Art. 1
(Modifiche alla l.r. 34/1992)
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Nota relativa all’articolo 1


Il comma 1 sostituisce l’art. 30, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
Il comma 2 abroga la lett. h) del comma 1 dell’art. 34 e l’art. 35, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Art. 2
(Disposizioni transitorie)
1. Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 29 luglio 2005, n. 343, si estendono a tutti i procedimenti di formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 34/1992, non conclusi con l’approvazione da parte dei Comuni entro la suddetta data di pubblicazione.
2. I Comuni che non vi hanno provveduto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, inviano alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi adottati entro il 3 agosto 2005, ma approvati successivamente. La mancata trasmissione nel termine comporta la necessità di una nuova approvazione del piano ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 34/1992 come modificato dalla presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune motiva puntualmente sulle osservazioni della Provincia formulate nel termine e, se necessario, provvede a modificare o a rielaborare il piano approvato.
3. I Comuni che non vi hanno provveduto trasmettono alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 47/1985. Il Comune delibera circa l’approvazione del piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate nel termine dalla Provincia, oppure, decorso inutilmente il termine, prescinde dalle osservazioni medesime.