Art. 1
(Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 1
Il comma 1 modifica la rubrica e il comma 1 dell’art. 5, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 sostituisce la lett. a) del comma 2 dell’art. 5, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 3 aggiunge la lett. h bis) al comma 2 dell’art. 5, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 2
(Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 2
Il comma 1 aggiunge l’art. 5 ter, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 3
(Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 6, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 modifica il comma 2 bis dell’art. 6, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 4
Il comma 1 aggiunge l’art. 6 bis, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 5
(Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 10, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 10, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 6
(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 3 dell’art. 15, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 7
(Modifica dell’articolo 20 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 20, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 8
Il comma 1 sostituisce l’art. 20 septies, 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 9
(Modifica dell’articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 20 sexiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 10
(Modifiche dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 10
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell’art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 3 modifica il comma 5 dell’art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 4 inserisce i commi 8 ter e 8 quater dell’art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 11
(Modifica dell’articolo 35 della l.r. 36/2005)
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Nota relativa all’articolo 11
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all’art. 35, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Art. 12
(Modifica dell’articolo 38 della l.r. 10/1999)
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Nota relativa all’articolo 12
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 1 dell’art. 38, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
Art. 13
(Realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate)
- Per l’anno 2013 la Regione concede contributi sino ad euro 300.000,00 a favore di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle forze armate per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
- I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
- Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2013 la spesa di euro 300.000,00.
- Alla copertura degli oneri previsti dal comma 3 si provvede con le risorse iscritte a carico dell’UPB 42604 dello stato di previsione della spesa derivanti dall’abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009).
- Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nell’UPB 42604 i capitoli necessari all’attuazione dell’intervento di cui al comma 1.
Art. 14
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 45/2012)
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Nota relativa all’articolo 14
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 3 dell’art. 4, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.
Art. 15
(Norme transitorie e finali)
- Le disposizioni di cui all’articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come introdotto dall’articolo 4 della presente legge, non si applicano ai proventi delle alienazioni per i quali l’ERAP Marche, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) abbia assunto impegno contabile di spesa per dare esecuzione ai relativi piani di reinvestimento, a eccezione delle eventuali economie di spesa;
b) debba assumere impegno contabile a seguito di partecipazione a programmi comunitari, statali o regionali in corso di definizione. - In deroga a quanto indicato al comma 1, i proventi delle alienazioni di cui al comma medesimo vengono utilizzati dall’ERAP Marche secondo quanto stabilito dall’articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come introdotto dall’articolo 4 della presente legge, qualora i lavori relativi agli interventi finanziati con i piani di reinvestimento non abbiano inizio entro tredici mesi dalla data dell’impegno contabile ovvero entro il termine, se successivo, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale può concedere limitate proroghe ai predetti termini, dietro motivata richiesta degli enti pubblici interessati, in relazione all’elevato fabbisogno abitativo del territorio di localizzazione dell’intervento o all’avanzato stato delle procedure per l’inizio dei lavori.
- Le risorse finanziarie assegnate a operatori privati, enti locali ed ERAP Marche sulla base di piani e programmi di ERP o comunque destinati all’edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, che costituiscono economie di spesa ovvero che non sono state utilizzate in tutto o in parte entro i termini stabiliti dai singoli provvedimenti di concessione o di proroga, sono revocate e vengono versate al fondo regionale per le politiche abitative di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2005. Qualora tali risorse provengano dall’apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Cassa depositi e prestiti, le medesime sono svincolate e rese disponibili per i piani e programmi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 7 della l.r. 36/2005.
- I provvedimenti di accertamento delle risorse non utilizzate di cui al comma 3 sono assunti dall’ente che ha assegnato il finanziamento all’operatore pubblico o privato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e vengono comunicati alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.
- In caso di inutile decorso del termine per l’adozione dei provvedimenti di accertamento di cui al comma 4 interviene la Giunta regionale, previa diffida, mediante l’assunzione dei necessari provvedimenti, anche sostitutivi.
- Al fine di portare a termine le operazioni di formazione delle nuove graduatorie ai sensi dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005, i Comuni, per l’anno 2013, possono prorogare la validità delle graduatorie di assegnazione, già scadute o in scadenza nella suddetta annualità, per un massimo di dodici mesi dalla data di scadenza delle medesime e comunque non oltre il giorno di approvazione della nuova graduatoria.
- Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano, da almeno tre anni, un alloggio di edilizia sovvenzionata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2005, ivi inclusi gli alloggi parcheggio di cui alla l.r. 3 agosto 1981, n. 21 (Provvedimenti straordinari per l’assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto) in virtù di un atto di natura provvisoria adottato per soddisfare temporaneamente le esigenze di famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto o per straordinarie esigenze abitative di famiglie in difficoltà, è disposto un prolungamento dell’assegnazione per un periodo di due anni purché in regola con il pagamento dei canoni ed in possesso dei requisiti per la permanenza nell’alloggio, previsti dall’articolo 20 quater della l.r. 36/2005.
- I Comuni indicono bandi speciali di assegnazione riservati ai soggetti di cui al comma 7. Per partecipare ai relativi bandi gli aspiranti assegnatari devono essere in possesso dei requisiti indicati al medesimo comma 7.
- Tali riserve si aggiungono a quelle previste dall’articolo 20 quinquies, comma 2, lettera g) della l.r. 36/2005.
Nota relativa all’articolo 15
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 13 aprile 2015, n. 16, le disposizioni del comma 3, di questo articolo non si applicano agli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata:
a) per i quali le relative procedure di appalto abbiano inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
b) confermati dalle Province per un importo non superiore al 30 per cento delle risorse da revocare.
Art. 16
(Abrogazioni)
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Nota relativa all’articolo 16