T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 25/05/2020, n.342: “L’onere della prova circa la data di ultimazione dell’abuso edilizio incombe su chi lo ha commesso, secondo il principio generale previsto dall’art. 2697 c.c. ribadito dall’art. 64 comma 1, c.p.a.; infatti, spetta al ricorrente fornire la prova in relazione alle circostanze che rientrano nella sua piena disponibilità.”
2020
Verifiche finalizzate al rilascio del permesso di costruire
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 28/05/2020, n.348: “L’Amministrazione comunale, nel corso dell’istruttoria sul rilascio del permesso di costruire, deve verificare che esista il titolo legittimante l’intervento sull’immobile per il quale essa è chiesta, dovendosi, tuttavia, Leggi tutto…
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