Art. 1
(Oggetto)
La Regione, con la presente legge, detta norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia e di snellimento delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, nonché in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive, sulla base dei principi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
(Sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione)
Le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione restano stabilite in misura pari a quanto previsto dall’articolo 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 3
(Contributi per il rilascio della concessione in sanatoria)
I soggetti di cui all’articolo 31, primo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, sono tenuti a corrispondere al comune, ove dovuti, i contributi previsti dagli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalle norme regionali e comunali di attuazione, per gli interventi abusivi realizzati dopo il 30 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre 1983.
I contributi di cui al presente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.
A richiesta dell’interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria o presentata ad integrazione della domanda stessa, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione e, per la parte residua, in non più di quattro rate semestrali, purché il richiedente offra congrue garanzie finanziarie per l’adempimento dei suoi obblighi.
I pagamenti dilazionati di cui al primo comma precedente sono maggiorati del tasso di interesse dell’8 per cento annuo.
Art. 4
(Sanatoria in zone di interesse ambientale)
Il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusive, realizzate su aree sottoposte ai vincoli della legge 28 giugno 1939, n. 1497, è subordinato al parere favorevole della Regione nei casi previsti dall’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure al parere favorevole dei comuni delegati nei casi e limiti di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 24.
Sono in ogni caso insanabili le opere realizzate in presenza di vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta dell’area, purché detti vincoli siano stati imposti prima della realizzazione delle opere.
L’eventuale rilascio della concessione in sanatoria, ferma restando la corresponsione dell’oblazione ai sensi della legge 26 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, comporta il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 3, se dovuti.
TITOLO II
Opere in variazione essenziale e mutamento delle destinazioni d’uso
Art. 5
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Nota relativa all’articolo 5
Abrogato dall’art. 20, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.
Art. 6
(Destinazioni d’uso)
I comuni in sede di predisposizione o di variante agli strumenti urbanistici, sono tenuti a precisare, nel rispetto dei limiti, vincoli e strandards fissati dalle norme vigenti, le destinazioni d’uso compatibili in ambiti determinati delle singole zone previste dall’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97.
L’eventuale variazione della destinazione d’uso, ogni qualvolta risulti compatibile con la disciplina stabilita dai comuni a norma del precedente comma, è soggetta a semplice autorizzazione del sindaco, anche se comporta la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria oppure di restauro e risanamento conservativo.
Restano in ogni caso assoggettate a concessione edilizia le realizzazioni di opere di cui al precedente articolo 5, primo comma, lettera a).
Art. 7
(Dati relativi alle opere sanate)
A conclusione delle procedure di sanatoria delle opere abusive previste dal capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, su richiesta della giunta regionale e con le modalità da essa definite, i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle opere sanate.
TITOLO III
Snellimento di procedure urbanistiche e norme fiscali
Art. 8
(Snellimento delle procedure urbanistiche)
Ai sensi dell’articolo 25, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abolita la preventiva autorizzazione regionale per le varianti agli strumenti urbanistici generali.
Gli strumenti urbanistici attuativi restano disciplinati dalla legge regionale 16 maggio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda le deleghe ai comuni delle funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali, dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 24.
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Nota relativa all’articolo 8
Così modificato dall’art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Art. 9
(Varianti relative a zone di particolare interesse ambientale)
Le disposizioni del precedente articolo 8, commi terzo, quarto e quinto, non si applicano alle varianti relative a zone nelle quali si trovano aree e beni individuati ai sensi degli articoli 1 ter e 1 quinquies del D.L. 27 giugno 1985, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.
Art. 10
(Regolamento edilizio tipo)
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone uno schema di regolamento edilizio tipo da sottoporre all’approvazione del consiglio regionale.
Lo schema è predisposto in attuazione delle finalità di cui all’articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 11
(Rinvio)
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
(Dichiarazione d’urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.