Art. 1
- Sono delegate al Comune di Ancona le funzioni relative agli interventi di ricostruzione di cui all’articolo 3 della legge 12 agosto 1993, n. 317.
- Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite al Comune di Ancona le risorse relative alle opere pubbliche, pari a lire 15 miliardi, assegnate dallo Stato alla Regione con d.p.c.m.22 dicembre 2000 ed iscritte a carico del capitolo 2291202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001.
- Il Comune di Ancona invia alla Giunta regionale l’attestazione del rappresentante legale dell’ente prevista dall’articolo 116 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.