Art. 1
E’ autorizzata la concessione ai comuni e loro consorzi, che ne facciano richiesta, di un contributo annuo costante, per 35 anni, nella misura del 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, per l’ esecuzione di scogliere frangiflutto per la difesa del litorale marchigiano in zone di interesse turistico per una spesa non superiore a L. 60.000.000, e per il completamento o miglioramento dei porti classificati di quarta classe ai sensi delle vigenti disposizioni statali in materia per una spesa non superiore a L. 10.000.000.
Il ricorso ad altro tipo di opere di difesa dovrà essere preventivamente autorizzato dall’ assessore regionale ai lavori pubblici previo motivato parere dell’ ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona e della competente commissione consiliare.
Art. 2
I progetti delle opere di cui al precedente articolo sono presentati all’assessorato regionale al turismo e approvati dalla giunta regionale sentiti i pareri dell’ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona e dell’autorità marittima locale.
Gli enti di cui all’articolo precedente, ove lo richiedono, in applicazione della legge 5-1-1953, n. 24 e norme interpretative di cui alla legge 19-7-1959, n. 551, per l’approntamento dei progetti e per la direzione dei lavori, si avvalgono dell’ufficio del genio civile per le opere marittime competente per il litorale marchigiano. Alla designazione del collaudatore provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale su designazione della giunta stessa.
Art. 3
Per l’ anno 1973, la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all’ art. 1 della presente legge, prevista in annue L. 70.000.000 farà carico al capitolo 23321 dello stato di previsione della spesa per l’ anno finanziario 1973, la cui denominazione viene così modificata: “Contributi costanti trentacinquennali a favore degli enti locali per opere di difesa del litorale marchigiano in zone di interesse turistico e per il completamento o miglioramento dei porti classificati di quarta classe”, con lo stanziamento di L.70.000.000.
Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma precedente; l’ annualità da inserirsi nello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni dal 1974 al 2007 è determinata in L. 70.000.000.
Le somme che, al termine dell’ anno finanziario 1973 risultino disponibili sul capitolo 23321 e, per gli anni successivi, sui capitoli corrispondenti, possono essere impegnate per lo stesso titolo nell’ anno seguente.
Lo stanziamento del capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa per l’ anno finanziario 1973, “Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso” è ridotto dell’ importo di L. 70.000.000.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.