Art. 1
(Divieto)
1. Nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è vietato l’utilizzo delle sostanze elencate nella Tabella 1 dell’allegato A a questa legge.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel territorio regionale dal giorno successivo all’approvazione del piano regionale di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 94 del d.lgs. 152/2006, che tiene conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
1 ter. Sino alla data di entrata in vigore del piano regionale di cui al comma 1 bis resta valido nel territorio regionale il divieto di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi previsto dalla medesima lettera c) del comma 4 dell’articolo 94 del d.lgs. 152/2006.

Nota relativa all’articolo 1


Così modificato dall’art. 2, l.r. 10 giugno 2020, n. 22.

Art. 2
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale approva l’atto di cui al comma 1 dell’articolo 19 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di tutela delle acque (deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010) relativo alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, individuate come grandi derivazioni e il piano regionale di utilizzazione di cui al comma 1 bis dell’articolo 1, entro il 31 dicembre 2020.

Nota relativa all’articolo 2


Così modificato dall’art. 2, l.r. 10 giugno 2020, n. 22.

Art. 3
(Adeguamento della normativa regionale)
1. La Regione adegua le disposizioni normative introdotte da questa legge alla disciplina statale di recepimento dei contenuti della direttiva 2019/782/UE della Commissione europea recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati.
2. La disciplina statale di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.