Art. 1
(Finalità)
- La Regione, conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), promuove e sostiene sul territorio regionale azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani anche incidendo sul livello dei consumi e sulle abitudini di acquisto dei cittadini, nonché sulle modalità di imballaggio impiegate dalle aziende produttrici di beni, e favorisce l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione.
Art. 2
(Marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”)
- Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione istituisce il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”.
- Il marchio di cui al comma 1 è un marchio di qualità ambientale che certifica l’operato delle amministrazioni comunali nei confronti delle politiche esercitate, delle azioni svolte e dei risultati conseguiti in merito alla riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto della programmazione regionale in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti vigente.
- La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, determina con proprio atto le caratteristiche ideografiche del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”.
Art. 3
(Assegnazione del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”)
- L’ottenimento del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” avviene sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 5.
- Il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” è assegnato annualmente e subordinato all’attuazione da parte dell’ente locale di azioni ed iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale.
- Il Comune detentore del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” trasmette annualmente alla Regione una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l’ottenimento del marchio.
- La Regione si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche sulle azioni di riduzione adottate dal Comune che ha ottenuto il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del marchio medesimo.
- Il Comune detentore del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” ha facoltà di uso dello stesso in ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso.
Art. 4
(Elenco regionale “Comuni liberi da rifiuti – Waste Free”)
- La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l’elenco regionale dei “Comuni liberi da rifiuti – Waste Free”.
- La Giunta regionale, con l’atto di cui al comma 1, definisce i requisiti e le procedure per l’iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l’aggiornamento periodico dell’elenco medesimo.
Art. 5
(Funzioni della Regione)
- La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, con proprio atto:
a) i criteri e le modalità di assegnazione del marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”, di sospensione e di revoca del medesimo;
b) le frazioni di rifiuto da evitare funzionali all’ottenimento del marchio;
c) lo schema per la redazione della relazione annuale del Comune ai sensi dell’articolo 3, comma 3;
d) i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 6;
e) ogni altra disposizione necessaria.
Art. 6
(Contributi)
- La Regione eroga contributi ai Comuni che ottengono il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” mediante azioni ed iniziative dirette alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani secondo le modalità ed i criteri individuati con l’atto di cui all’articolo 5.
Art. 7
(Norma finanziaria)
- Per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall’anno 2014, con quota parte del gettito derivante dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), introdotto dall’articolo 8 della presente legge.
Art. 8
(Modifica alla l.r. 15/1997)
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Nota relativa all’articolo 8
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all’art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.