Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, promuove e sostiene iniziative specifiche dirette a prevenire e contrastare nel territorio regionale l’inquinamento derivante da fibre di amianto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede incentivi finanziari a beneficio di soggetti privati che effettuano interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto su immobili ubicati nel territorio regionale, secondo le modalità previste da questa legge.
Art. 2
(Contributi regionali)
1. La Regione eroga contributi per la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento delle coperture e dei manufatti contenenti amianto, effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia:
a) negli immobili di proprietà privata situati nel territorio regionale adibiti ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze;
b) negli immobili di proprietà privata diversi da quelli individuati alla lettera a), ubicati nelle zone territoriali omogenee A, B e C dell’articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), anche se altrimenti denominate.
2. I contributi sono concessi per un importo pari al 60 per cento a fondo perduto della spesa complessivamente sostenuta. Per chi istalla pannelli fotovoltaici o solari in sostituzione della copertura di amianto è erogato un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta per gli interventi indicati al comma 1.
3. Il contributo massimo concedibile per ogni intervento è pari a 2.000,00 euro.
4. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici previsti per il medesimo intervento.
5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere ai contributi previsti da questa legge i soggetti privati proprietari, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, degli immobili indicati al comma 1 dell’articolo 2, in regola con la normativa urbanistico-edilizia vigente e con la normativa in materia di beni culturali e del paesaggio, che ottengono, ove previsto per gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto, il relativo titolo autorizzatorio.
2. E’ consentito il finanziamento di più domande presentate da uno stesso soggetto, purché gli interventi facciano riferimento ad immobili diversi.
3. Ai fini di questa legge per immobile si intende il fabbricato comprensivo di relative pertinenze individuato da un’unica particella o mappale catastale.
4. Nell’ipotesi di più proprietari, di multiproprietà o di proprietà indivise, per il singolo intervento è assegnato un unico contributo.
Nota relativa all’articolo 3
Così modificato dall’art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 27.
Art. 4
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili al beneficio del contributo regionale gli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuati da impresa autorizzata, delle coperture e dei manufatti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite dall’atto di cui all’articolo 5.
2. Non sono ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese:
a) per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera;
b) per l’acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera.
Art. 5
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina con proprio atto i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi regionali, definendo in particolare:
a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
c) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
d) i casi e le modalità di revoca dei contributi.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di euro 200.000,00.
2. Alla copertura si provvede mediante impiego delle risorse già inscritte nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti” che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione indicata all’articolo 7.
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.
Art. 7
(Abrogazione)
1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Missione 09, Programma 03, la voce “Fondo per la manutenzione rimozione smaltimento di materiali e rifiuti contenenti amianto – CNI/20 – 200.000,00” relativa all’anno 2020 è abrogata.
Nota relativa all’articolo 7
Il comma 1 modifica la Tabella C, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.