Art. 1
(Oggetto)
1. Questa legge, nel rispetto della normativa europea e statale e in particolare in attuazione del comma 8 dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
a) disciplina l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuite alla Regione dal Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006;
b) conferisce alcune delle funzioni di cui alla lettera a) alle Province;
c) detta regole ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità di consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati e per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
d) stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 8 dell’articolo 29 del d.lgs. 152/2006.
2. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni di cui all’articolo 5 del d.lgs. 152/2006.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2 a questa legge in applicazione dei criteri e delle soglie di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).
2. Sono sottoposti a VIA i progetti:
a) elencati negli allegati A1 e A2 a questa legge;
b) elencati negli allegati B1 e B2 a questa legge relativi a opere e interventi di nuova realizzazione e ricadenti, anche solo parzialmente, all’interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000;
c) indicati al comma 1 qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possono produrre impatti ambientali negativi significativi.
3.Su richiesta del proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sono sottoposti alla verifica preliminare di cui al comma 9 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006 le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 a questa legge, fatta eccezione per le modifiche o estensioni dei progetti di cui agli allegati A1 e A2 a questa legge che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti.
Art. 3
(Autorità competenti)
1.La Regione è l’autorità competente per i progetti elencati:
a) negli allegati A1 e B1 a questa legge;
b) negli allegati A2 e B2 a questa legge, che ricadono nel territorio di due o più Province;
c) negli allegati A2 e B2 soggetti all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui sia anche l’autorità competente per l’AIA;
d) negli allegati A2 e B2 che ricadono anche nel territorio di Regioni confinanti e per i quali le valutazioni ambientali sono effettuate d’intesa con le altre autorità competenti, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 30 del d.lgs. 152/2006.
2. La Provincia è l’autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio.
Art. 4
(Verifica di assoggettabilità a VIA)
1. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si svolge con le modalità e nei termini di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006.
2. Lo studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006 è redatto dal proponente in conformità all’allegato C bis a questa legge.
3. L’autorità competente effettua la verifica prevista dal comma 5 dell’articolo 19 del d.lgs. 152/2006 sulla base dei criteri indicati nell’allegato C a questa legge.
Art. 5
(Definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale)
1. Le fasi facoltative di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale sono effettuate con le modalità e nei termini di cui agli articoli 20 e 21 del d.lgs. 152/2006 e possono svolgersi contestualmente, su richiesta del proponente, entro il termine di cui al comma 3 dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo.
2. Lo studio di impatto ambientale è redatto dal proponente in conformità all’articolo 22 del d.lgs. 152/2006 e all’allegato D a questa legge, nonché sulla base degli esiti dell’eventuale espletamento delle procedure di cui al comma 1.
Art. 6
(Provvedimento autorizzatorio unico)
1. Il procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico si svolge con le modalità e nei termini di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.
2. Nel caso di procedimento di VIA di competenza regionale, il proponente presenta l’istanza e la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 alla struttura organizzativa regionale competente.
3. Nel caso di procedimento di VIA di competenza provinciale, il proponente presenta l’istanza e la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 alla Provincia territorialmente competente.
4. L’istanza di cui ai commi 2 e 3 si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione della stessa, qualora il proponente non integri la documentazione richiesta ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 nel termine perentorio ivi previsto.
5. L’autorità competente fissa il termine entro il quale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 possono inoltrare alla stessa le loro istanze al fine della richiesta al proponente di eventuali integrazioni documentali di cui al comma 5 del medesimo articolo 27 bis.
6. L’autorità competente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.
Art. 7
(Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale)
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico relativa a progetti la cui approvazione ha per legge l’effetto di variante allo strumento urbanistico dà atto di tale variante. La valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione di singole opere ai sensi del comma 12 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.
2.Nel caso di progetti non conformi allo strumento urbanistico comunale e diversi da quelli di cui al comma 1, il proponente può acquisire la conformità urbanistica prima della presentazione dell’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 oppure si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, il proponente allega all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa urbanistica vigente per le varianti agli strumenti comunali, inclusi quelli per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, ove necessario. In caso di mancato deposito della suddetta documentazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 6.
4. La pubblicazione di cui al comma 4 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 dà conto dell’avvio della procedura di variazione dello strumento urbanistico. Restano altresì fermi gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme vigenti, da coordinare a cura dell’autorità competente con la pubblicazione prevista ai fini della VIA. Il termine per la presentazione delle osservazioni formulate nell’ambito della procedura di variazione dello strumento urbanistico coincide con quello di cui al comma 4 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.
5. Tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto sono acquisiti nella conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.
Art. 8
(Supporto tecnico-scientifico)
1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all’articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.
2. Per i procedimenti di VIA di particolare complessità, al fine di disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche, come previsto dal comma 7 dell’articolo 8 del d.lgs. 152/2006, le autorità competenti di cui all’articolo 3 possono avvalersi di soggetti di comprovata professionalità, competenza ed esperienza o di enti, università e istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico – istruttorie composte da esperti interni ed esterni all’amministrazione competente.
Art. 9
(Oneri istruttori)
1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA previsti dall’articolo 33 del d.lgs. 152/2006 sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’opera o dell’intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,2 per mille del valore dell’opera o dell’intervento. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.
2. Gli oneri a carico del proponente per il procedimento di VIA previsti dall’articolo 33 del d.lgs. 152/2006 sono definiti nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell’opera o dell’intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.
3.Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti anche in caso di esito negativo o di archiviazione dei relativi procedimenti ovvero di rinuncia del proponente al proseguimento dei procedimenti stessi.
4. I proventi derivanti dagli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:
a) per i quattro quinti all’autorità competente per: l’acquisizione di risorse; la formazione, lo straordinario e il trattamento salariale accessorio del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge le attività istruttorie nell’ambito delle procedure disciplinate da questa legge o con funzione di responsabilità procedimentale; l’attivazione della collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 8, o del supporto del Comando dei Carabinieri forestali previsto dal comma 1 dell’articolo 12;
b) per un quinto all’ARPAM per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 8.
Art. 10
(Assemblea pubblica)
1. Nel caso di opere o interventi da assoggettare a VIA, il proponente, di sua iniziativa o su richiesta dei Comuni interessati o del pubblico interessato, può illustrare il progetto che intende realizzare e i principali impatti ambientali da esso derivanti in una assemblea pubblica appositamente convocata, anche sulla base di un progetto preliminare e comunque prima della presentazione dell’istanza di provvedimento autorizzatorio unico.
2. Qualora il proponente abbia avviato le fasi di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali o di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui agli articoli 20 e 21 del d.lgs. 152/2006, l’eventuale assemblea pubblica di cui al comma 1 si tiene durante lo svolgimento delle fasi stesse e ad essa partecipa anche l’autorità competente alla VIA.
3. Resta ferma la facoltà dell’autorità competente di disporre l’effettuazione dell’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24 bis del d.lgs. 152/2006 anche in caso di convocazione dell’assemblea pubblica di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11
(Informazioni sulla decisione)
1. II provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e il provvedimento autorizzatorio unico sono pubblicati in versione integrale sui siti web dell’autorità competente e dei Comuni interessati e contengono l’indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni.
2. Nel caso di attivazione della valutazione preliminare finalizzata a individuare l’eventuale procedura da avviare ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, le liste di controllo sono rese disponibili sul sito web dell’autorità competente. L’esito della valutazione preliminare è pubblicato sul sito web dell’autorità competente.
Art. 12
(Verifica di ottemperanza)
1. Ai fini della verifica di ottemperanza di cui all’articolo 28 del d.lgs. 152/2006, l’autorità competente può avvalersi anche del supporto del Comando dei Carabinieri forestali tramite appositi protocolli d’intesa.
2. Gli oneri per lo svolgimento dei controlli da parte dell’ARPAM disposti dal provvedimento conclusivo di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono a carico del proponente ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 132/2016.
Art. 13
(Proventi delle sanzioni)
1. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 29 del d.lgs. 152/2006 di competenza della Regione e delle Province sono versati all’entrata del bilancio di ciascun ente e a decorrere dal 2019 sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all’articolo 28 del d.lgs. 152/2006 o alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.
Art. 14
(Norme finanziarie)
1. Per l’attuazione di questa legge è autorizzata per il triennio 2019-2021 la spesa annua di euro 21.821,25 iscritta a carico della Missione 09, Programma 02, del bilancio di previsione 2019/2021.
2. La copertura delle spese di cui al comma 1 è garantita dalle equivalenti entrate iscritte a carico del Titolo 3, Tipologia 1, del bilancio di previsione 2019/2021.
3. A decorrere dall’anno 2022, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico e nel bilancio finanziario gestionale le modifiche necessarie ai fini della gestione.
Art. 15
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, adotta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge le linee guida per la definizione dell’organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati da questa legge nonché delle modalità di consultazione del pubblico interessato.
2. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati di questa legge al fine di dare attuazione a normative europee e statali sopravvenute.
3.La modulistica per la presentazione delle istanze previste da questa legge è resa disponibile sui siti web delle autorità competenti di cui all’articolo 3.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 152/2006.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. ……………………………………………………………………………………….
Nota relativa all’articolo 16
Il comma 1 abroga la l.r. 26 marzo 2012, n. 3; il comma 1 bis dell’art. 2, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24; il comma 5 dell’art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; l’art. 2, l.r. 19 ottobre 2012, n. 30; il comma 2 dell’art. 24, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49; gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, l.r. 15 gennaio 2015, n. 1; il comma 2 dell’art. 15, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, e l’art. 27, l.r 28 aprile 2017, n. 15.