Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 8/2005)
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Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 1 dell’art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 8.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell’art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 8.
Il comma 3 aggiunge il comma 2 bis all’art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 8.
Il comma 4 sostituisce la lett. a) del comma 6 dell’art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 8.
Art. 2
(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 3, della l.r. 8/2005)
- Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 va interpretato nel senso che la cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), è ciascuna cassa costituita ed operante nella regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune del 16 dicembre 2003. L’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale ed è stabilito nei confronti delle casse edili operanti ai diversi livelli territoriali, sia provinciale che regionale, con riferimento all’ubicazione del cantiere.