Art. 1

L’ammortamento dei mutui contratti dalle province o dai comuni singoli o associati per il finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza può essere garantito, sia per la quota capitale che per la quota interessi, da fidejussone regionale.

Art. 2

La garanzia fidejussoria è concessa con deliberazione della giunta regionale, a richiesta dell’ente interessato, sempre che le opere pubbliche siano state ammesse a benefici disposti da leggi regionali o che comunque siano comprese in piani o programmi generali approvati dal consiglio regionale.
Gli enti richiedenti debbono dimostrare l’integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei contraendi mutui e la garanzia regionale opera per la quota di ammortamento non coperta da delegazioni sui cespiti propri dell’ente, nonchè dall’eventuale contributo della Regione.

Art. 3

In caso di mancato pagamento da parte degli enti di cui all’articolo 1 della rata di ammortamento a loro carico, la giunta regionale provvede al pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti entro 60 giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.
La giunta regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi di legge, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla Regione ai sensi del precedente comma.

Art. 4

Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, gli enti di cui all’articolo 1, sia in sede di richiesta della fidejussione medesima che nell’atto deliberativo di contrazione del mutuo, devono:
a) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l’importo della rata annua di ammortamento a loro carico, e a non stornare o ridurre i relativi stanziamenti;
b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l’istituto mutuante, facendone preciso obbligo al loro tesoriere;
c) impegnarsi a comunicare alla giunta regionale l’ammontare dei propri cespiti delegabili che si rendessero disponibili successivamente alla contrazione del mutuo garantito con fidejussione regionale.
La garanzia fidejussoria regionale è concessa per il solo periodo di ammortamento e per le sole quote di ammortamento non garantibili con delegazioni sui cespiti propri dell’ente interessato, al netto degli eventuali contributi regionali.

Art. 5

Per il pagamento degli oneri eventualmente derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 100 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente, sono iscritte:
a) per l’anno 1983 a carico del capitolo 1710107 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con la denominazione ” Spese derivanti dalla prestazione dalla garanzia fidejussoria per l’ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche di loro competenza” e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 100 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:
a) per l’anno 1983 mediante riduzione di L. 100 milioni del capitolo 5100101 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l’esercizio difunzioni normali” elenco n. 2 partita n. 1;
b) per gli anni successivi, con impiego di una parte della quota di ripartizione del fondo comune ex art. 8 L. 16.5.1970, n. 281 secondo le indicazioni del bilancio pluriennale del triennio 1983- 1985, elenco n. 1 – rubrica 1 – sub-settore 1.7.1.