Art. 1
(ARTICOLO UNICO)
Per la concessione ai comuni e loro consorzi dei contributi previsti dall’art. 1 della legge regionale 16-1-1974, n. 4 per la costruzione e la riparazione di scogliere frangiflutto è autorizzato un ulteriore limite di impegno trentacinquennale di L. 200 milioni, pari ad una spesa complessiva di L. 7.000 milioni.
Per il combinato disposto degli articoli 24 ultimo comma e 23 ultimo comma della legge regionale sull’ordinamento contabile della Regione, la giunta regionale è autorizzata, fino al 31 dicembre 1980, ad assumere obbligazioni di durata trentacinquennale per le finalità di cui al comma precedente ed entro il limite massimo di L. 200 milioni annui.
Le obbligazioni assunte per effetto del precedente comma non potranno venire a scadenza prima dell’esercizio 1981.
La misura dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è stabilita in ragione dell’8 per cento costante della spesa riconosciuta ammissibile.
Negli stati di previsione della spesa per l’anno 1981 e per gli anni successivi, finché di bisogno, saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del secondo comma del presente articolo per un importo pari all’ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere in detti anni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per gli anni 1981 e 1982, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1980- 82, nel quale risulta assicurata la copertura della spesa ascritta al programma 2.2.4.1.;
b) per gli anni successivi con le entrate spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16-5-1970, n. 281 e successive modificazioni.