Gli art. 19 e 20 del d. lg. 18.8.2000 n. 267 attribuiscono alla Provincia la funzione di coordinamento tra Regione e Comune in ragione della sua natura di ente intermedio ed in particolare attribuiscono le seguenti competenze di programmazione territoriale:
- Difesa del suolo e dell’ambiente;
- Tutela delle risorse idriche ed energetiche;
- Beni culturali;
- Viabilità e trasporti;
- Protezione flora e fauna;
- Caccia e pesca;
- Protezione ambientale;
- Controllo dei rifiuti e scarichi acque;
- Servizi sanitari.
Il piano provinciale di coordinamento detta quindi gli indirizzi generali per il territorio provinciale:
limite al piano provinciale è il piano regionale a cui il primo deve adeguarsi.
La subordinazione della programmazione provinciale a quella regionale è ribadita anche dalla stessa giurisprudenza (Corte Cost. 15.7.1991, n. 343).
Sussiste invece una sovraordinazione della pianificazione provinciale su quella comunale: Es. indicazioni sul territorio comunale di aree a vocazione industriale o artigianale.
Il procedimento di adozione del piano di coordinamento provinciale può essere suddiviso in alcune fasi determinate:
- Fase preparatoria: può prevedere un ampio coinvolgimento degli enti locali oppure se ci si avvale del principio del silenzio-assenso del Comune tale coinvolgimento si riduce notevolmente.
- Fase di deposito del piano e pubblicità: tale fase permette di formulare osservazioni da parte delle amministrazioni interessate.
La Provincia deposita il piano presso la propria sede, il deposito è poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Nel caso che il piano provinciale preveda una variante allo strumento regionale è depositato anche presso l’ufficio della presidenza della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli effetti che derivano dal piano di coordinamento provinciale sono quelli di sospendere ogni determinazione in contrasto con questo e pertanto il Comune deve sospendere il rilascio di ogni permesso di costruire contrario al piano e deve uniformarsi a quest’ultimo ai sensi dell’art. 6 comma 2 l. urbanistica.
Cenni e confronto tra le leggi regionali:
- L’art. 26 della legge regionale Emilia Romagna 24.3.2000 n. 20 regolamenta il Piano territoriale provinciale e prevede una fase preparatoria che consente alle amministrazioni pubbliche di presentare osservazioni.
E’ predisposta anche una conferenza di pianificazione a cui partecipano amministrazioni ed enti individuati per ciascun piano. La conferenza realizza anche una concertazione con associazioni economiche e sociali.
Anche la giunta regionale può sollevare obiezioni sulla conformità al piano territoriale regionale.
- L’art. 15 della legge regionale Lombardia 11.3.2005 n. 12 disciplina i contenuti del piano territoriale provinciale che ha natura sia di piano di direttive sia di strumento prescrittivo.
Come piano di direttive il piano provinciale si rivolge solo alle amministrazioni; come piano prescrittivo anche ai privati che devono conformarsi (la localizzazione riguardante la mobilità è immediatamente prescrittivo.)
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