Art. 1
Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all’interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l’uso dei fitofarmaci che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti.
E’ consentito derogare al divieto di cui al comma precedente in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dall’osservatorio fitopatologico operante nel territorio regionale, ed eliminabili soltanto con l’impiego dei suddetti fitofarmaci.
Il Sindaco, sulla scorta delle indicazioni contenute nella dichiarazione dell’osservatorio fitopatologico ed in base alle prescrizioni del servizio igiene e sanità dell’unità sanitaria locale, ne determina le modalità ed i limiti di impiego.
Art. 2
La violazione alle disposizioni di cui all’articolo precedente è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni.
La sanzione amministrativa è irrogata con le modalità stabilite dalla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.