Art. 1
(Oggetto e finalità)
- Questo regolamento definisce le caratteristiche delle serre solari in attuazione e ai fini di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia).
Art. 2
(Definizione e limiti)
- La serra solare è un sistema di controllo ambientale passivo finalizzato a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche e del comfort abitativo di un edificio o di un’unità immobiliare, raggiunto mediante la riduzione delle dispersioni termiche dell’ambiente con il quale la serra solare confina, attraverso la captazione o l’accumulo, diretto e indiretto, dell’energia solare.
- La serra solare può essere prevista sia nei nuovi edifici sia negli edifici esistenti, addossata o integrata all’edificio, ad intere facciate o a parti di esso.
- La serra solare non può essere:
a) destinata alla permanenza continuativa di persone;
b) realizzata:
1) nelle zone omogenee A definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), anche se diversamente denominate, esclusi gli edifici ivi ubicati realizzati successivamente al 1° gennaio 1950 e privi di valore architettonico;
2) negli edifici individuati dagli strumenti urbanistici come manufatti di valore storico architettonico;
3) nei manufatti storici extraurbani individuati dal Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e dai piani regolatori adeguati allo stesso. - I Comuni possono adottare apposite varianti con le procedure previste dall’articolo 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), per individuare le zone o i manufatti nei quali, per qualità storiche, architettoniche o paesaggistiche, la realizzazione delle serre solari è vietata.
Art. 3
(Prescrizioni e prestazioni)
- La serra solare deve garantire un risparmio energetico nella climatizzazione invernale, per ogni singola unità immobiliare oggetto d’intervento, non inferiore al 5 per cento.
- La percentuale di risparmio energetico, indicata al comma 1, è calcolata nella formula sotto riportata utilizzando l’indice di prestazione energetica totale (EPH, tot progetto) per la climatizzazione invernale dell’unità immobiliare o delle unità immobiliari dotate di serra solare, nonché lo stesso indice di prestazione energetica totale per la climatizzazione invernale calcolato per le stesse unità immobiliari, prive di serra solare (EPH, tot iniziale):
(EPH, tot iniziale) – (EPH, tot progetto)
_______________________ x 100 > 5
(EPH, tot iniziale)
- Il calcolo di entrambi gli indici di prestazione energetica è effettuato utilizzando i parametri caratteristici dei singoli componenti edilizi dell’edificio (parete, serramento, vetro, cassonetto, solaio, ecc.) che insistono sulla serra in progetto.
- Il raggiungimento della soglia minima del risparmio energetico è certificato attraverso il deposito, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 17/2015, degli attestati di qualificazione energetica, in conformità alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico.
- Nel caso di intervento unitario su un intero edificio, la verifica deve essere riferita a tutte le unità immobiliari oggetto dell’intervento stesso.
- La serra solare non richiede impianti per il suo riscaldamento o raffrescamento ed è dotata di:
a) adeguati sistemi di schermatura solare delle superfici vetrate al fine di controllare ed evitare il surriscaldamento estivo;
b) manuale d’uso da allegare alla documentazione depositata in Comune con la SCIA e da consegnare agli utilizzatori dell’unità immobiliare interessata, finalizzato a illustrare le condizioni per un corretto uso della serra e per l’ottimizzazione delle sue prestazioni energetiche, a garanzia dell’effettivo raggiungimento delle previsioni di progetto. - La superficie finestrata della serra:
a) è pari ad almeno il 50 per cento della superficie verticale delle pareti della serra stessa prospettanti verso l’esterno, di cui apribile almeno il 50 per cento;
b) ha comunque una superficie apribile almeno pari a 1/8 della somma delle superfici di pavimento della serra solare e dei locali ad uso abitativo che con essa confinano o si affacciano. - La profondità complessiva della serra, misurata all’esterno della sua parete e comprensiva di ogni suo elemento, strutturale e non, non deve superare i 2,0 metri, misurati dalla facciata, esistente o di progetto, a cui la serra stessa è addossata.
- In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, per gli edifici a destinazione residenziale già esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento la superficie di pavimento della serra non deve superare il 20 per cento della superficie utile abitabile dell’edificio o della unità immobiliare interessata.
- La serra solare non deve compromettere i requisiti igienico sanitari dei locali confinanti, garantendo i necessari ricambi d’aria mediante adeguate parti apribili. Ove ciò non fosse possibile senza pregiudicare il rendimento termico minimo della serra, definito ai fini del raggiungimento del risparmio energetico di cui al comma 1, i locali confinanti con la serra solare sono dotati di impianti meccanici per il ricambio dell’aria.
Art. 4
(Serre solari su edifici composti da più unità immobiliari)
- Le serre solari da realizzare in edifici composti da più unità immobiliari devono integrarsi armonicamente con l’edificio stesso. Per tale finalità le serre solari:
a) hanno caratteristiche architettoniche, tipologiche, estetiche e formali uniformi per l’intero edificio o per interi suoi fronti;
b) salvaguardano le eventuali parti di pregio storico, artistico o architettonico presenti nell’edificio, quali allineamenti, partiture delle facciate, elementi costruttivi o decorativi. - Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), all’atto della presentazione della SCIA, deve essere presentato un progetto unitario che riguardi l’intero edificio o l’intero prospetto, anche se le singole serre possono essere realizzate in tempi diversi.
Art. 5
(Manuale operativo)
- Le modalità operative o esplicative per la presentazione dei progetti sono adottate con apposito decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.