Art. 1
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 36/2005)

  1. ………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 2 quinquies all’art. 2, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

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  2. ………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 2
Il comma 1 modifica la lett. d) del comma 1 dell’art. 20 quater, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell’art. 20 quater, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 3
(Modifica all’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all’art. 20 quinquies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

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  2. ………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 4
Il comma 1 sostituisce la lett. f) del comma 1 dell’art. 20 decies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all’art. 20 decies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 5
(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 5
Il comma 1 sostituisce la rubrica del Titolo IV, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/2005)

  1. ………………………………………………………………….

Nota relativa all’articolo 6
Il comma 1 sostituisce l’art. 21, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 7
Il comma 1 sostituisce l’art. 22, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r.36/2005)

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Nota relativa all’articolo 8
Il comma 1 sostituisce l’art. 23, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 9
Il comma 1 sostituisce l’art. 24, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 10
Il comma 1 sostituisce l’art. 25, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 11
(Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 11
Il comma 1 aggiunge l’art. 25 bis, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 12
Il comma 1 sostituisce l’art. 26, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 13
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/2005)

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Nota relativa all’articolo 13
Il comma 1 sostituisce l’art. 27, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina tra i direttori degli ERAP il direttore di cui all’articolo 23 della l.r. 36/2005, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge. Dalla nomina suddetta decade il commissario straordinario degli ERAP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni sono svolte dal direttore medesimo fino alla data di costituzione del nuovo ente indicato al comma 3.
  2. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore di cui al comma 1 approva il regolamento di organizzazione e la dotazione organica dell’ERAP Marche.
  3. L’ERAP Marche è costituito dal 1° gennaio 2013 con deliberazione di Giunta regionale. Entro tale data la Giunta regionale nomina il revisore dei conti. Dalla data di costituzione sono soppressi gli ERAP e l’ERAP Marche subentra nei rapporti giuridici in corso.
  4. All’ERAP Marche si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
  5. I direttori degli ERAP in carica alla data di soppressione degli enti stessi assumono l’incarico di responsabili di presidio sino alla scadenza dei relativi contratti.
  6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
  7. Al fine di portare a termine le operazioni di formazione delle nuove graduatorie ai sensi dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005, i Comuni ad alta tensione abitativa, per l’anno 2012, possono prorogare la validità delle graduatorie di assegnazione per un massimo di sei mesi dalla data di scadenza delle medesime e comunque non oltre il giorno di approvazione della nuova graduatoria.
  8. Dall’applicazione della presente legge non possono derivare nuovi né maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
  9. Le modifiche al Titolo IV della l.r. n. 36/2005 disposte dalla presente legge entrano in vigore dalla data di costituzione dell’ERAP Marche. A decorrere da tale data ogni riferimento agli Enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP) contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).

Art. 15
(Abrogazione)

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Nota relativa all’articolo 15
Il comma 1 abroga l’art. 28, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 16
(Dichiarazione d’urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.