali proprie dell’ERP sovvenzionata;
    b) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche per le quali non sussiste fabbisogno nell’ambito territoriale di competenza;
    c) qualora gli alloggi siano situati all’interno di strutture adibite o da destinare a pubblici servizi o contigui e funzionalmente connessi ad esse.
  2. In alternativa alla sostituzione di cui al comma 1, l’ente proprietario può proporre alla Regione la restituzione dei fondi statali o regionali, rivalutati ai sensi di legge, utilizzati per il recupero, l’acquisto o la costruzione degli alloggi.
  3. Gli alloggi realizzati per le forze armate e per le forze dell’ordine sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatte salve le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi, previsti dalle relative leggi statali di finanziamento.
    3 bis. Il Comune può destinare, previa comunicazione alla Regione, all’edilizia agevolata gli alloggi di edilizia sovvenzionata, aventi una superficie utile non superiore a 45 metri quadrati, qualora non abbia proceduto da almeno due anni all’assegnazione dei medesimi per mancanza di nuclei familiari interessati. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2.

Nota relativa all’articolo 20 ter
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22. Così modificato dall’art. 12, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Capo II
Assegnazione e disciplina del rapporto contrattuale (1)

Art. 20 quater
(Requisiti per l’accesso e per la permanenza)

  1. Per conseguire l’assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:
    a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
    a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;
    b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;
    c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l’atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 quinquies;
    d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente;
    e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
  2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
  3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell’articolo 20 septies.

Nota relativa all’articolo 20 quater
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall’art. 1, l.r. 14 maggio 2007, n. 5; dall’art. 1, l.r. 3 aprile 2009, n. 9; dall’art. 2, l.r. 4 giugno 2012, n. 18; dall’art. 14, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall’art. 13, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.
Ai sensi dell’art. 2, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di cui al comma 1, lett. d), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

Art. 20 quinquies
(Disciplina delle assegnazioni e durata del contratto di locazione)

  1. Il Comune assegna gli alloggi su istanza degli interessati, utilizzando uno dei seguenti procedimenti:
    a) avviso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali, con cadenza almeno biennale;
    b) formazione di una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza almeno annuale, disciplinata dai regolamenti comunali, nella quale le domande sono inserite in base ai punteggi attribuiti ai sensi del comma 2. In tale ipotesi l’adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10 della lettera a) “condizioni soggettive” dell’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”) avviene automaticamente a cura degli uffici competenti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione ed informazione al cittadino.
  2. Il Comune, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede all’individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi disciplinando in particolare:
    a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda nonché le modalità di subentro nella medesima;
    b) i criteri di priorità per l’assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni dei nuclei familiari richiedenti, secondo le modalità di cui all’allegato A della l.r. 22/2006;
    c) il contenuto del bando e le forme di pubblicità dello stesso;
    d) il procedimento di formazione e pubblicazione delle graduatorie e le modalità di aggiornamento delle stesse, compresa l’istituzione di apposite commissioni;
    e) le modalità di modificazione o integrazione della domanda al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;
    f) le modalità di individuazione dell’alloggio, con particolare riguardo alla dimensione del nucleo familiare dell’assegnatario, alla scelta, anche in cosiderazione dell’incidenza delle spese condominiali, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini dell’occupazione;
    g) le eventuali riserve annuali di alloggi da assegnare a categorie speciali, per far fronte a situazioni di particolare criticità ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni. La riserva non può comunque superare il 25 per cento degli alloggi disponibili. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall’articolo 20 quater;
    h) le modalità di concertazione e partecipazione di cui all’articolo 4.
  3. Il Comune, nell’assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell’adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.
  4. All’assegnazione di un alloggio di ERP fa seguito la stipula tra l’ente gestore e l’assegnatario di un contratto a tempo indeterminato.
    4 bis. Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq 30 possono essere utilizzati dai Comuni, in deroga alle procedure previste dal presente articolo e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.

Nota relativa all’articolo 20 quinquies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi così modificato dall’art. 3, l.r. 4 giugno 2012, n. 18, e dall’art. 14, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.
Ai sensi dell’art. 2, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri di cui al comma 2 continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

Art. 20 sexies
(Regolamento gestionale)

  1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, tenuto conto delle proposte dei gestori del patrimonio di ERP e sentite le organizzazioni rappresentative degli utenti, determina:
    a) le modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni;
    b) la ripartizione degli oneri connessi alla manutenzione e all’uso delle parti comuni tra ente gestore e assegnatari;
    b bis) il funzionamento dell’autogestione dei servizi e degli impianti comuni da parte degli assegnatari.
  2. Qualora l’assegnatario o altro componente del suo nucleo familiare violi le norme d’uso degli alloggi e delle parti comuni, l’ente gestore provvede, previa formale contestazione dell’addebito, ad imputare all’assegnatario stesso il rimborso delle spese per il ripristino dei beni danneggiati, ferme restando le procedure di decadenza previste dal capo III e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 20 terdecies.

Nota relativa all’articolo 20 sexies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall’art. 2, l.r. 3 aprile 2009, n. 9.
Ai sensi dell’art. 2, l.r. l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, fino all’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al presente articolo la gestione degli alloggi assegnati ai sensi della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è effettuata ai sensi della medesima legge.
In attuazione del presente articolo è stato emanato il r.r. 20 maggio 2014, n. 3.

Art. 20 septies
(Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)

  1. Il subentro nell’assegnazione a seguito di decesso dell’assegnatario o abbandono dell’alloggio è consentito esclusivamente a beneficio dei componenti del nucleo familiare, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), conviventi sin dal momento dell’assegnazione ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e seguenti.
  2. In caso di separazione fra coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso di cessazione della stabile convivenza, l’ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole.
  3. L’ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, è autorizzato dall’ente gestore su richiesta dell’assegnatario a favore di persone legate ai componenti del nucleo familiare, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, da vincolo di parentela in linea retta sino al secondo grado, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20 quater e purché l’abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare.
  4. L’ampliamento stabile del nucleo familiare di cui al comma 3 costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall’autorizzazione dell’ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell’assegnatario.
  5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente stesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
  6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che l’ente gestore si sia pronunciato, la domanda di ampliamento stabile del nucleo familiare, conforme alle prescrizioni del presente articolo, si intende accolta. E’ fatta salva l’ipotesi in cui all’ente gestore non risultino pervenute le informazioni o le certificazioni integrative eventualmente richieste ai sensi del comma 5.
  7. L’ospitalità temporanea non può superare i sei mesi, a pena la decadenza dell’assegnazione, salvo che sia stata autorizzata in favore di persone legate all’assegnatario da vincolo di parentela per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche.

Nota relativa all’articolo 20 septies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall’art. 3, l.r. 3 aprile 2009, n. 9. Prima sostituito dall’art. 8, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32, poi così modificato dall’art. 15, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 20 octies
(Mobilità)

  1. Gli enti gestori disciplinano, sentiti i Comuni, con apposito regolamento la mobilità degli assegnatari negli alloggi di ERP sovvenzionata in conformità ai seguenti principi:
    a) la mobilità può essere richiesta dall’assegnatario per variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare, per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, per gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali, ivi compreso l’avvicinamento per attivare meccanismi di aiuto parentale o di altro genere;
    b) la mobilità può essere disposta d’ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell’alloggio occupato o dell’edificio, per vendita a terzi dell’alloggio ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento medesimo.
  2. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione l’ente gestore deve indicare i tempi di ultimazione dei lavori e garantire all’assegnatario la possibilità di rientrare nell’alloggio precedentemente abitato. Le spese di trasloco e di allaccio alle pubbliche forniture sono a carico dell’ente gestore dell’immobile in tutte le ipotesi di mobilità disposta d’ufficio.
  3. Al fine di cui al comma 2, gli enti gestori dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi disponibili, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2.
  4. Il mancato trasferimento nel termine assegnato dall’ente gestore comporta la risoluzione del contratto.
  5. All’inquilino di un immobile soggetto agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del d.p.r. 380/2001, in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza, può essere riassegnata un’unità immobiliare dello stesso edificio, con preferenza per quella precedentemente occupata, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 2, comma 2, a condizione che lo stesso rilasci i locali per il tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento e si trasferisca temporaneamente in altro immobile messogli a disposizione nello stesso comune; in alternativa, l’inquilino può chiedere il pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento forfettario dei danni pari al doppio dell’importo dei canoni locativi dovuti dal momento di effettivo rilascio dell’immobile alla prima scadenza del contratto.
  6. Non è richiesto il possesso dei requisiti per la permanenza nel caso di locali per uso non abitativo.
  7. I programmi di mobilità dell’utenza riguardano il cambio di alloggi sia di risulta sia di una quota pari al 10 per cento di quelli di nuova costruzione, con priorità per le richieste connesse al superamento delle barriere architettoniche.

Nota relativa all’articolo 20 octies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.
Ai sensi dell’art. 2, l.r. l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, fino all’adozione da parte degli enti gestori del regolamento di cui al comma 1 continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
Capo III
Annullamento dell’assegnazione, decadenza, morosità (1)

Art. 20 novies
(Annullamento dell’assegnazione)

  1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto dal Comune, anche su segnalazione dell’ente gestore, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:
    a) per assegnazione avvenuta in contrasto con la normativa vigente al momento dell’assegnazione medesima;
    b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione non veritiera.
  2. L’annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto, ha carattere definitivo e con esso viene stabilito il termine di rilascio dell’alloggio che non può comunque essere superiore a sei mesi.
  3. Dalla data di notifica dell’atto di annullamento dell’assegnazione fino alla riconsegna dell’alloggio è dovuto dall’assegnatario all’ente gestore il canone locativo di cui all’articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d).

Nota relativa all’articolo 20 novies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.

Art. 20 decies
(Decadenza dall’assegnazione)

  1. La decadenza dall’assegnazione è disposta dal Comune, d’ufficio o su richiesta dell’ente gestore, nei casi in cui:
    a) l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna;
    b) l’alloggio sia stato sublocato in tutto o in parte o ne sia stata mutata la destinazione d’uso;
    c) l’alloggio sia stato adibito a scopi illeciti ovvero si sia gravemente contravvenuto alle disposizioni d’uso degli alloggi;
    d) l’alloggio o le parti comuni dell’edificio siano stati gravemente danneggiati, per dolo o colpa grave, fermo restando il rimborso delle spese di ripristino;
    e) siano venuti meno i requisiti prescritti per l’assegnazione previsti dall’articolo 20 quater;
    f) l’assegnatario abbia una capacità economica superiore al limite di cui all’articolo 20 quater, comma 3, purché tale condizione si protragga da almeno due anni consecutivi.
  2. La decadenza è disposta dal Comune con provvedimento assunto, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, entro quarantacinque giorni dall’accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio.
  3. La dichiarazione di decadenza comporta, fino alla data di effettivo rilascio dell’alloggio, il pagamento del canone di locazione di cui all’articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d).
  4. Ai fini del presente articolo, nella determinazione della capacità economica del nucleo familiare non concorre il reddito:
    a) dei figli conviventi, fino al compimento del trentesimo anno di età;
    b) di persone anziane ultrasessantacinquenni diverse dall’assegnatario e dal suo coniuge;
    c) …………………………………………………………………………….
    4 bis. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 vengono comunque considerati ai fini dell’applicazione della scala di equivalenza prevista per il calcolo della capacità economica.

Nota relativa all’articolo 20 decies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall’art. 1, l.r. 14 maggio 2007, n. 5; dall’art. 4, l.r. 3 aprile 2009, n. 9; dall’art. 4, l.r. 4 giugno 2012, n. 18, e dagli artt. 16 e 27, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 20 undecies
(Morosità)

  1. In caso di morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell’autogestione, gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall’assegnazione.
  2. I componenti del nucleo familiare dell’assegnatario rispondono in solido del pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell’alloggio.
  3. La morosità può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora da parte dell’ente gestore ovvero attraverso un piano di recupero concordato entro il medesimo termine con l’ente gestore, ferma restando la corresponsione degli interessi legali.
    3 bis. Dalla data di risoluzione e fino alla riconsegna dell’alloggio, è dovuta all’ente gestore un’indennità pari al canone locativo della fascia di capacità economica immediatamente superiore a quella applicata al momento della risoluzione.
    3 ter. In caso di pagamento totale di quanto dovuto, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza restano privi di effetto.
  4. In caso di morosità incolpevole documentata dall’assegnatario, l’ente gestore verifica con il Comune competente la possibilità di attivare interventi di sostegno sociale ed economico, anche mediante ricorso a specifiche risorse previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In tale ipotesi non si procede alla risoluzione del contratto né alla decadenza dall’assegnazione, fermo restando il recupero da parte dell’ente gestore, anche in forma rateale, delle somme non riscosse.

Nota relativa all’articolo 20 undecies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22. Così modificato dall’art. 17, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 20 duodecies
(Occupazione illegale degli alloggi)

  1. L’ente gestore, previa diffida all’interessato e nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo entro sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’occupazione. La riconsegna deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rilascio.
  2. Dalla data di occupazione e fino alla riconsegna dell’alloggio è dovuta all’ente gestore un’indennità pari al canone locativo di cui all’articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d), incrementato del quindici per cento.

Nota relativa all’articolo 20 duodecies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.

Art. 20 terdecies
(Sanzioni amministrative)

  1. Per la violazione delle norme del regolamento gestionale degli alloggi e delle parti comuni di cui all’articolo 20 sexies è irrogata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.
  2. Per la mancata comunicazione dell’ospitalità temporanea superiore a trenta giorni prevista dall’articolo 20 septies, comma 6, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.
  3. Per il mancato rilascio dell’alloggio entro i termini stabiliti nel provvedimento di decadenza di cui all’articolo 20 decies è irrogata la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
  4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dall’ente gestore secondo le procedure stabilite dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla violazione delle norme.
  5. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative sono destinati, nella misura del 30 per cento, alla copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione e nella misura del 70 per cento ad incrementare il fondo regionale di cui all’articolo 6.

Nota relativa all’articolo 20 terdecies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.
Capo IV
Canone di locazione (1)

Art. 20 quaterdecies
(Determinazione del canone di locazione)

  1. Il canone di locazione degli alloggi di ERP sovvenzionata è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione con regolamento da approvarsi entro il 30 giugno 2008, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 20 sexiesdecies. Per la determinazione dei criteri sono osservati i seguenti principi:
    a) il canone è commisurato al valore dell’immobile e al reddito del nucleo dell’assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE;
    b) è individuata una fascia di protezione sociale per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l’incidenza massima del canone sul reddito, e un canone minimo comunque da corrispondere;
    c) al di fuori della fascia di protezione sociale il canone è stabilito all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;
    d) a decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza e fino al rilascio dell’alloggio è dovuto il pagamento di un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla lettera c).
  2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all’ente gestore gli oneri sostenuti per i servizi ad essi prestati.
  3. Nella determinazione del canone la Regione persegue la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l’edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 6.
    3 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli alloggi requisiti dal Sindaco con ordinanze contingibili ed urgenti.

Nota relativa all’articolo 20 quaterdecies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall’art. 1, l.r. 29 gennaio 2008, n.1, e dall’art. 18, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.
Ai sensi dell’art. 2, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, fino all’adozione del regolamento regionale di cui al comma 1 il canone di locazione degli alloggi di ERP sovvenzionata è calcolato con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa previgente.

Art. 20 quinquiesdecies
(Aggiornamenti del canone e verifiche periodiche)

  1. L’Ente gestore, entro il 31 ottobre di ogni anno, acquisisce dagli assegnatari la documentazione utile per l’aggiornamento del canone e la verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio.
  2. Qualora l’assegnatario ometta l’invio della documentazione richiesta ovvero se questa sia parziale o non attendibile, l’ente gestore, previa diffida, applica il canone locativo maggiorato, di cui all’articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d), e verifica la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza.
    2 bis. Per gli assegnatari collocati nella fascia di protezione sociale e per quelli collocati nella prima fascia di permanenza nell’assegnazione, il mancato o parziale invio della documentazione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della fascia di canone immediatamente superiore a quella relativa all’anno precedente, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza.

Nota relativa all’articolo 20 quinquiesdecies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22. Così modificato dall’art. 19, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 20 sexiesdecies
(Destinazione dei proventi dei canoni)

  1. I proventi dei canoni degli alloggi di ERP sono destinati alla copertura dei costi di amministrazione, di manutenzione e di riqualificazione del patrimonio di ERP e al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.
  2. Eventuali eccedenze dei proventi di cui al comma 1 sono utilizzate per il ripiano dei disavanzi degli ERAP e per interventi che incrementano il patrimonio di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata in locazione.
  3. L’ente gestore trasmette annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all’ente proprietario una relazione sull’utilizzazione dei proventi dei canoni.

Nota relativa all’articolo 20 sexiesdecies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22. Così modificato dall’art. 9, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32.

Capo V
Alienazione del patrimonio (1)

Art. 20 septiesdecies
(Alienazione degli alloggi)

  1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati:
    a) per l’esigenza di una razionale ed economica gestione del patrimonio, con reinvestimento dei proventi nel settore dell’ERP;
    b) per il finanziamento dei piani e dei programmi di settore previsti dalla presente legge.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni approvano programmi di alienazione e reinvestimento che sono trasmessi alla Provincia ed alla Giunta regionale a fini informativi.
  3. L’ERAP Marche propone per l’approvazione alla Giunta regionale i programmi di alienazione del proprio patrimonio abitativo, in base agli indirizzi e alle direttive adottati dalla Giunta regionale medesima.
  4. Si procede alle alienazioni mediante avviso pubblico, assumendo come prezzo base dell’immobile il valore di mercato determinato dall’ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
  5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’ente proprietario può richiedere all’Agenzia delle Entrate – uffici provinciali del territorio la determinazione del prezzo base di vendita dell’immobile, applicando, qualora l’acquirente sia l’assegnatario dell’alloggio, la decurtazione stabilita dal comma 6.
  6. All’assegnatario dell’alloggio in regola col pagamento dei canoni e dei servizi è riconosciuto il diritto di acquistare l’immobile al prezzo base, decurtato della percentuale stabilita nella deliberazione di cui al comma 4, e comunque non superiore al 20 per cento, prima dell’espletamento della gara pubblica. Tale diritto può essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.
  7. A carico dell’assegnatario che acquista l’immobile ERP sussiste il vincolo di inalienabilità quinquennale.
  8. L’assegnatario può chiedere, a proprie spese, la determinazione del prezzo base di vendita dell’immobile agli uffici provinciali delle agenzie del territorio. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva, salva la facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare alla compravendita dell’immobile entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo così determinato.
    8 bis. Il diritto di acquistare l’immobile di cui ai commi 6, 7 ed 8 è esteso anche agli assegnatari decaduti ai sensi dell’articolo 20 decies, comma 1, lettera f), che risultino occupare l’immobile medesimo alla data della comunicazione di cui al comma 6.
    8 ter. I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
    a) in un’unica soluzione, con l’applicazione della decurtazione massima prevista al comma 6;
    b) con versamento di una quota non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione al momento della stipula del contratto e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di diciotto anni a un interesse pari al tasso fisso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti pubblici agli enti locali, previa iscrizione ipotecaria. A tale modalità di pagamento si applica una decurtazione pari al 50 per cento di quella massima prevista al comma 6.
    8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’ERAP Marche fornisce alla Regione il rendiconto dei proventi delle alienazioni, con l’eventuale piano pluriennale dei rientri derivanti dalle vendite medesime.
  9. Gli assegnatari che non intendono procedere all’acquisto hanno il diritto di effettuare una mobilità con altro alloggio di ERP adeguato alle esigenze del nucleo familiare. A tal fine l’ente proprietario, d’intesa con il Comune, prevede opportune misure per l’esercizio di tale diritto tra cui adeguate forme di incentivazione.
  10. Qualora nel nucleo familiare dell’assegnatario siano presenti portatori di handicap o anziani ultrasessantacinquenni, l’assegnatario medesimo ha facoltà di rimanere nell’alloggio che pertanto non viene alienato a terzi, fatta salva la facoltà del Comune di attuare la mobilità qualora le condizioni oggettive e soggettive lo consentano.
    10 bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte degli assegnatari, gli alloggi di proprietà dell’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ubicati nei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna a seguito della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione), possono essere ceduti all’Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini alle condizioni di prezzo stabilite al comma 6.
    10 ter. L’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino può altresì cedere all’Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini gli alloggi di nuova costruzione e non ancora assegnati, ubicati nei Comuni di cui al comma 10 bis, al prezzo di alienazione pari al costo di nuova costruzione degli alloggi calcolato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
  11. Per gli alloggi compresi nei programmi di alienazione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli enti proprietari, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verificata la disponibilità all’acquisto degli aventi diritto, che abbiano fatto domanda nei tempi previsti, ne deliberano l’alienazione.

Nota relativa all’articolo 20 septiesdecies
Aggiunto dall’art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall’art. 1, l.r. 29 gennaio 2008, n. 1; dall’art. 15, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20; dall’art. 10, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32; dall’art. 27, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall’art. 3, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, e dall’art. 20, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 26, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49, l’alienazione degli alloggi di ERP sovvenzionata avviene secondo le modalità e le procedure stabilite da questo articolo, così come modificato dall’art. 20 della medesima legge.
TITOLO IV
Ente regionale per la abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche)

Nota relativa al TITOLO IV Ente regionale per la abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche)
Rubrica modificata dall’art. 5, l.r. 4 giugno 2012, n. 18.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 14 della l.r. 18/2012, le modifiche al Titolo IV della l.r. 36/2005 disposte dalla predetta legge n. 18 entrano in vigore dalla data di costituzione dell’ERAP Marche.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1737 del 17 dicembre 2012 ha costituito, dall’1 gennaio 2013, l’ERAP Marche.

Art. 21
(ERAP Marche)

  1. È istituito l’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).
  2. L’ERAP Marche è ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
  3. La Giunta regionale individua la sede legale dell’ERAP Marche.
  4. L’ERAP Marche esercita le funzioni concernenti:
    a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata;
    b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.
  5. L’ERAP Marche può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:
    a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
    b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi;
    c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzie per la locazione;
    d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.
  6. Le funzioni di cui al comma 5 sono svolte previa stipula di apposite convenzioni che stabiliscono i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i relativi corrispettivi.

Nota relativa all’articolo 21
Sostituito dall’art. 6, l.r. 4 giugno 2012, n. 18. Così modificato dall’art. 22, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.

Art. 22
(Organi)

  1. Sono organi dell’ERAP Marche:
    a) il Consiglio di amministrazione;
    b) il Presidente;
    c) il Revisore dei conti.
  2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Nota relativa all’articolo 22
Sostituito dall’art. 7, l.r. 4 giugno 2012, n. 18, e dall’art. 21, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 23
(Consiglio di amministrazione)

  1. Il Consiglio di amministrazione dell’ERAP Marche, di seguito denominato Consiglio di amministrazione, è composto da sette membri e resta in carica cinque anni. Chi ha ricoperto l’incarico di componente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato.
  2. I componenti sono eletti dall’Assemblea legislativa regionale con un’unica votazione; a tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti, tra i candidati che al primo scrutinio hanno ricevuto il maggior numero di voti, i primi sette in modo da garantire comunque la rappresentanza di ciascun presidio dell’ERAP Marche nonché la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti di due differenti presidi.
  3. La Giunta regionale con proprio atto costituisce il Consiglio di amministrazione ed individua tra i componenti il Presidente.
  4. Ciascun candidato può essere proposto in rappresentanza di un solo presidio dell’ERAP Marche da parte dei soggetti previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996.
  5. I candidati devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
    a) esperienza maturata come amministratore locale;
    b) specifica esperienza amministrativa in enti pubblici o privati;
    c) specifica esperienza nel settore urbanistico, edilizio o giuridico;
    d) esperienza maturata nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
  6. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui al comma 2.

Nota relativa all’articolo 23
Prima sostituito dall’art. 8, l.r. 4 giugno 2012, n. 18, poi modificato dall’art. 6, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5. In seguito sostituito dall’art. 22, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49, poi così modificato dall’art. 10, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 26, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49, le disposizioni indicate al secondo periodo del comma 1 di questo articolo, così come modificate dall’art. 22 della medesima legge, si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della citata l.r. 49/2018.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 10, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43, in sede di prima applicazione del medesimo articolo, gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di questo articolo, operanti alla data di entrata in vigore della citata l.r. 43/2019, restano in carica per ulteriori due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 23 bis
(Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

  1. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni:
    a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sull’attività dell’ente;
    b) approva il bilancio e gli atti di programmazione;
    c) approva i regolamenti;
    d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali degli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica;
    e) nei casi previsti dalla presente legge, esercita le funzioni di proposta nei confronti della Regione;
    f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni;
    g) delibera sulle alienazioni, sugli acquisti e sulle permute nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione dei diritti reali sugli immobili;
    h) nomina il Segretario dell’ERAP Marche ed i responsabili dei presidi, su designazione della Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 23 quater e 25;
    i) autorizza la contrazione di mutui o altre forme di accesso al credito;
    l) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte;
    m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni.
    1 bis. Il Consiglio di amministrazione svolge, altresì, ogni altra funzione non espressamente riservata agli altri organi dell’ERAP.
  2. Il Regolamento dell’ERAP Marche di cui all’articolo 27 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione.
  3. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il segretario dell’ERAP Marche di cui all’articolo 23 quater.
  4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti in carica o dal revisore dei conti.
  5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), per ogni accesso alla sede dell’Ente nel limite massimo di 36 accessi l’anno.

Nota relativa all’articolo 23 bis
Aggiunto dall’art. 22, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49. Così modificato dall’art. 23, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall’art. 10, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.

Art. 23 ter
(Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione)

  1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23, ha la rappresentanza legale dell’ERAP Marche, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dell’ente e all’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ed assicura l’attuazione delle direttive stabilite dalla Giunta regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
  2. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
  3. Il Presidente nomina all’interno del Consiglio di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  4. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2010.

Nota relativa all’articolo 23 ter
Aggiunto dall’art. 22, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 26, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49, le disposizioni indicate al comma 2 di questo articolo, così come modificate dall’art. 22 della medesima legge, si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della citata l.r. 49/2018.

Art. 23 quater
(Segretario)

  1. Ai fini del contenimento della spesa e dell’integrazione funzionale delle attività il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, il segretario dell’ERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo ente, presso le strutture organizzative della Giunta regionale, presso gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale. Il segretario conserva la direzione della struttura amministrativa di provenienza e il trattamento giuridico-economico del contratto relativo al comparto di riferimento.
  2. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa al Consiglio di amministrazione; sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di rilevanza regionale; sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti; coordina l’attività dei responsabili dei presidi al fine di garantire la rispondenza dell’azione tecnico – amministrativa ai fini dell’ERAP Marche ed assicura l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi medesimi, anche nell’ottica di una loro specializzazione territoriale.

Nota relativa all’articolo 23 quater
Aggiunto dall’art. 22, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 24
(Revisore dei conti)

  1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro nazionale.
  2. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni.
  3. Il revisore dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell’ERAP Marche ed in particolare:
    a) vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti;
    b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
    c) esamina il bilancio, le variazioni e l’assestamento;
    d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
  4. Il revisore dei conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
  5. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell’ERAP Marche, ha l’obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.
    5 bis. Al revisore dei conti spetta un’indennità di carica mensile pari a 1.000,00 euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).

Nota relativa all’articolo 24
Prima modificato dall’art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22; dall’art. 1, l.r. 14 maggio 2007, n. 5, e dall’art. 2, l.r. 17 giugno 2011, n. 12, e poi sostituito dall’art. 9, l.r. 4 giugno 2012, n. 18. Così modificato dall’art. 27, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.

Art. 25
(Presidi)

  1. L’ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.
  2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dal Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 23, su designazione della Giunta regionale, tra i dirigenti dell’ERAP Marche.
  3. La Giunta regionale può designare il responsabile del presidio anche tra i dirigenti in servizio presso le strutture organizzative della medesima, nonché presso gli enti dipendenti dalla Regione. In tale ipotesi i dirigenti sono collocati in aspettativa non retribuita.
  4. La Giunta regionale determina il trattamento economico del responsabile del presidio in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.
  5. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni:
    a) dirige l’attività delle strutture del presidio ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo;
    b) propone gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e del suo presidente;
    c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del presidio.
  6. L’incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.
  7. Ai dirigenti di cui al comma 2 può essere attribuita la responsabilità di più presidi.

Nota relativa all’articolo 25
Prima modificato dall’art. 6, l.r. 17 giugno 2011, n. 12, e poi sostituito dall’art. 10, l.r. 4 giugno 2012, n. 18, e dall’art. 23, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 25 bis

……………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 25 bis
Prima aggiunto dall’art. 11, l.r. 4 giugno 2012, n. 18, poi abrogato dall’art. 27, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.

Art. 26
(Personale)

  1. L’ERAP Marche ha una dotazione organica unica e dispone di personale proprio, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.

Nota relativa all’articolo 26
Prima modificato dall’art. 37, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, e dall’art. 1, l.r. 29 gennaio 2008, n. 1, e poi sostituito dall’art. 12, l.r. 4 giugno 2012, n. 18.

Art. 27
(Regolamento di organizzazione)

  1. L’organizzazione dell’ERAP Marche è disciplinata da apposito regolamento.

Nota relativa all’articolo 27
Così sostituito dall’art. 13, l.r. 4 giugno 2012, n. 18.

Art. 28

……………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 28
Prima modificato dall’art. 3, l.r. 17 giugno 2011, n. 12, e poi abrogato dall’art. 15, l.r. 4 giugno 2012, n. 18.
TITOLO V
Norme transitorie e finali

Art. 29
(Disposizioni per l’ERAP della Provincia di Fermo)

  1. L’ERAP della Provincia di Fermo esercita le proprie funzioni nella circoscrizione territoriale della Provincia di Fermo costituita ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 147 (Istituzione della Provincia di Fermo).
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ERAP della Provincia di Ascoli Piceno provvede alla ricognizione dei beni immobili ricompresi nella circoscrizione territoriale di cui al comma 1 e provvede agli adempimenti necessari al trasferimento della proprietà all’ERAP della Provincia di Fermo che, a decorrere dalla data di trasferimento degli stessi, subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione dei crediti maturati nei confronti degli inquilini per la mancata corresponsione dei canoni locativi e delle quote di gestione degli immobili.
  3. Gli oneri connessi agli atti di trasferimento degli immobili sono a carico dell’ERAP della Provincia di Fermo, ad eccezione di quelli relativi a regolarizzazioni edilizie e ai conseguenti aggiornamenti catastali che sono a carico dell’ERAP della Provincia di Ascoli Piceno.
  4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, l’ERAP della Provincia di Ascoli Piceno e quello della Provincia di Fermo provvedono alla ricognizione del personale necessario alla gestione degli immobili di cui al medesimo comma 2, che viene trasferito all’ERAP della Provincia di Fermo secondo procedure concordate tra i due enti e previo accordo con le organizzazioni sindacali.
  5. L’ERAP della Provincia di Ascoli Piceno trasferisce all’ERAP della Provincia di Fermo i proventi disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle alienazioni degli alloggi di ERP sovvenzionata ubicati nel territorio della provincia di Fermo.
  6. La Giunta regionale, previa diffida, decorsi inutilmente i termini, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti di cui ai commi 2, 4 e 5.

Nota relativa all’articolo 29
Così modificato dall’art. 29, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.

Art. 30
(Norme transitorie e finali)

  1. ………………………………………………………………………
  2. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica in virtù di un provvedimento provvisorio di assegnazione del Comune, è disposto un prolungamento dell’assegnazione medesima per un periodo massimo di tre anni purché in regola con il pagamento dei canoni. I Comuni provvedono alla modifica del termine dell’assegnazione provvisoria entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
  3. I Comuni indicono bandi speciali di assegnazione riservati ai soggetti di cui al comma 2. Tali riserve si aggiungono a quelle previste dall’articolo 26 della l.r. 44/1997. Per la partecipazione ai relativi bandi, gli aspiranti assegnatari devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’alloggio.
  4. Gli atti di cui agli articoli 24, comma 1, e 27, comma 1, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 4 sono presentate le relative candidature. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione).
  6. Gli organi degli Enti di cui all’articolo 1, comma 4, operanti alla data di approvazione della presente legge, restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  7. In sede di prima applicazione della presente legge, non si applicano le disposizioni della l.r. 34/1996 incompatibili con i commi 4 e 5.
  8. Agli ERAP si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
  9. A decorrere dall’1 gennaio 2006, il Consorzio regionale degli istituti autonomi case popolari è soppresso e i relativi organi decadono. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio soppresso.
  10. Tutti i riferimenti agli IACP, contenuti nelle leggi regionali, si intendono fatti agli ERAP.
    10 bis. Fino al 1° gennaio 2011, data di efficacia del regolamento per la determinazione del canone di locazione di cui all’articolo 20 quaterdecies, la Giunta regionale può assegnare annualmente agli ERAP risorse finanziarie per garantire adeguati livelli di manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata.

Nota relativa all’articolo 30
Così modificato dall’art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, e dall’art. 5, l.r. 3 aprile 2009, n. 9.
Ai sensi dell’art. 38, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, il comma 2 si interpreta nel senso che per assegnazioni provvisorie debbono intendersi anche quelle disposte con provvedimento sindacale di requisizione.

Art. 31
(Trattamento di quiescenza del personale degli IACP)

  1. La facoltà di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali) si applica ai dipendenti degli IACP delle Marche in servizio alla data del 31 dicembre 1987. La rifusione è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale in servizio a tale data, alla cessazione del servizio. Il personale interessato all’applicazione del presente articolo deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda all’ente di appartenenza entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 32
(Indennità di carica degli organi degli ERAP)

  1. ………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………

Nota relativa all’articolo 32
Così modificato dall’art. 4, l.r. 17 giugno 2011, n. 12, e dall’art. 27, l.r. 27 dicembre 2018, n. 49.
Il comma 1 modifica la tabella A allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 33
(Modifiche alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10)

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  2. ………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 33
Il comma 1 sostituisce l’art. 38, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
Il comma 2 sostituisce l’art. 39, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
Il comma 3 sostituisce l’art. 40, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 34
(Abrogazioni)

  1. ………………………………………………………………………………..
  2. Sono abrogate le disposizioni della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 incompatibili con la presente legge.

Nota relativa all’articolo 34
Il comma 1 abroga la l.r. 5 giugno 1988, n. 18; l’art. 11, l.r. 2 settembre 1997, n. 55; la l.r. 26 maggio 1998, n. 14; la l.r. 7 giugno 1999, n. 18; la l.r. 17 dicembre 1999, n. 34; l’art. 6,l.r. 6 novembre 2002, n. 23, e l’art. 25, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30.

Art. 35
(Disposizioni finanziarie)

  1. A partire dall’anno 2006, la legge finanziaria di ciascun anno stabilisce l’entità delle spese di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b).
    1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all’articolo 6 concorrono i proventi di cui all’articolo 6 bis.
    1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell’ambito dell’UPB 40501 dello stato di previsione dell’entrata.
  2. Le somme occorrenti per l’impiego e il pagamento delle spese autorizzate a partire dall’anno 2006 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base 42603 (Edilizia residenziale – corrente) e 42604 (Edilizia residenziale – investimento) del bilancio per l’anno 2006.

Nota relativa all’articolo 35
Così modificato dall’art. 11, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32, e dall’art. 27, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.

Art. 36
(Dichiarazione d’urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.