Art. 1
(Oggetto)

  1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e alle licenze di attingimento, nonché le funzioni relative alle concessioni di aree demaniali.
  2. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare. La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare riserve strategiche. L’utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai suddetti sistemi appenninici è consentito:
    a) per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile, quando questa viene dichiarata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
    b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more della redazione dell’elenco delle acque da considerare riserve strategiche, sulla base di specifiche indagini e studi finalizzati ad accertare che l’acqua da prelevare sia una risorsa rinnovabile, sia garantito l’obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali e che sia escluso il danno ambientale.
  3. Ai fini della presente legge, si intende per:
    a) uso domestico: l’uso potabile ed igienico sanitario ad esclusivo uso familiare che non configuri un’attività economico-produttiva o con finalità di lucro, ivi compresi, ai sensi dell’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), l’innaffiamento dei giardini e degli orti e l’abbeveraggio del bestiame ad esclusivo uso familiare, purché la superficie individuata su mappa catastale non superi complessivamente i mq. 1.000;
    b) acque subalvee: gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d’acqua, al di sotto del quale giacciono o in cui affiorano. L’acquifero di subalveo è contenuto nei depositi alluvionali della pianura del corso d’acqua. Gli acquiferi di subalveo sono limitati ai depositi alluvionali dei terrazzi bassi;
    c) prelievi di subalveo, quelli effettuati:
    1) all’interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
    2) per i corsi d’acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell’alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
    3) per i corsi d’acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell’alveo inciso, come morfolo-gicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.
  4. Le acque di subalveo, ai fini dell’utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali.

Nota relativa all’articolo 1
Così modificato dall’art. 15, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
Ai sensi del comma 2 dall’art. 15, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, gli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 di questo articolo, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 15, devono essere inseriti nel programma degli interventi approvato alla data di entrata in vigore della citata l.r. 15/2017 dall’Assemblea d’Ambito di riferimento ed essere coerenti con gli altri piani e programmi previsti in materia dalle norme vigenti.

Art. 2
(Esercizio delle funzioni amministrative)

  1. Nelle materie di cui alla presente legge, la Regione esercita le funzioni amministrative di cui all’articolo 51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), e dell’articolo 14 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).
  2. Nelle stesse materie la Provincia esercita le funzioni amministrative di cui all’articolo 52 della l.r. 10/1999 e dell’articolo 16 della l.r. 13/1999.
    2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).

Nota relativa all’articolo 2
Così modificato dall’art. 1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 3.
TITOLO I
Derivazioni di acqua pubblica

CAPO I
Grandi derivazioni

Art. 3
(Domanda di concessione)

  1. La domanda di concessione di grande derivazione va presentata alla struttura organizzativa competente della Regione e contiene:
    a) i dati identificativi del richiedente;
    b) la denominazione del corpo idrico individuato per il prelievo e la relativa ubicazione;
    c) la descrizione dell’opera di presa e la relativa ubicazione;
    d) l’uso della risorsa;
    e) la portata di prelievo, e nel caso di portata variabile, l’indicazione del valore massimo e di quello medio;
    f) il volume annuo;
    g) la richiesta di perforazione qualora l’opera di presa sia costituita da un pozzo.
  2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti relativi al progetto definitivo delle opere di capta-zione principali ed accessorie:
    a) relazione tecnica generale;
    b) relazione idrogeologica particolareggiata, con speciale riguardo alla razionale utilizzazione della risorsa idrica, comprendente la valutazione della compatibilità dell’uso della risorsa in rapporto al bilancio idrico del bacino idrografico. Nel caso in cui non sia stato predisposto il piano sul bilancio idrico la valutazione è compiuta secondo i criteri indicati dall’articolo 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE);
    c) cartografia in scala non inferiore a 1:10.000;
    d) planimetria catastale in scala 1:2.000;
    e) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata delle opere di presa, adduzione e utilizzazione;
    f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed eventualmente restituiti. I dispositivi dovranno essere realizzati in base alle norme tecniche vigenti e sigillati con relativa punzonatura in piombo dalla Regione o enti delegati;
    g) caratterizzazione idrogeologica e idrochimica dell’acquifero di riferimento qualora l’acqua sia destinata al consumo umano;
    h) ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
  3. Tutti gli elaborati sono firmati da un professionista abilitato ai sensi di legge.
  4. Può essere presentata un’unica domanda qualora:
    a) lo stesso richiedente necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo;
    b) più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa.

Art. 4
(Adempimenti istruttori)

  1. Il responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata e, qualora ravvisi l’incompletezza della stessa o ritenga necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, assegna un termine per la sua regolarizzazione o integrazione, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l’improcedibilità della domanda.
  2. L’avvio del procedimento è comunicato al richiedente, all’Autorità d’ambito, nonché al Comune territorialmente interessato, ai fini dell’affissione all’albo pretorio per la durata di trenta giorni. L’avvio del procedimento è altresì pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, tramite l’avviso di cui al comma 5.
  3. Le domande, corredate dai progetti, sono trasmesse dal responsabile del procedimento all’Autorità di bacino competente per territorio per l’acquisizione del parere in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela delle acque e in attesa di approvazione dello stesso ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933.
  4. Il parere dell’Autorità di bacino è espresso nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
  5. L’avviso di cui al comma 2 contiene:
    a) l’indicazione della struttura competente al rilascio della concessione;
    b) il nominativo del responsabile del procedimento;
    c) i dati identificativi del richiedente;
    d) l’uso della risorsa;
    e) la località di presa e quella di eventuale restituzione;
    f) la portata massima e media di acqua richiesta in moduli (o l/s) e il volume annuo di prelievo;
    g) il termine per la conclusione del procedimento;
    h) l’indicazione del termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte;
    i) l’indicazione del giorno e dell’ora della visita locale di istruttoria e del luogo di ritrovo.
  6. Della visita locale viene redatto un verbale contenente i nominativi dei partecipanti e le operazioni compiute, nel quale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti, gli intervenuti possono inserire osservazioni e controdeduzioni relative alle sole risultanze della visita locale.

Art. 5
(Domande concorrenti)

  1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 4, comma 2.
  2. Tra più domande concorrenti, è preferita quella che, da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando prioritariamente all’uso potabile le risorse qualificate;
    b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
    c) caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
    d) quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.
  3. E’ preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
  4. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è preferita quella che aderisce al sistema ISO 14001 o al sistema di cui al regolamento CEE 761/2001 del Consiglio del 19 marzo 2001.

Art. 6
(Immediato inizio dei lavori)

  1. La struttura organizzativa regionale competente autorizza, in assenza di opposizioni e per motivi di accertata urgenza, l’immediato inizio dei lavori.
  2. Il richiedente la concessione è obbligato a versare una cauzione non inferiore al cinque per cento delle opere da realizzare, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e ad eseguire le prescrizioni e condizioni stabilite nell’atto di autorizzazione all’immediato inizio dei lavori.

Art. 7
(Disciplinare di concessione)

  1. Il disciplinare di concessione specifica le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto tra l’amministrazione concedente e il concessionario e contiene:
    a) i dati identificativi del concessionario;
    b) la quantità ed uso dell’acqua da derivare, espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con le destinazioni d’uso, in mc annui. Nel caso di portata variabile vanno precisati i valori assentiti di portata massima e media e la curva di portata;
    c) l’uso cui la risorsa è destinata;
    d) il luogo e il modo di presa dell’acqua;
    e) le modalità e condizioni di raccolta dell’acqua ed eventuale restituzione;
    f) il termine iniziale e finale per la realizzazione delle opere e quello di inizio dell’esercizio della derivazione;
    g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d’acqua e dell’equilibrio del bilancio idrico. E’ consentito apportare, da parte degli organi competenti, deroghe al minimo deflusso vitale, solo dopo la valutazione di soluzioni alternative, per limitati e definiti periodi di tempo, quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano o esigenze di approvvigionamento per utilizzi diversi dal consumo umano, limitatamente ad aree preventivamente individuate nel piano di tutela delle acque o nel caso di crisi idrica dichiarata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 225/1992;
    h) la durata della concessione;
    i) l’importo del canone annuo e la sua decorrenza;
    l) le modalità ed i termini per la richiesta del rinnovo della concessione;
    m) l’importo della cauzione definitiva, non inferiore alla metà del canone annuale e comunque non inferiore a euro 1.000,00, da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, anche mediante fideiussione bancaria e assicurativa;
    n) le eventuali condizioni speciali e prescrizioni cui è subordinata la concessione ai fini della tutela dell’interesse pubblico e di quello di terzi;
    o) l’obbligo della installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione della portata e dei volumi d’acqua pubblica derivati in corrispondenza di punti di prelievo e, ove necessario, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione delle misurazioni alla struttura regionale di cui all’articolo 3, comma 1, anche informatizzate e per via telematica, per il successivo inoltro all’Autorità di bacino;
    p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
  2. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle culture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, nonché della quantità minima necessaria alle colture stesse, prevedendo se necessario specifiche 3 di irrigazione.
  3. Il responsabile del procedimento assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare. Alla stipula del disciplinare viene effettuato il versamento di una annualità del canone.
  4. Ai dispositivi di captazione deve essere attaccata, ben visibile e ad opera del concessionario, copia plastificata dei dati salienti del disciplinare.

Art. 8
(Rilascio della concessione)

  1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di rilascio o diniego della concessione.
  2. Il decreto di concessione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione. E’ pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione e indica: i dati del richiedente la concessione; la quantità di acqua concessa; il luogo di presa e di eventuale restituzione; l’uso e la durata della concessione; eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
  3. Il provvedimento di concessione è notificato all’intestatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e indica i termini e le autorità cui è possibile ricorrere.
  4. Il provvedimento è trasmesso inoltre: all’Autorità di bacino competente; all’ARPAM; al Comune dove ha luogo la captazione; alla Provincia interessata; all’ASUR per le derivazioni destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate a consumo umano); all’Autorità d’ambito di cui alla l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche); agli enti e al gestore del servizio idrico integrato dell’ambito interessati dalla domanda di concessione.

Art. 9
(Durata della concessione)

  1. La durata della concessione non può essere superiore a venti anni, o venticinque in caso di uso irriguo, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.
  2. Per le grandi derivazioni ad uso industriale la durata della concessione non può essere superiore a quindici anni ed è condizionata all’attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell’acqua nei termini quantitativi e temporali stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Art. 10
(Termini di inizio e fine lavori. Collaudo)

  1. La ditta concessionaria, ricevuto il decreto di concessione, comunica alla struttura regionale competente la data di inizio dei lavori.
  2. Il responsabile del procedimento sorveglia l’esecuzione dei lavori e ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni espresse nel provvedimento di concessione.
  3. Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso alla struttura regionale, la quale, attraverso un funzionario incaricato, procede alla visita delle opere e, se conformi alle prescrizioni della concessione, ne attesta la regolarità con un certificato, da emettere entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei lavori, del quale è rilasciata copia al concessionario. Le operazioni di collaudo hanno natura e finalità di atto di riconoscimento e di accertamento circa l’ultimazione dei lavori, la funzionalità delle opere, la conformità e la rispondenza di esse al progetto posto a base della concessione.
  4. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo il collaudo delle opere.
  5. La struttura regionale competente, su richiesta del concessionario e valutate le circostanze, può autorizzare l’esercizio delle opere ultimate in via provvisoria e a rischio del concessionario
    stesso.

Art. 11
(Rinnovo della concessione)

  1. Le concessioni di grandi derivazioni, qualora persistano i fini delle medesime e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, sono rinnovate alla scadenza su domanda dei precedenti concessionari, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza medesima con le modalità di cui all’articolo 3, senza obbligo di presentare gli elaborati tecnici ivi previsti.
  2. La concessione è rinnovata con le modificazioni che l’amministrazione ritiene di apportare in caso di variate condizioni dei luoghi e dei corsi d’acqua, se necessarie. L’amministrazione concedente può prevedere ulteriori prescrizioni da disporre tramite un disciplinare aggiuntivo.
  3. Le domande di rinnovo che introducono varianti non sostanziali ai sensi dell’articolo 22 o che comportano una riduzione del prelievo sono soggette a istruttoria breve, senza acquisizione di pareri. L’istruttoria in ogni caso prevede la visita locale a tutela degli interessi dei terzi. Alla domanda di variante non sostanziale va allegata l’attestazione di pagamento delle spese d’istruttoria e una relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
  4. Se con il rinnovo si introducono varianti sostanziali, di cui all’articolo 22, alla concessione d’origine, si provvede al rilascio di una nuova concessione.
  5. Qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse relative alla tutela, qualità, quantità e uso di risorsa idrica, oppure ricorrano i motivi ostativi di cui all’articolo 10, la concessione non è rinnovata.
  6. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata fuori termine, è soggetta al rilascio di nuova concessione.
  7. Con la presentazione della domanda di rinnovo è consentito continuare il prelievo sino all’adozione del provvedimento, nel rispetto di tutte le prescrizioni della concessione in corso, salvo prescrizioni dell’amministrazione concedente in forza della normativa vigente.
    CAPO II
    Piccole derivazioni

Art. 12
(Domanda di nuove derivazioni)

  1. Le domande per nuove concessioni relative a piccole derivazioni sono presentate alla Provincia competente per territorio, nonché in copia, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933, all’Autorità di bacino territorialmente competente, corredate dei seguenti elaborati:
    a) relazione tecnica particolareggiata a firma di un tecnico indicante:
    1) la localizzazione dell’opera di presa;
    2) la portata del prelievo (in moduli o l/sec);
    3) la valutazione circa l’incidenza del prelievo sulla risorsa idrica utilizzata;
    4) l’uso dell’acqua derivata;
    5) il tipo di colture praticate e la superficie del terreno interessato se si tratta di uso irriguo;
    6) il tipo di impianto e le modalità di presa, di esercizio e di restituzione;
    7) il periodo di prelievo espresso in mesi, giorni ed ore;
    8) in caso di emungimento da falda, la strati-grafia del terreno accertata in sito e le caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo;
    9) nel caso in cui il volume prelevato è determinante per la formazione del canone, le caratteristiche del contatore volumetrico da istallare a valle del dispositivo di sollevamento;
    b) visura catastale;
    c) corografia in scala 1:10.000 con indicato il punto di presa o di escavazione del pozzo;
    d) estratto di mappa catastale 1:2.000 con indicato il punto di presa o di escavazione del pozzo.
  2. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, la struttura provinciale competente, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento o la regolarizzazione. Le domande sprovviste di documentazione o non integrate, nei termini fissati dalla struttura provinciale competente, sono dichiarate improcedibili.
  3. Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli, non superiore a trenta giorni, la somma per le spese di istruttoria.
  4. Nel caso in cui, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione, sia preferita una di quelle ammesse successivamente ad istruttoria, la concessione è subordinata alla condizione che il concessionario rifondi tutte le spese d’istruttoria e di esame delle domande anteriori.
  5. La domanda viene rigettata quando, al fine di garantire il risparmio idrico ed il minimo deflusso vitale, è possibile assicurare l’approvvigionamento richiesto per gli usi compatibili a mezzo di impianti esistenti di riutilizzo delle acque reflue.
  6. In caso di emungimento da falda, deve essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione alla perforazione del pozzo e alla ricerca delle acque sotterranee.

Art. 13
(Istruttoria)

  1. L’avvio del procedimento è comunicato al richiedente ed all’Autorità d’ambito, nonché al Comune territorialmente interessato, ai fini dell’affissione all’albo pretorio per la durata di trenta giorni. Inoltre è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, tramite avviso nel quale sono indicati il nome del richiedente, il luogo di presa, l’uso della derivazione, la quantità d’acqua e il luogo della restituzione, nonché il luogo di deposito del progetto.
  2. Nel periodo di affissione nell’albo pretorio dell’avviso di cui al comma 1 possono essere presentate osservazioni e opposizioni scritte.
  3. Il responsabile del procedimento raccoglie e istruisce le opposizioni e le osservazioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, stende un verbale di sopralluogo sottoscritto dai presenti e redige una relazione su tutta l’istruttoria. Nella relazione sono messe in evidenza le caratteristiche della derivazione in connessione con le finalità di tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e sono espressi i pareri sulle opposizioni ed osservazioni presentate.
  4. Il termine per la conclusione del procedimento, salvo sospensione dei termini, è fissato in centottanta giorni.
    4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l’articolo 5.

Nota relativa all’articolo 13
Così modificato dall’art. 2, l.r. 18 gennaio 2010, n. 3.

Art. 14
(Provvedimento di concessione)

  1. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di concessione sulla base di apposito disciplinare, redatto con le modalità indicate dagli articoli 16 e seguenti del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche).
  2. Il disciplinare è sottoposto alla firma del richiedente e successivamente viene emesso il provvedimento di concessione, che è pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
  3. Il concessionario deve:
    a) eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio della struttura provinciale, si rendano necessarie, per circostanze sopravvenute, nelle opere relative alla concessione per l’incolumità dell’alveo o bacino, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
    b) pagare i canoni totali o parziali di annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione con pagamento del canone allo spirare dell’annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;
    c) agevolare tutte le verifiche che la struttura provinciale e l’amministrazione comunale eseguano per garantire l’esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle 4 speciali regolanti la concessione.
  4. Sono a carico del concessionario, oltre alle spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre spese derivanti dalla concessione.

Art. 15
(Adempimenti successivi al provvedimento di concessione)

  1. Il concessionario deve presentare alla struttura provinciale, nel termine indicato nel provvedimento di concessione, il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le modalità stabilite dal servizio stesso.
  2. Approvato il progetto esecutivo, il concessionario comunica il giorno in cui intende iniziare i lavori.
  3. La struttura provinciale sorveglia l’esecuzione dei lavori e può ordinarne la sospensione ogniqualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
  4. Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso alla struttura provinciale, la quale procede alla visita delle opere e, trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d’arte, provvede all’approvazione del certificato di collaudo, rilasciandone copia al concessionario.
  5. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione, da effettuare entro sei mesi dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori o di ciascun periodo di essa, salvo che il servizio provinciale, valutate le circostanze, non abbia autorizzato, in via provvisoria e a rischio del concessionario, l’esercizio delle opere ultimate.
  6. Fatte salve le finalità di tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico di cui alla legge 36/1994, dalla data del provvedimento di concessione decorre la durata della medesima che non può essere superiore a quindici anni.
  7. Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, il concessionario è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone.
  8. Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonché le chiuse costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione, la struttura provinciale diffida l’utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio. In caso di inadempimento, viene avviato il procedimento per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dall’inadempimento.

Art. 16
(Rinnovo delle concessioni)

  1. Almeno tre mesi prima della scadenza, il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda alla competente struttura provinciale per gli adempimenti di cui all’articolo 13.

Art. 17
(Licenze di attingimento)

  1. La struttura provinciale rilascia licenze per l’attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili o semifisse, purché:
    a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
    b) la portata dell’acqua attinta non sia di rilevante entità;
    c) non siano intaccati gli argini né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
    d) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso vitale del corso d’acqua.
  2. La licenza è accordata, salvo rinnovo, per non più di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
  3. Prima del rilascio della licenza, la struttura provinciale stabilisce l’ammontare del canone dovuto a norma di legge, da pagarsi anticipatamente.
    CAPO III
    Autorizzazioni alla perforazione dei pozzi ed alla ricerca di acque sotterranee

Art. 18
(Domanda di autorizzazione alla perforazione e ricerca)

  1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai fini del prelievo di acque sotterranee, con esclusione di quelle di cui al comma 3, sono presentate alla struttura provinciale competente.
  2. Nella domanda sono precisate le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva, nonché le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile.
  3. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai fini del prelievo di acque sotterranee ad uso domestico sono presentate al Comune competente per territorio, secondo le modalità stabilite dal Comune medesimo.

Art. 19
(Autorizzazione)

  1. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli 13 e seguenti, la struttura provinciale provvede al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi.
  2. L’autorizzazione comprende anche la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l’effettuazione delle prove di emungimento.
  3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
    a) l’obbligo di comunicare alla Provincia la data di inizio e conclusione dei lavori;
    b) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico e per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
    c) l’eventuale obbligo di installazione di apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
  4. L’autorizzazione alla perforazione ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti.
  5. L’autorizzazione alla perforazione può essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità, in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite, qualora si manifestino effetti negativi sull’assetto idrogeologico della zona o per motivi di pubblico interesse.
  6. Ultimati i lavori, il concessionario avvisa la struttura provinciale, che procede al sopralluogo delle opere, entro tre mesi, e trovandole conformi alle condizioni dell’autorizzazione ed eseguite a regola d’arte, provvede all’approvazione del certificato di collaudo, restituendone copia 7 concessionario.
  7. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati della perforazione, il progetto esecutivo delle opere per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque rinvenute.
  8. Il Comune competente ai sensi dell’articolo 18, comma 3, provvede a comunicare alla Provincia le autorizzazioni rilasciate.
    CAPO IV
    Norme comuni

Art. 20
(Opere assoggettate a valutazione d’impatto ambientale)

  1. Qualora per la realizzazione delle opere sia necessario attivare la procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi delle vigenti disposizioni, il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla struttura competente in materia di VIA, che trasmette il provvedimento conclusivo alla struttura competente al rilascio della concessione, fatti salvi gli adempimenti relativi all’affissione all’albo pretorio del Comune territorialmente competente e alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, già effettuati nel corso della procedura di VIA.
    1 bis. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo soggette ad autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla struttura competente in materia di rilascio dell’autorizzazione unica medesima.

Nota relativa all’articolo 20
Così modificato dall’art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 21
(Rigetto della domanda in fase di istruttoria)

  1. La domanda di concessione viene rigettata per incompatibilità del prelievo richiesto:
    a) con le previsioni del piano di tutela delle acque;
    b) con il bilancio idrico;
    c) con il minimo deflusso vitale;
    d) con le previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti;
    e) con la capacità di ricarica dell’acquifero;
    f) con l’assetto idraulico del corso d’acqua;
    g) con le caratteristiche dell’area di localizza-zione.
  2. La domanda di concessione può essere altresì rigettata qualora vi sia la possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l’uso richiesto con reti idriche, civili o industriali contigue o limitrofe alle quali allacciarsi e destinate all’approvvigionamento per lo stesso uso, oppure qualora sia riscontrata la possibilità di utilizzare impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica nei casi in cui la destinazione d’uso della risorsa lo consente.

Art. 22
(Varianti sostanziali alla concessione)

  1. Ai fini della concessione sono considerate sostanziali le varianti che prevedono:
    a) modificazioni significative delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione;
    b) una nuova ubicazione delle opere di cui alla lettera a);
    c) un uso diverso dell’acqua captata;
    d) un aumento del prelievo con modifica delle opere di derivazione.
  2. Quando le varianti, pur aumentando la quantità di acqua o di forza motrice utilizzata, non modificano le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell’acqua, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua, l’amministrazione competente può accordare la concessione senza altre condizioni o formalità, salvo il pagamento del canone per il maggior quantitativo di acqua utilizzata.
  3. Ogni variante alle opere e ai meccanismi destinati alla produzione o uso della forza motrice deve essere notificata all’amministrazione competente. La mancata notificazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 salvo il diritto dell’amministrazione di ordinare la riduzione in pristino a spese del contravventore.

Art. 23
(Cambio di titolarità)1

  1. La richiesta di cambio di titolarità va inoltrata all’amministrazione concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento.
  2. L’amministrazione adotta il provvedimento di modifica ed assegna un termine per il deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.
  3. Il deposito cauzionale non va effettuato nel caso di semplice cambio di denominazione o ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda

Art. 24
(Decadenza e revoca della concessione)

  1. L’amministrazione dichiara decaduto il diritto a derivare e a utilizzare l’acqua pubblica se il concessionario, diffidato a regolarizzare la situazione, non vi provvede entro il termine perentorio di sessanta giorni, nel caso di:
    a) destinazione d’uso diversa da quella concessa;
    b) non uso durante un biennio consecutivo;
    c) mancato pagamento di due annualità del canone;
    d) inadempimento delle condizioni essenziali di cui al disciplinare di concessione;
    e) grave inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
    f) sub concessione a terzi;
    g) mancato rispetto del minimo deflusso vitale;
    h) mancato rispetto del piano di tutela delle acque;
    i) verificarsi degli eventi che avrebbero determinato il rigetto della domanda.
  2. La decadenza è immediata nel caso di sub concessione a terzi.
  3. L’amministrazione dispone la revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse.

Art. 25
(Sospensione temporanea della concessione. Mutamento del regime idrologico)

  1. La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali:
    a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l’uso idropotabile e il minimo deflusso vitale;
    b) anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
    c) perdita dei requisiti qualitativi dell’acqua in relazione all’uso assentito;
    d) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d’acqua o di opere di pubblico interesse.
  2. Il provvedimento indica il periodo della sospensione.
  3. Il canone è proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori a tre mesi.
  4. Qualora il regime idrologico di un corso d’acqua venga modificato per cause naturali, l’autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo agli utenti, fatta salva, su domanda documentata dell’interessato, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua. Qualora il regime idrologico di un corso d’acqua venga modificato permanentemente per l’esecuzione di opere di pubblico interesse, l’utente, oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al corso d’acqua modificato.
  5. Nei casi di cui al comma 4, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall’autorità concedente ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Art. 26
(Rinuncia della concessione)

  1. L’utente che intende rinunciare alla concessione deve darne comunicazione scritta all’amministrazione concedente indicando:
    a) i dati identificativi del titolare;
    b) i dati utili per l’individuazione della conces-sione;
    c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione in relazione allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all’eventuale ripristino dei luoghi.
  2. Il pagamento del canone è dovuto per l’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  3. L’amministrazione prende atto della rinuncia e prescrive le modalità e i tempi per il ripristino dei luoghi.

Art. 27
(Cessazione di utenza e rimozione delle opere di derivazione)

  1. Con la cessazione dell’utenza, l’amministrazione concedente acquisisce senza compenso tutte le opere di raccolta e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di sollevamento, le principali condotte. L’amministrazione può ordinare al concessionario di rimuovere le opere ed eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell’alveo e delle sponde. In caso di inadempienza, l’amministrazione procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori, ponendo le relative spese a carico del concessionario.
  2. Alla cessazione della concessione, i pozzi eventualmente presenti devono essere tombati e dotati di sistemi di sicurezza al fine di impedire l’inquinamento delle falde e garantire il confinamento dell’acqua nel sito originario.

Art. 28
(Sottensione)

  1. Si ha sottensione totale in presenza di una domanda di concessione di acqua quando si verifica incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, nel senso sia di impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia di inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile.
  2. Si ha sottensione parziale, in presenza di una nuova domanda, quando si verificano le seguenti condizioni:
    a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze concesse legittimamente per attuare la nuova utenza;
    b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l’esercizio della nuova utenza.
  3. In caso di sottensione, le parti interessate stipulano una convenzione regolante i rapporti derivanti dalla sottensione stessa.
  4. L’autorità concedente, sentiti gli interessati, può rilasciare il provvedimento di concessione, nei casi di sottensione totale o parziale, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all’interesse pubblico.
  5. L’utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere una indennità, ai sensi del r.d. 1775/1933.
  6. Nel disciplinare di concessione si dà atto dell’eventuale accordo tra gli interessati in merito alla fornitura di acqua o di energia o all’ammontare dell’indennizzo. In assenza di un tale accordo l’amministrazione è competente a decidere.
  7. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce modifica alla concessione precedentemente rilasciata all’utente sotteso.

Art. 29
(Catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica)

  1. E’ istituito, d’intesa con le Province, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d’atto ed i riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per provincia.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia trasmette alla struttura regionale competente l’elenco dei provvedimenti, delle prese d’atto e dei riconoscimenti rilasciati in materia, nonché delle autorizzazioni comunali di cui al comma 8 dell’articolo 19, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
  3. Al 31 dicembre di ogni anno i Comuni e le Comunità montane ricevono per via informatica o cartacea l’aggiornamento della situazione nei rispettivi territori.

Art. 29 bis
(Impianti idroelettrici)

  1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all’istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.
  2. La Provincia si pronuncia sull’istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.

Nota relativa all’articolo 29 bis
Aggiunto dall’art. 3, l.r. 18 gennaio 2010, n. 3.
TITOLO II
Occupazioni del demanio idrico

Art. 30
(Concessioni idrauliche)

  1. La concessione idraulica è richiesta alla struttura provinciale competente da coloro che intendono realizzare le opere e manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed o) della tabella allegata alla presente legge, occupando aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente.
  2. La domanda è corredata dai seguenti elaborati:
    a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall’intervento;
    b) relazione tecnica descrittiva;
    c) adeguata documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge;
    d) documentazione fotografica;
    e) ricevuta di versamento delle spese di istruttoria.
  3. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, la struttura provinciale competente assegna un termine per il completamento o la regolarizzazione. Le domande sprovviste di documentazione, o non integrate nei termini fissati dal servizio provinciale, sono respinte.
  4. Una volta verificata l’assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa presentazione di un’idonea cauzione che ne garantisca l’esatta esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria.
  5. Il richiedente è tenuto a fornire alla struttura provinciale, entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una relazione del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e specifichi le superfici effettivamente occupate.
  6. Una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 5, la struttura definisce il canone e invita il richiedente alla formale stipula dell’atto di concessione, ovvero gli trasmette l’atto motivato di diniego.
  7. In deroga a quanto previsto dalla presente legge, per le infrastrutture di pubblico servizio o di pubblica utilità, le Province stipulano apposite Convenzioni con i rispettivi concessionari, sulla base di una Convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale e contenente le modalità amministrative, tecniche ed economiche.

Art. 31
(Concessione di aree demaniali)

  1. Debbono richiedere la concessione di aree demaniali al servizio provinciale competente coloro che intendono utilizzare porzioni di aree appartenenti al demanio idrico di cui alle lettere e), f), g), i) e l) della tabella allegata.
  2. La domanda è corredata fra l’altro dei seguenti elaborati:
    a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall’intervento;
    b) relazione tecnica descrittiva;
    c) documentazione fotografica.
  3. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, la struttura provinciale competente assegna un termine per il completamento o la regolarizzazione. Le domande sprovviste di documentazione o non integrate nei termini sono dichiarate improcedibili.
  4. Le domande di concessione sono pubblicate mediante affissione all’albo della Provincia, con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare per iscritto, entro trenta giorni dalla pubblicazione, eventuali opposizioni e osservazioni o domande concorrenti.
  5. Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area demaniale idrica, è preferita la domanda che offra maggiori garanzie in ordine all’uso economico richiesto, privilegiando l’uso agricolo del proprietario o affittuario di terreni confinanti, nonché all’interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene. Nelle fattispecie inerenti le concessioni di derivazioni per uso industriale, è preferita quella del richiedente che aderisce al Sistema ISO 14001 oppure al sistema di cui al regolamento CEE 761/2001 del Consiglio del 19 marzo 2001 (Adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit).
  6. Quando non ricorrono le ragioni di preferenza di cui al comma 5, la scelta del concessionario avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, salva l’ipotesi di esistenza del diritto d’insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo.
  7. In caso di rilascio di concessioni demaniali che interessano aree golenali si applica il disposto di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).
    7 bis. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni di cui all’articolo 30 e al presente articolo rilasciate alla Regione e agli enti locali.

Nota relativa all’articolo 31
Così modificato dall’art. 43, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dall’art. 25, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32
(Utilizzazioni in atto)

  1. Il presente capo disciplina gli adempimenti conseguenti:
    a) alle domande, presentate dai soggetti interessati, di riconoscimento di prelievo in atto di acque dichiarate pubbliche successivamente al prelievo stesso e alle domande di concessione in sanatoria di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/1999;
    b) alle denunce, presentate dai proprietari o possessori o utilizzatori, dei pozzi esistenti a qualunque uso adibiti oppure non utilizzati.
  2. Il richiedente che utilizza più pozzi o più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, può presentare un’unica domanda o denuncia, purché l’utilizzazione sia finalizzata all’approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.
  3. Più soggetti che utilizzano il medesimo pozzo o la medesima opera di presa possono presentare 4 domanda o denuncia.
  4. Fatte salve le domande e le denunce di cui al comma 1 già presentate nei termini previsti dalla legislazione vigente, nuove istanze possono essere presentate alla Provincia competente per territorio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate fuori termine sono rigettate.
  5. Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli comunque non superiore a trenta giorni, la somma per le spese di istruttoria.

Art. 33
(Istruttoria)

  1. La struttura amministrativa competente attribuisce alle domande e denunce di cui all’articolo 32 un codice identificativo provvisorio e le suddivide in funzione dell’atto o provvedimento finale da rilasciare, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
  2. Al titolare dell’utenza vengono inviati i moduli per l’autocertificazione con le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo di cui al comma 1.
  3. I moduli e le schede devono essere restituiti compilati e sottoscritti entro sessanta giorni dal ricevimento.
  4. In mancanza della restituzione di cui al comma 3, la struttura provinciale competente dichiara l’improcedibilità della domanda. Se gli elementi forniti dal richiedente richiedono un completamento o una regolarizzazione, la struttura medesima assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni, per i necessari adempimenti, decorso inutilmente il quale il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
  5. In caso di rigetto della domanda, la struttura provinciale competente, valutate le circostanze, ordina la rimozione di tutte le opere di derivazione fissando il relativo termine e, qualora non si ottemperi alla rimozione nel termine prescritto, provvede d’ufficio a spese dell’utente.

Art. 34
(Presa d’atto dell’uso domestico)

  1. Per le domande relative al prelievo per uso domestico la struttura provinciale competente predispone una presa d’atto dopo la restituzione dell’autocertificazione con le allegate schede di cui all’articolo 33. La presa d’atto è cumulativa nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 32.
  2. La struttura provinciale trasmette gli elenchi delle utenze domestiche al Comune ove ricadono le opere di presa, che provvede a pubblicarli mediante affissione all’albo pretorio.
  3. Gli accertamenti sulla conformità di quanto dichiarato dall’utente possono essere effettuati mediante visite sopralluogo su un campione sorteggiato tra le domande e le denunce presentate. Gli accertamenti possono essere eseguiti d’intesa con le Province anche dal personale comunale.
  4. E’ fatto obbligo agli utenti di comunicare ogni variazione o modifica dell’uso domestico e di versare il canone corrispondente al nuovo uso.
  5. Nel caso in cui le condizioni previste per l’uso domestico risultino diverse da quanto autocertificato o successivamente comunicato o accertato, i prelievi vengono assoggettati al provvedimento di riconoscimento dell’utenza o di concessione in sanatoria secondo le modalità previste dalla presente legge. Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A).

Art. 35
(Pozzi)

  1. I proprietari, possessori o utilizzatori hanno l’obbligo di denunciare tutti i pozzi, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati e non assoggettati alla disciplina delle utenze di acqua pubblica in atto.
  2. La struttura provinciale competente predispone una presa d’atto dopo la restituzione dell’autocertificazione con le allegate schede di cui all’articolo 33. La presa d’atto è cumulativa nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 32.
  3. L’ inserimento da parte della struttura provinciale competente dei dati relativi al pozzo nel catasto regionale di cui all’articolo 29, comunicato ai richiedenti, equivale alla presa d’atto.
  4. Il provvedimento di riconoscimento per derivazioni da pozzi ricadenti in comprensori nei quali la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, il cui elenco è contenuto nel r.d. 18 ottobre 1934, n. 2174 (Disciplina delle acque sotterranee), o negli elenchi suppletivi approvati con successivi decreti, sprovvisti dell’autorizzazione prevista dall’articolo 95 del r.d. 1775/1933 per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque ad uso non domestico, è emanato secondo le modalità dell’articolo 37 ed è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi e secondo le modalità indicate nell’articolo 43.

Art. 36
(Invasi e cisterne)

  1. L’uso dell’acqua piovana convogliata su piccole scoline artificiali o raccolta in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libero e non è soggetto a licenza o concessione di derivazione. Resta ferma l’osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti.
  2. Se l’alimentazione dell’invaso o della cisterna avviene mediante derivazione di acqua pubblica superficiale o sotterranea, la derivazione, anche se al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, è soggetta a concessione e i soggetti interessati debbono presentare domanda alla struttura provinciale competente.
  3. Al titolare dell’utenza vengono inviati i moduli per l’autocertificazione con le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo attribuito alla domanda.
  4. I moduli e le schede compilati e sottoscritti dagli interessati, devono essere restituiti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Art. 37
(Riconoscimento di utenze esistenti)

  1. La struttura provinciale competente invia ai soggetti che effettuavano prelievi in zone in cui l’acqua sotterranea o superficiale è divenuta pubblica in seguito all’entrata in vigore della legge 36/1994 e del d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche), e che hanno presentato domanda di concessione o di riconoscimento dell’utenza, i moduli per l’autocertificazione con le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo attribuito alla domanda.
  2. I moduli e le schede devono essere restituiti compilati e sottoscritti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
  3. L’utenza in atto viene riconosciuta, purché non in contrasto con le leggi vigenti, limitatamente al quantitativo di acqua utilizzato, ai sensi dell’articolo 4 del r.d. 1775/1933 e dell’articolo 1, comma 4, del d.p.r. 238/1999.
  4. Le domande di concessione o riconoscimento già presentate, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Semplificazione degli adempimenti relativi ad utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni), ma non complete degli elaborati di cui alla l.r. 11/1998, sono assoggettate agli adempimenti previsti dal presente articolo.
  5. Per le finalità di cui al comma 3, la struttura provinciale trasmette gli elenchi delle domande al Comune nel cui territorio ricadono le opere di presa, che provvede a pubblicarli all’albo pretorio. Nel caso in cui le opere di presa ricadano nell’ambito di aree naturali protette, i relativi elenchi di domande sono trasmessi all’ente gestore per l’espressione del parere previsto dall’articolo 25, comma 2, della legge 36/1994, come sostituito dall’articolo 23, comma 9 quater, del d.lgs. 152/1999.
  6. Il provvedimento di riconoscimento è rilasciato per una durata non superiore ad anni cinque, al termine dei quali l’interessato deve presentare domanda di concessione secondo la normativa vigente.
  7. Il canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi della normativa statale vigente. Per quanto di competenza della Regione, il canone da corrispondere alla medesima decorre dal 10 gennaio 2001 e può essere rateizzato. Sono fatti salvi gli introiti già incassati per le licenze di attingimento e per i provvedimenti di concessione rilasciati.
  8. La struttura provinciale competente può svolgere accertamenti mediante visite sopralluogo su un campione, debitamente sorteggiato tra le domande e le denunce presentate. Gli accertamenti possono essere eseguiti, d’intesa con le Province, anche dal personale comunale.

Art. 38
(Sanatoria di utenze abusive di acque già pubbliche)

  1. Il provvedimento di concessione in sanatoria, per le utenze abusive di acqua sotterranea o superficiale ed iscritta negli appositi elenchi delle acque pubbliche, viene rilasciato nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite.
  2. Al titolare dell’utenza vengono inviati i moduli per l’autocertificazione con le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo attribuito alla domanda.
  3. I moduli e le schede devono essere restituiti compilati e sottoscritti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
  4. Gli elenchi delle domande, distinti per Comune ove ricadono le opere di presa, sono pubblicati mediante avviso nel bollettino ufficiale della Regione, ove sono indicati: il nome del richiedente, il luogo di presa, l’uso della derivazione, la quantità d’acqua e l’eventuale luogo della restituzione.
  5. La struttura provinciale competente trasmette gli elenchi delle domande al Comune ove ricadono le opere di presa per la pubblicazione nell’albo pretorio. Nel caso in cui le opere di presa ricadano nell’ambito di aree naturali protette, gli elenchi delle relative domande sono trasmessi all’ente gestore per l’espressione del parere previsto dall’articolo 25, comma 2, della legge 36/1994, come sostituito dall’articolo 23, comma 9 quater, del d.lgs. 152/1999.
  6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle domande all’albo pretorio del Comune possono essere presentate opposizioni e osservazioni circa le derivazioni richieste.
  7. Il responsabile del procedimento raccoglie e istruisce le opposizioni e le osservazioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, stende un verbale di sopralluogo sottoscritto dai presenti e redige una relazione su tutta l’istruttoria. Nella relazione sono messe in evidenza le caratteristiche della derivazione in connessione con le finalità di tutela, uso ed equilibrio del bilancio idrico, di cui alla legge 36/1994, e sono espressi i pareri sulle opposizioni ed osservazioni presentate.
  8. Ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/1999, è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. Per quanto di competenza della Regione, il canone da corrispondere alla medesima decorre dal 10 gennaio 2001. Sono fatti salvi gli introiti già incassati per le licenze di attingimento e per i provvedimenti di concessione rilasciati.
  9. Si osserva quanto disposto dai commi 8 e 9 dell’articolo 37.

Art. 39
(Provvedimento di concessione in sanatoria)

  1. La struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di concessione in sanatoria sulla base di apposito disciplinare, redatto con le modalità indicate agli articoli 16 e seguenti del r.d. 1285/1920.
  2. Per le utenze già munite di concessione scaduta, i cui titolari, possessori o utilizzatori avevano chiesto nei termini il rinnovo o la proroga, la struttura provinciale competente provvede alla regolarizzazione d’ufficio.
  3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del d.lgs 152/1999, in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora contrasti con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e quantità e dell’equilibrio e disponibilità della risorsa idrica.
  4. La durata della concessione non può essere superiore a cinque anni ed è commisurata alla destinazione d’uso, compatibilmente con l’equilibrio e la disponibilità della risorsa e le relative caratteristiche qualitative e quantitative, in conformità con i principi di cui alla legge 36/1994.
  5. Le Province, una volta adottato il piano di tutela delle acque e le misure volte ad assicurare il bilancio idrico ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2 e 6, del d.lgs 152/1999, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o estensioni temporali o quantitative, fatta salva la relativa variazione del canone demaniale di concessione.
  6. L’utente è assoggettato all’obbligo dell’installazione di idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi nei casi in cui il volume prelevato è determinante per la formazione del canone, nonché all’obbligo del rispetto del minimo deflusso vitale.

Art. 40
(Spese istruttorie)

  1. L’inizio dell’istruttoria è subordinato al versamento anticipato della somma relativa alle spese di istruttoria. Resta altresì fermo l’obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria di utenze abusive o di riconoscimento delle utenze di acque che hanno assunto natura pubblica a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999.
  2. La Giunta regionale e le Province determinano, per quanto di rispettiva competenza, l’entità delle somme da corrispondere per le spese di istruttoria di cui alla presente legge.

Art. 41
(Sanzioni per prelievi abusivi)

  1. Ai sensi dell’articolo 17 del r.d. 1775/1933 è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio rilasciato dall’amministrazione competente, la quale, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti dei terzi e con il buon regime delle acque. Nel caso di violazione, l’amministrazione dispone l’immediata cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs 152/1999.

Art. 42
(Sanzioni per prelievi abusivi in sanatoria)

  1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del d.lgs. 152/1999, come modificato dall’articolo 7, comma 3, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e in virtù della proroga concessa dall’articolo 14 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), non sono soggetti al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato, entro il 31 ottobre 2001, domanda di concessione in sanatoria, o denuncia del singolo pozzo.
  2. Coloro che abbiano presentato domanda di concessione in sanatoria per l’uso non domestico di acque pubbliche, successivamente al 31 ottobre 2001 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa ridotta ad un quinto del minimo della sanzione pecuniaria stabilita per i casi di particolare tenuità dall’articolo 17 del r.d. 1775/1933. La sanzione è applicata in proporzione alle quantità ed ai canoni, con il minimo importo della stessa riferito alle utenze minori ed irrigue.
  3. Non sono soggetti al pagamento della sanzione coloro che titolari, possessori o utilizzatori in forza di concessione scaduta, abbiano chiesto nei termini il rinnovo o la proroga ed abbiano regolarmente pagato i canoni.

Art. 43
(Sanzioni per pozzi ricadenti in comprensori sotto tutela)

  1. La mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 95 del r.d. 1775/1933 per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee, ad uso non domestico, per i pozzi ricadenti in comprensori sotto tutela, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
  2. Coloro che abbiano presentato denuncia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa in misura fissa pari a 51,65 euro.

Art. 44
(Sanzioni per omessa denuncia del pozzo)

  1. L’omessa denuncia del pozzo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 10 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche). La struttura competente dispone il sequestro del pozzo e, una volta divenuto definitivo il provvedimento che irroga la sanzione, ne dispone la chiusura a spese del trasgressore.

Art. 45
(Competenza in materia di sanzioni amministrative. Proventi)

  1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia territorialmente competente.
  2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/1999 sono versati alla Provincia per le finalità previste dall’articolo 57 del medesimo decreto.

Art. 46
(Canoni)

  1. La legge finanziaria regionale determina la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica.
  2. La misura dei canoni di occupazione del demanio idrico è stabilita dalla tabella allegata.
  3. A decorrere dell’anno 2012, i canoni di cui ai commi 1 e 2, relativi alle funzioni conferite alle Province, sono riscossi dalle stesse. Spetta altresì alle Province il recupero dei canoni non versati, il rimborso ed il relativo contenzioso.
    3 bis. Le Province comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco completo delle concessioni rilasciate ed i dati relativi alle riscossioni dei canoni effettuate nell’anno precedente e provvedono a riversarli alla Regione, secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale.
    3 ter. Il gettito annuo dei canoni di cui al comma 3 è ripartito tra le Province in misura proporzionale al gettito annuale riscosso nell’ambito del proprio territorio.
  4. Le Province, sentite le Comunità montane, destinano una quota delle risorse di cui al comma 3 per la tutela e la manutenzione del reticolo idrografico e la diminuzione del dissesto idrogeologico.

Nota relativa all’articolo 46
Così modificato dall’art. 35, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14; dall’art. 30, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, e dall’art. 23, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
A decorrere dall’anno 2013, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo sono rideterminati come disposto all’art. 24, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
A decorrere dall’anno 2014, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al presente articolo sono rideterminati come disposto all’art. 16, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.

Art. 47

…………………………………………………………………..

Nota relativa all’articolo 47
Abrogato dall’art. 30, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.

Art. 48
(Norme transitorie e finali)

  1. In attesa dell’istituzione del catasto di cui all’articolo 29, è istituito l’archivio informatizzato regionale delle denunce dei pozzi, nel quale vengono archiviate, con relativo codice identificativo provvisorio, tutte le domande pervenute ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 275/1993, nei termini previsti dalla legislazione vigente.
  2. I procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono nel rispetto delle normative previgenti.
  3. Le Province disciplinano i procedimenti di loro competenza nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.
  4. …………………………………………………………………………………………………
  5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente.