Art. 1
(Disposizioni generali)
1. La Regione attraverso il sistema cartografico informatizzato regionale, previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 34, provvede alla realizzazione, all’aggiornamento, alla raccolta, alla diffusione ed alla conservazione delle informazioni cartografiche e territoriali necessarie per le attività regionali di pianificazione e governo del territorio, anche attraverso la definizione delle modalità per il coordinamento e la standardizzazione delle banche dati cartografiche regionali e di interesse regionale.
2. La Regione favorisce l’iniziativa dei Comuni per la realizzazione e aggiornamento della cartografia informatizzata a scala 1:2.000.
3. Le Province in collegamento con la Regione esercitano un ruolo di coordinamento e assistenza tecnica funzionale per la realizzazione e informatizzazione della cartografia comunale a grande scala.

Art. 2
(Competenze regionali)
1. Nell’ambito delle finalità individuate all’articolo 1, la Regione, attraverso il sistema cartografico informatizzato, provvede:
a) alla formazione, all’aggiornamento ed alla diffusione della banca dati cartografica, di base e tematica, in scala 1:10.000, realizzando in particolare la carta tecnica informatizzata regionale e la ortofotocarta regionale;
b) alla formazione, alla conservazione ed all’aggiornamento dell’archivio cartografico regionale, che cura la raccolta e la diffusione dell’informazione cartografica e territoriale relativa al territorio regionale. Presso l’archivio cartografico regionale saranno pertanto depositate per la visione le banche dati delle cartografie di base e tematiche prodotte dalla Regione, le riprese aerofotogrammetriche e satellitari. Gli enti pubblici e di interesse pubblico operanti nel territorio regionale comunicano annualmente all’archivio cartografico regionale le caratteristiche della cartografia, di base e tematica, da loro eventualmente prodotta;
c) al costante aggiornamento ed adeguamento delle tecnologie utilizzate per la raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni territoriali e cartografiche anche in coordinamento con altre Regioni. Al fine di agevolare tale attività la Regione aderisce al Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali;
d) a garantire agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche e culturali ed ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati ed ai documenti cartografici;
e) a coordinare e fornire supporto tecnico alle iniziative degli enti pubblici volte alla realizzazione di banche dati territoriali e cartografiche, anche mediante la definizione di standards e specifiche tecniche;
f) ad ogni altro adempimento in materia di banche dati territoriali e cartografiche di interesse regionale.

Art. 3
(Diffusione delle informazioni)
1. Il materiale fotografico e cartografico, anche di tipo informatizzato, prodotto dalla Regione o depositato presso l’archivio cartografico regionale, è concesso in visione a chiunque ne faccia richiesta.
2. Copia del materiale fotografico, cartografico e informativo prodotto dal sistema cartografico informatizzato regionale sarà ceduto, a titolo oneroso, a chiunque ne faccia richiesta: tale cessione comporta il divieto per l’acquirente di duplicare e cedere a terzi il materiale e l’obbligo di rendere sempre identificabile e visibile la proprietà regionale dell’elaborazione originale.
3. La Giunta regionale definisce annualmente modalità e costi per la cessione e la duplicazione dei materiali prodotti dal sistema cartografico informatizzato regionale: tali costi saranno individuati in base ai costi sostenuti per la riproduzione e la distribuzione. La Giunta regionale potrà prevedere tariffe di cessione ridotte qualora i materiali siano richiesti per fini di studio da parte di studenti.
4. La Regione promuove le iniziative di accordo, tramite stipula di apposita convenzione, con altri enti ed amministrazioni pubbliche o di interesse pubblico per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche o territoriali di interesse regionale. Nell’ambito di tali convenzioni la cessione di una copia delle cartografie regionali disponibili avverrà a titolo gratuito.

Art. 4
(Normalizzazione dell’informazione cartografica)
1. La Regione provvede alla definizione degli standards di riferimento per la produzione delle banche dati cartografiche alla scala 1:10.000.
2. Le banche dati cartografiche di nuova produzione, alle scale 1:2.000 e 1:10.000, anche riguardanti limitate porzioni del territorio regionale, dovranno essere riferite alla rete di inquadramento e triangolazione già individuata e disponibile presso il sistema cartografico informatizzato regionale. Nell’ambito delle attività finalizzate alla normalizzazione dell’informazione cartografica la Regione cura la manutenzione e aggiornamento della rete regionale di inquadramento e triangolazione.

Art. 5
(Manutenzione dell’informazione cartografica)
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali definisce, in base alla risorse annualmente disponibili, il programma finanziario per la realizzazione e manutenzione delle banche dati cartografiche e territoriali regionali e per agevolare le attività comunali indicate all’art. 1, comma 2.
2. Al fine di agevolare l’aggiornamento della cartografia regionale le informazioni relative alle attività messe in atto o finanziate dalla Regione ed aventi rilevanza o effetti di natura territoriale, munite della relativa georeferenziazione, saranno trasmesse al sistema cartografico informatizzato regionale.
3. La Giunta regionale sentito il Consiglio di cui al comma 1, nell’ambito delle attività del sistema cartografico informatizzato regionale, provinciale e comunale, definisce le modalità attraverso cui effettuare costantemente l’aggiornamento delle banche dati cartografiche e territoriali alle scale 1:2.000 e 1:10.000.

Nota relativa all’articolo 5


Così modificato dall’art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1999 la spesa di lire 300 milioni; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. La spesa di cui al comma 1 è ripartita come di seguito indicato:
a) per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) lire 150 milioni;
b) per le spese d’investimento necessarie per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) lire 75 milioni;
c) per le spese correnti necessarie per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) lire 75 milioni.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per l’anno 1999 mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli 2114102 e 2114203 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’anno, rispettivamente per lire 75 milioni e 225 milioni;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2000 con le seguenti denominazioni e gli stanziamenti di competenza e di cassa indicati:
“Spese per la realizzazione e l’aggiornamento della banca dati cartografica regionale, di base e tematica articolo 2, comma 1, lettera a)” lire 150 milioni;
“Spese d’investimento per l’aggiornamento ed il potenziamento tecnologico dell’archivio cartografico e del sistema cartografico informatizzato, articolo 2, comma 1, lettere b) e c)” lire 75 milioni;
“Spese per la gestione corrente dell’archivio cartografico e del sistema cartografico informatizzato, articolo 2, comma 1, lettere b) e c)” lire 75 milioni;
per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 2114102 e 2114203 di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1999 sono ridotti rispettivamente di lire 75 milioni e di lire 225 milioni.