Art. 1
(Aree non idonee)
1. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede alla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da biomasse o biogas nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing di cui al d.m. 15 marzo 2012.
2. L’atto di cui al comma 1 è adottato dalla Regione entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Nota relativa all’articolo 2
Abrogato dall’art. 16, l.r. 9 maggio 2019, n. 11.
Art. 3
(Norma transitoria)
1. Sino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 1, e comunque non oltre quaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzati nuovi impianti termoelettrici alimentati da biomasse e da biogas nel territorio regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai nuovi impianti alimentati da biogas provenienti dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti a condizione che abbiano ottenuto parere positivo di VIA, ove prevista.