Art. 1
(Modifica all’Allegato B2 della l.r. 7/2004)

  1. …………………………………………………

Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 sostituisce la lett. n decies) del n. 6) dell’allegato B2, l.r. 14 aprile 2004, n. 7.

Art. 2
(Norma transitoria)

  1. I procedimenti autorizzativi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la precedente disciplina in materia di VIA.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano sino al sessantesimo giorno successivo all’approvazione, da parte dell’Assemblea legislativa, dell’atto contenente l’individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, da effettuare comunque entro il 30 settembre 2010.

Nota relativa all’articolo 2
Ai sensi dell’art. 36, l.r. 15 novembre 2010, n. 16:
a) l’atto di cui al comma 2 produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale;
b) ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell’entrata in vigore dell’atto di cui al comma 2 si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande.