Art. 1
(Istituzione)
- Per la gestione e l’amministrazione del Parco regionale del Conero di cui alla l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero), è istituito l’Ente parco regionale del Conero, di seguito denominato Ente.
- L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede nel territorio del Comune di Sirolo.
- All’Ente si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali).
Art. 2
(Organi)
- Sono organi dell’Ente:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Revisore unico;
e) la Comunità del parco. - Il Consiglio direttivo, insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è composto da:
a) un rappresentante nominato dalla Regione;
b) un rappresentante nominato dalla Provincia di Ancona;
c) un rappresentante nominato dal Comune di Ancona;
d) un rappresentante nominato dal Comune di Camerano;
e) un rappresentante nominato dal Comune di Numana;
f) un rappresentante nominato dal Comune di Sirolo;
g) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
h) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta il parco.
- Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo.
- Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e dura in carica cinque anni.
Art. 3
(Statuto e regolamenti)
- Lo statuto dell’Ente è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- L’ordinamento degli uffici dell’Ente è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio direttivo.
- I compensi per gli organi dell’Ente sono determinati dallo statuto.
Art. 4
(Contabilità economica)
- L’Ente adotta la contabilità economica e trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui all’articolo 23 della l.r. 15/1994:
a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale relativo all’anno successivo;
b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, corredato della relazione sull’attività svolta.
Art. 5
(Norme finali e transitorie)
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 21/1987, effettua la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui al comma 1 non può effettuare assunzioni di personale, né stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio direttivo dell’Ente e ne convoca la prima seduta. Entro lo stesso termine è nominato il revisore unico.
- A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo, il consorzio di cui al comma 1 è soppresso e l’Ente subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al consorzio medesimo.
- Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l.r. 15/1994.
Art. 6
(Abrogazioni)
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