Art. 1
I programmi di fabbricazione di cui all’art. 34 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni che contengono indicazioni di aree preordinate all’esproprio o da vincolare all’assoluta inedificabilità diverse da quelle previste da speciali disposizioni di legge o comunque meramente ricognitive o esplicative di vincoli già in atto, devono essere integrati con l’adozione di un programma decennale di aree da espropriare o da vincolare all’assoluta inedificabilità in conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato.
Il predetto programma dei vincoli deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge quando si tratti di programmi di fabbricazione adottati o già approvati; contemporaneamente all’adozione quando si tratti di programmi di fabbricazione non ancora adottati.
Art. 2
La deliberazione di adozione del programma dei vincoli deve essere corredata di una mappa catastale e da un elenco nel quale di contro ai nominativi dei proprietari siano indicate le particelle relative ai beni da espropriare o da vincolare risultanti dai registri immobiliari.
La deliberazione di adozione del programma dei vincoli, divenuta esecutiva ai sensi di legge, deve essere pubblicata all’albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e la relativa planimetria ed elenco devono essere depositati presso la segreteria del comune al fine di pubblica visione. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine predetto è data facoltà ai proprietari interessati di presentare le proprie opposizioni.
Art. 3
Il programma dei vincoli è sottoposto all’approvazione della giunta regionale. A tal fine esso viene trasmesso alla giunta unitamente a tutti gli allegati e alle opposizioni presentate.
Con il provvedimento di approvazione la giunta regionale decide anche in via definitiva in ordine alle opposizioni presentate.
L’approvazione del programma dei vincoli da parte della giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità sui beni dallo stesso preordinati all’esproprio o all’assoluta inedificabilità.
La dichiarazione della pubblica utilità perde efficacia qualora entro 10 anni i beni vincolati non siano espropriati o comunque ceduti al comune attraverso convenzioni relative a lottizzazione, di cui all’art. 8 della legge 6.8.1967, n. 765.
Il decreto del presidente della giunta regionale, che approva il programma dei vincoli, deve essere depositato nella segreteria del comune e notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario dei beni vincolati entro 30 giorni dall’annuncio dell’avvenuto deposito.
Art. 4
Fino all’approvazione del programma dei vincoli, e comunque fino a 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge per i programmi di fabbricazione già approvati o adottati o, nell’ipotesi restante, fino a 3 anni dall’adozione del programma di fabbricazione, il sindaco di ogni comune interessato è tenuto a sospendere, con provvedimento notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia in contrasto con le destinazioni delle aree preordinate all’esproprio o all’assoluta inedificabilità dai programmi di fabbricazione vigenti o adottati.
Art. 5
La giunta regionale, nel caso di inerzia da parte dei comuni tenuti all’adozione del programma dei vincoli, previa diffida al comune interessato ad adempiere, entro un periodo di tempo determinato, esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni con le stesse modalità di cui all’art. 35 della predetta legge.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.