Art. 1
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 2 quinquies all’art. 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 20 quater della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 2
Il comma 1 modifica la lett. d) del comma 1 dell’art. 20 quater, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell’art. 20 quater, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 3
(Modifica all’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all’art. 20 quinquies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 4
Il comma 1 sostituisce la lett. f) del comma 1 dell’art. 20 decies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all’art. 20 decies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 5
(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 5
Il comma 1 sostituisce la rubrica del Titolo IV, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 6
Il comma 1 sostituisce l’art. 21, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 7
Il comma 1 sostituisce l’art. 22, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r.36/2005)
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Nota relativa all’articolo 8
Il comma 1 sostituisce l’art. 23, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 9
Il comma 1 sostituisce l’art. 24, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 10
Il comma 1 sostituisce l’art. 25, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 11
(Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 11
Il comma 1 aggiunge l’art. 25 bis, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 12
Il comma 1 sostituisce l’art. 26, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 13
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 13
Il comma 1 sostituisce l’art. 27, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina tra i direttori degli ERAP il direttore di cui all’articolo 23 della l.r. 36/2005, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge. Dalla nomina suddetta decade il commissario straordinario degli ERAP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni sono svolte dal direttore medesimo fino alla data di costituzione del nuovo ente indicato al comma 3.
- Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore di cui al comma 1 approva il regolamento di organizzazione e la dotazione organica dell’ERAP Marche.
- L’ERAP Marche è costituito dal 1° gennaio 2013 con deliberazione di Giunta regionale. Entro tale data la Giunta regionale nomina il revisore dei conti. Dalla data di costituzione sono soppressi gli ERAP e l’ERAP Marche subentra nei rapporti giuridici in corso.
- All’ERAP Marche si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
- I direttori degli ERAP in carica alla data di soppressione degli enti stessi assumono l’incarico di responsabili di presidio sino alla scadenza dei relativi contratti.
- La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
- Al fine di portare a termine le operazioni di formazione delle nuove graduatorie ai sensi dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005, i Comuni ad alta tensione abitativa, per l’anno 2012, possono prorogare la validità delle graduatorie di assegnazione per un massimo di sei mesi dalla data di scadenza delle medesime e comunque non oltre il giorno di approvazione della nuova graduatoria.
- Dall’applicazione della presente legge non possono derivare nuovi né maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
- Le modifiche al Titolo IV della l.r. n. 36/2005 disposte dalla presente legge entrano in vigore dalla data di costituzione dell’ERAP Marche. A decorrere da tale data ogni riferimento agli Enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP) contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).
Art. 15
(Abrogazione)
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Nota relativa all’articolo 15
Il comma 1 abroga l’art. 28, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 16
(Dichiarazione d’urgenza)
- La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.