Art. 1
Il contributo afferente alla concessione relativa all’edilizia abitativa, ai sensi dell’art. 6, terzo comma, della legge 28.1.1977, n. 10, è determinato in base ai successivi articoli, quale quota del costo di costruzione stabilito con D.M. 10.5.1977 ed eventuali successive modificazioni, per i nuovi edifici e per gli ampliamenti; nonché quale del costo di costruzione stabilito dal comune, in base ai progetti presentati per ottenere la concessione, per gli interventi su edifici esistenti che non configurino ampliamenti.
Art. 2
L’aliquota da applicare al costo di costruzione di cui al precedente articolo, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed alla ubicazione per zone omogenee, della parte residenziale delle costruzioni, è determinata in base alla tabella A) allegata al presente regolamento, con riferimento a ciascuno degli alloggi costituenti l’edificio.
Art. 3
L’aliquota da applicare al costo di costruzione di cui all’art. 1, stabilita in relazione alle caratteristiche tipologiche e all’ubicazione per zone omogenee, delle pertinenze non residenziali delle costruzioni, è determinato in base alla tabella B) allegata al presente regolamento.
Art. 4
L’aliquota da applicare al costo di costruzione, di cui all’art. 1, stabilita in relazione alle caratteristiche costruttive delle abitazioni, determinata in base alla tabella C) allegata al presente regolamento.
Art. 5
La media delle aliquote di cui agli articoli precedenti si somma ai coefficienti riportati nella tabella D) allegata al presente regolamento variabili a seconda dell’ubicazione del comune (fascia costiera, fascia medio–collinare, fascia montana), quale determinata dalla tabella E) allegata al regolamento regionale del 23.7.1977, n. 6.
Art. 6
Le aliquote risultanti in base agli articoli precedenti, applicate al costo di costruzione, di cui all’art. 1, di ciascuno dei singoli alloggi costituenti l’edificio, determina l’ammontare del contributo dovuto per ciascuna unità abitativa, ivi incluse le eventuali pertinenze non residenziali.
La somma di tali contributi singolarmente determinati costituisce il contributo complessivo afferente alla concessione quale quota del costo di costruzione dell’intero edificio, come da prospetto allegato al presente regolamento e contraddistinto dalla lettera E).
Art. 7
Il contributo afferente alla concessione relativa ai nuovi edifici, aventi destinazione residenziale e turistica, commerciale e direzionale è determinato applicando le disposizioni di cui agli articoli precedenti in riferimento al costo di costruzione della sola parte residenziale dell’edificio; nonché applicando l’aliquota stabilita dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della legge 28.1.1977, n. 10 al costo di costruzione complessivo della parte destinata ad attività turistica, commerciale e direzionale e relativi accessori, anche se l’incidenza della superficie di detta parte non sia superiore al 25 per cento della superficie utile abitabile.
Art. 8
Il contributo afferente alla concessione calcolato secondo gli articoli precedenti, per il disposto dell’ultimo comma dell’art. 9 della legge 25.3.1982, n. 94, non potrà risultare comunque superiore al 10 per cento del costo di costruzione determinato annualmente dal Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’art. 6 della legge 28.1.1977, n. 10.
Nota relativa all’articolo 8