Art. 1
(Oggetto)
In attesa di una normativa organica in materia di difesa del suolo e delle acque, la Regione, con la presente legge, detta le prime norme in materia di opere idrauliche di propria competenza, ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Art. 2
(Categorie di opere idrauliche)
Agli effetti della presente legge per opere idrauliche si intendono quelle compiute o da eseguire entro l’alveo o contro le sponde di un corso d’acqua e dirette alla sua sistemazione o alla difesa delle terre circostanti contro i danni derivanti da alluvioni o inondazioni.
Le opere idrauliche di 3a categoria riguardano quelle opere, non comprese nella 1a e 2a categoria, aventi lo scopo di difendere le ferrovie, le strade e gli altri beni pubblici, nonchè di migliorare il regime dei corsi d’acqua che abbia opere classificate in 1a o 2a categoria, e di impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaia od altro materiale alluvionale, così come specificate dall’articolo 7, primo comma, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le opere idrauliche di 4a categoria riguardano quelle opere non comprese nelle categorie di cui al comma precedente e dirette alla sistemazione dell’alveo ed al contenimento delle acque dei fiumi e torrenti e dei grandi colatoi ed importanti corsi d’acqua, così come specificate dall’articolo 9, primo comma del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integraznioni.
Le opere idrauliche di 5a categoria riguardano le opere dirette alla difesa dell’abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane, così come specificate dall’articolo 10, primo comma, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ fatto salvo, per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, quanto disposto dall’articolo 89, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
(Classificazione delle opere idrauliche di terza categoria)
Alla classificazione di opere idrauliche, relative a bacini idrografici non interregionali, nella 3a categoria, si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale.
Sulla proposta di classificazione saranno sentiti i comuni e le province interessate, che dovranno esprimersi non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta del parere. Decorso inutilmente detto termine, il parere si intende favorevole alla classificazione in 3a categoria.
Art. 4
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Nota relativa all’articolo 4
Abrogato dall’art. 23, l.r. 25 maggio 1999, n. 13, con la decorrenza di cui all’art. 18 della medesima l.r. 13/1999.
Art. 5
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Nota relativa all’articolo 5
Abrogato dall’art. 23, l.r. 25 maggio 1999, n. 13, con la decorrenza di cui all’art. 18 della medesima l.r. 13/1999.
Art. 6
(Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche e delega delle funzioni)
Le opere idrauliche, inserite nei programmi di cui al precedente articolo 4 e dichiarate nei programmi medesimi come opere di interesse regionale, qualora con il concorso di amministrazioni diverse dagli enti locali, sono progettate ed eseguite dalla Regione.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative di competenza regionale relative alle opere idrauliche riguardanti corsi d’acqua pubblici entro il territorio provinciale o interessanti più province; in questo ultimo caso è individuata, come provincia competente, quella nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino imbrifero del corso d’acqua da sistemare.
Nella esecuzione dei lavori si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, ed al regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sui lavori pubblici.
Nota relativa all’articolo 6
Così modificato dall’art. 23, l.r. 25 maggio 1999, n. 13, con la decorrenza di cui all’art. 18 della medesima l.r. 13/1999.
Art. 7
(Approvazione dei progetti)
Ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e tenuto conto dei vincoli paesistici di cui al D.M. 21 settembre 1984, i progetti esecutivi delle opere idrauliche sono approvati dalla giunta regionale.
Nota relativa all’articolo 7
Così modificato dall’art. 23, l.r. 25 maggio 1999, n. 13, con la decorrenza di cui all’art. 18 della medesima l.r. 13/1999.
Art. 8
(Proprietà, manutenzione e gestione delle opere)
Per la proprietà, manutenzione e gestione delle opere idrauliche, realizzate ai sensi della presente legge, si applica l’articolo 19 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.
Per le opere progettate ed eseguite dai consorzi di bonifica ai sensi del precedente articolo 6, la giunta regionale, nell’atto in cui accerta il compimento dell’opera, stabilisce l’ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota relativa all’articolo 8
Così modificato dall’art. 23, l.r. 25 maggio 1999, n. 13, con la decorrenza di cui all’art. 18 della medesima l.r. 13/1999.
Art. 9
(Servizi competenti)
Ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, le attribuzioni demandate agli ingegneri capi del genio civile ai sensi degli articoli 97, 98 e 99 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dai coordinatori dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo.
Nota relativa all’articolo 9
Così modificato dall’art. 23, l.r. 25 maggio 1999, n. 13, con la decorrenza di cui all’art. 18 della medesima l.r. 13/1999.
Art. 10
(Piene e riparazioni urgenti)
Agli adempimenti necessari in occasione di piene, ivi compresi la esecuzione di riparazioni urgenti delle opere idrauliche e l’acquisto di materiali per il servizio di piena, ed alla requisizione dei beni mobili occorrenti provvedono i servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo.
Per gli interventi di cui al comma precedente riguardanti le opere idrauliche di competenza regionale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale dispone, ai sensi dell’articolo 92 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, aperture di credito a favore dei coordinatori dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo nei limiti di lire trecento milioni.
Art. 11
(Opere di competenza privata)
Restano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, ai sensi dell’articolo 12, terzo comma, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura, non compresi nelle categorie di cui al citato R.D. 523/1904.
Art. 12
(Procedure di soppressione dei consorzi per opere idrauliche)
Qualora il territorio di competenza dei consorzi per opere idrauliche di 3a categoria, relative a bacini idrografici non interregionali, e dei consorzi per opere idrauliche di 4a categoria sia compreso all’interno del territorio di competenza dei consorzi di bonifica, i competenti organi dei consorzi per opere idrauliche possono chiedere alla giunta regionale che siano estinti i rispettivi consorzi.
Al tal fine, i competenti organi dei consorzi per opere idrauliche debbono acquisire il parere favorevole delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica interessati.
La giunta regionale dispone il passaggio delle opere realizzate al patrimonio dei consorzi di bonifica, i quali succedono altresì nei rapporti attivi e passivi ed assumono le funzioni facenti capo ai consorzi per opere idrauliche.
Nei casi in cui la giunta regionale verifichi che i competenti organi dei consorzi non siano nominati o non siano in grado di funzionare può disporre la nomina di un commissario ad acta, anche per gli adempimenti di cui ai precedenti primo e secondo comma.
La giunta regionale può altresì sciogliere d’ufficio l’amministrazione dei consorzi per opere idrauliche di propria competenza e assumere d’ufficio l’esecuzione delle opere nei casi previsti dall’articolo 48 del RD 25 luglio 1904, n. 523.
Art. 13
(Soppressione del consorzio dell’Aspio)
All’atto dell’entrata in vigore della presente legge è soppresso il “Consorzio idraulico di 3^ categoria per la sistemazione del torrente Aspio e suoi affluenti”.
Contestualmente alla soppressione del suddetto consorzio, cessa l’applicazione delle contribuzioni di cui all’articolo 18 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
Le opere idrauliche di proprietà del consorzio soppresso sono trasferite alla provincia di Ancona la quale succede, altresì, nei rapporti attivi e passivi facenti capo al consorzio medesimo.
Alle operazioni di cui al precedente comma provvede il presidente della provincia di Ancona.
Art. 14
(Rinvio alla legislazione vigente)
Si osservano, in quanto applicabili, per i casi non previsti dalla presente legge, le norme di cui alla L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e al R.D. 25 luglio 1904, n. 523.