Art. 1
(Finalità)

  1. La Regione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione rifiuti (PRGR) approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 128 del 14 aprile 2015, promuove la riduzione della dispersione in mare dei rifiuti plastici e del loro conseguente spiaggiamento, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’attività di pesca e acquacoltura, e favorisce l’adozione di cicli produttivi a basso impatto ambientale.

Art. 2
(Azioni regionali)

  1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, questa legge, in coerenza con la Strategia europea per le materie plastiche in un’Economia Circolare di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018, prevede e favorisce azioni e strumenti finalizzati a:
    a) sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori del settore sul tema dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge con un approccio integrato che contempli i temi ambientali, economici e sociali, con particolare attenzione alla problematica dell’abbandono dei rifiuti;
    b) favorire la raccolta nelle aree portuali dei rifiuti plastici derivanti dall’attività di pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura e la loro gestione al fine di un successivo trattamento;
    c) inserire nelle aree portuali sistemi di raccolta differenziata finalizzati al successivo recupero dei rifiuti di cui alla lettera b) anche mediante adeguamento dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);
    d) quantificare gli impatti ambientali determinati dalla dispersione in mare e dal conseguente spiaggiamento dei rifiuti di cui alla lettera b) mediante la sperimentazione di adeguati sistemi di tracciamento;
    e) eliminare l’impatto determinato dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento dell’attività di pesca e acquacoltura, attraverso l’adozione di tecniche che garantiscano la migliore sostenibilità.

Art. 3
(Tavolo tecnico istituzionale)

  1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), quale strumento idoneo a favorire ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di questa legge, la composizione del Tavolo tecnico istituzionale di cui al comma 1 è integrata con:
    a) un rappresentante per ciascuna Assemblea territoriale di Ambito (ATA) di cui all’articolo 7 della l.r. 24/2009;
    b) un rappresentante per ciascun organismo di categoria degli operatori del settore;
    c) un rappresentante per ciascun ente di ricerca con sede operativa in ambito regionale;
    d) un rappresentante per ogni comune della regione sede di un porto;
    e) un rappresentante per ogni autorità marittima dei porti marchigiani;
    f) un rappresentante dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.
  3. La partecipazione al Tavolo di cui al comma 1 è gratuita.

Art. 4
(Compiti del Tavolo tecnico istituzionale)

  1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il Tavolo tecnico istituzionale di cui all’articolo 3 svolge prioritariamente le seguenti attività:
    a) propone alla Giunta regionale un programma triennale degli interventi e delle azioni da sostenere con particolare attenzione ai seguenti obiettivi:
    1) sensibilizzare l’opinione pubblica per contrastare la pratica dell’abbandono dei rifiuti plastici in mare;
    2) favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche di gestione dei rifiuti plastici raccolti in mare al fine di un successivo trattamento;
    3) promuovere la sperimentazione di nuove tecnologie e materiali in grado di garantire una maggiore tutela dell’ambiente marino;
    4) attivare, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del d.lgs 182/2003, il conferimento differenziato dei rifiuti derivanti dalla attività di pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura anche attraverso una adeguata dotazione strutturale nei punti di raccolta portuali;
    5) contrastare il fenomeno della dispersione in mare dei rifiuti derivanti da attività di pesca e acquacoltura mediante la sperimentazione di tecniche e modalità per il loro tracciamento;
    6) individuare misure di sostegno a beneficio degli operatori del settore per favorire l’adeguamento tecnologico ed impiantistico delle imbarcazioni ai fini di una più agevole raccolta/separazione dei rifiuti plastici;
    7) valutare misure ed iniziative di sostegno a favore degli operatori del settore che intendano svolgere l’attività di “spazzino dei mari”;
    b) elabora linee di indirizzo per la definizione di omogenee modalità di gestione dei punti di raccolta portuali;
    c) valuta l’opportunità di introdurre sistemi di premialità tariffaria allo scopo di incentivare il ricorso alla raccolta differenziata dei rifiuti plastici nei porti;
    d) promuove, ai sensi dell’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) la realizzazione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali ed economico-sociali interessati diretti alla individuazione e condivisione di percorsi e strumenti idonei ad implementare un sistema per garantire il prelievo dei rifiuti plastici dispersi in mare, il loro recupero o il corretto smaltimento presso centri specializzati;
    e) valuta l’opportunità di partecipazione da parte della Regione ad eventuali iniziative europee coerenti con le finalità di questa legge.
  2. Il programma triennale di cui alla lettera a) del comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 5
(Clausola valutativa)

  1. A partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) l’indicazione degli interventi, iniziative e progetti realizzati, specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;
    b) la quantificazione dei finanziamenti regionali concessi ripartita tra i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate;
    c) gli accordi di programma stipulati tra i soggetti istituzionali ed economico-sociali interessati, diretti alla individuazione e condivisione di percorsi e strumenti idonei a garantire il prelievo dei rifiuti plastici dispersi in mare, il loro recupero o il corretto smaltimento presso centri specializzati;
    d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge e l’indicazione delle proposte per superarle;
    e) il trend della quantità di rifiuti derivanti dall’attività di pesca o raccolti dagli operatori della pesca in mare correttamente smaltiti;
    f) il numero dei punti di raccolta differenziata realizzati nei porti.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

  1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali e risorse dell’Unione europea.
  2. Per quanto attiene alle risorse regionali è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la spesa di euro 10.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata dalle rispettive leggi di bilancio.
  3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 2 si provvede con quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, del bilancio di previsione 2018/2020.
  4. Per quanto attiene alle risorse dell’Unione europea si provvede con il ricorso alle dotazioni finanziarie a disposizione del fondo PO FEAMP (2014–2020) e a disposizione dei progetti interregionali afferenti a programmi europei coerenti con le finalità di questa legge, iscritte, in entrambi i casi, nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura e sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, del bilancio di previsione 2018/2020.
  5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 7
(Norma transitoria)

  1. In sede di prima applicazione di questa legge, il Tavolo tecnico istituzionale di cui all’articolo 3 propone alla Giunta regionale il programma triennale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 entro il 31 marzo 2019.