Art. 1
(Oggetto)
- La presente legge detta criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- La presente legge si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale, avviate e concluse dai seguenti soggetti:
a) la Regione; gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione; le società partecipate dai predetti;
b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi di diritto pubblico a essi collegati;
c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). - Ai fini della presente legge si intendono per lavori od opere pubblici di interesse regionale quelli realizzati nel territorio della regione, a esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato.
Art. 2
(Lavori od opere caratterizzati da rischi particolari)
- In attuazione del principio di cui all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 163/2006, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencati nell’allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del d.lgs. 81/2008.
- L’eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.
- Ai fini di quanto previsto dall’articolo 76, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006, le varianti di cui al comma 1 sono volte:
a) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;
b) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;
c) all’eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;
d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell’esecuzione dei lavori;
e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell’inizio che durante l’esecuzione dei lavori;
f) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle procedure di lavoro;
g) all’ottimizzazione della gestione, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell’esecuzione dei lavori. - Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere.
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Nota relativa all’articolo 2
Così modificato dall’art. 22, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.
La Corte costituzionale, con sentenza 52/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22, l.r. 20/2011;
- in via consequenziale, del comma 4 del presente articolo, nel testo sostituito dall’art. 22, l.r. 20/2011.
Art. 3
(Lavori od opere di importo inferiore o pari a 150.000 euro)
- Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 90 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), gli atti posti a base delle procedure contrattuali per l’affidamento dei lavori od opere pubblici di cui alla presente legge, il cui importo sia inferiore o pari a 150.000 euro, devono prevedere che:
a) il requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente venga determinato e documentato tenendo espressamente conto anche dell’idoneità tecnico-professionale, come definita dall’articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 81/2008, da verificare secondo le modalità di cui all’allegato XVII al medesimo decreto legislativo;
b) il requisito relativo all’adeguata attrezzatura tecnica venga determinato e documentato tenendo espressamente conto dell’attrezzatura di lavoro come definita dall’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, nonché dell’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione o forniti ai lavoratori, come definiti dall’articolo 74 del medesimo decreto legislativo.