Art. 1
(Finanziamento regionale in conto capitale soggetti attuatori, delega alle province)
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di valorizzazione e recupero ambientale di cui alla presente legge delegando alle province le relative funzioni amministrative.
2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni singoli o associati, dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici e privati.
3. L’ammontare dei contributi in conto capitale concessi non può superare il 50% del costo complessivo del progetto. La percentuaole di cui sopra è elevata al 70% nel caso di interventi ricadenti nei territori delle comunità montane.
Art. 2
(Progetti)
1. I progetti sono finalizzati alla valorizzazione e al recupero delle risorse ambientali naturali, anche in relazione alla loro utilizzazione culturale, sociale ed economica.
2. I progetti riguardano interventi integrati concernenti:
a) conservazione e valorizzazione di aree naturali e degli eventuali beni culturali in esse compresi;
b) riqualificazione delle acque, dell’aria e del suolo;
d) risanamento, ripristino e recupero di ambienti degradati o in corso di alterazione, con particolare riferimento alle cave abbandonate, per le quali non sia operante l’obbligo di recupero ambientale, ai tratti fluviali ricompresi nei centri abitati ed ai tratti stradali dismessi in ambiente montano.
3. I progetti di valorizzazione ambientale sono corredati da una relazione illustrativa che concerne:
a) le caratteristiche ambientali, naturalistiche e culturali dell’area e dei beni oggetto dell’intervento;
b) la coerenza degli obiettivi dei singoli interventi alla finalità generale di cui al comma 1 del presente articolo;
c) gli effetti economici e sociali che si presuppone vengano indotti dagli interventi di progetto;
d) la valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento.
4. La relazione indica altresì il costo complessivo del progetto, gli oneri finanziari e di altra natura che vengono assunti dai soggetti interessati, compresi quelli relativi alla gestione delle opere previste dal progetto, l’ammontare del finanziamento richiesto, il tempo e le fasi di realizzazione ed i relativi flussi di finanziamento.
5. La giunta regionale, predispone, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la modulistica alla quale dovranno attenersi i soggetti proponenti nella presentazione del progetto, al fine di consentirne la valutazione anche in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e di sviluppo che si intendono conseguire.
Art. 3
(Programma annuale)
1. I progetti sono presentati all’amministrazione provinciale territorialmente competente entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L’amministrazione provinciale esamina i progetti secondo quanto disposto dal successivo articolo 4 ed approva il programma degli interventi da finanziare nell’anno successivo, entro il 31 dicembre.
3. Il programma di cui al comma 2 comprende l’elenco dei progetti approvati in ordine di priorità, il loro importo, i criteri adottati nella valutazione, i mezzi di finanziamento.
4. Il programma e l’elenco dei progetti presentati, da allegare al programma stesso, sono trasmessi alla Regione.
5. L’amministrazione provinciale provvede, nei sessanta giorni successivi all’approvazione del programma, alla stipula degli accordi di programma e delle eventuali convenzioni con i soggetti proponenti e con altri enti o amministrazioni interessati.
6. Detti accordi e convenzioni definiscono tra l’altro le fasi di esecuzione, le modalità di concessione dei contributi, gli oneri finanziari assunti dai soggetti contraenti.
7. L’amministrazione provinciale, trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 del presente articolo senza che i soggetti interessati abbiano stipulato gli accordi e le convenzioni previste o abbiano consegnato gli atti e i documenti richiesti, assegna agli stessi un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale la concessione dei contributi è revocata.
8. I fondi resisi disponibili per effetto delle revoche di cui al comma precedente o per rinuncia dei soggetti proponenti, sono destinati al finanziamento di progetti già approvati o di nuovi progetti.
9. La Regione provvede all’erogazione dei finanziamenti alle amministrazioni provinciali secondo le modalità previste dalla L.R. 18 aprile 1979, n. 17 per i finanziamenti in conto capitale.
Art. 4
(Criteri di valutazione)
1. L’amministrazione provinciale esamina i progetti verificando la compatibilità ambientale delle opere previste e li valuta tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) congruità con le caratteristiche biologiche e paesaggistiche locali;
b) congruità con la formazione del sistema delle aree protette regionali o comunque con aree protette esistenti;
c) congruità con la pianificazione ambientale di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431;
d) presenza di aree destinate a tutela ambientale dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dai piani delle comunità montane;
e) presenza di aree floristiche protette istituite ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52;
f) presenza di aree del demanio forestale regionale;
g) effetti economici ed occupazionali previsti con particolare riguardo all’occupazione giovanile;
h) relazioni intercorrenti con altri programmi e progetti locali e nazionali, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree interne e delle attività turistiche e di quelle culturali;
i) capacità del progetto di attivare il concorso finanziario di enti locali, soggetti privati ed amministrazioni pubbliche.
2. La Regione stabilisce annualmente le direttive generali cui si devono attenre gli enti delegati nell’esame dei progetti e nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ai sensi dell’articolo 59, comma 5, dello Statuto regionale ed in particolare determina l’ammontare in percentuale dei contributi che le province erogheranno nell’esercizio di competenza.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il triennio 1988/90 la spesa di L. 6.000 milioni di cui L. 2.000 milioni per l’anno 1988; l’entità della spesa per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sarà stabilita, in conformità al disposto dell’articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dalla legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. La spesa autorizzata dal comma 1 è ripartita annualmente in misura eguale tra le province.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) all’onere di L. 2.000 milioni relativo all’anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all’uopo utilizzando quota parte dell’accantonamento denominato “Interventi per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente” partita n. 1 dell’elenco n. 3;
b) agli oneri di L. 4.000 milioni relativi gli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100202 all’uopo utilizzando quota parte degli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 1 dell’elenco n. 3.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l’applicazione della presente legge sono iscritte:
a) per l’anno 1988, a carico del capitolo 2132203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione “assegnazione di fondi alle province per la concessione di contributi nelle spese per l’attuazione di progetti di valorizzazione ambientale”, con stanziamenti di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1988 sono ridotti di L. 2.000 milioni.
Art. 6
(Norma transitoria)
1. Per il 1988 e il 1989 i progetti sono rispettivamente presentati entro 30 e 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. L’amministrazione provinciale approva i programmi relativi al 1988 e al 1989 rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1.
3. Per il 1988 l’ammontare dei contributi in conto capitale di cui al comma 3 dell’articolo 1 è stabilito nel 50% del costo complessivo di ciascun progetto elevato al 70% nel caso di interventi ricadenti nei territori delle comunità montane.
Art. 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.