Art. 1

(Modifica alla l.r. 13/1999)
1. ………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 1


Il comma 1 aggiunge l’art. 16 bis, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3
(Norme transitorie)
1. La Giunta regionale adotta l’atto di cui al comma 4 dell’articolo 16 bis della l.r. 13/1999, introdotto dall’articolo 1 di questa legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.