Art. 1
(Manutenzione dei corsi d’acqua)
- Fino all’approvazione da parte della Regione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua), nonché degli indirizzi di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 2 (Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del bilancio 2010”), le Province assicurano la manutenzione dei corsi d’acqua mediante progetti finanziati anche con le risorse derivanti dalla valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione medesima.
- La Giunta regionale approva la proposta di linee guida di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2014.
- I progetti di cui al comma 1 sono realizzati previo nulla osta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
- Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto.
Art. 2
(Abrogazioni)
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Nota relativa all’articolo 2
Il comma 1 abroga le lett. f) e g) del comma 3 dell’art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)
- La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.