Art. 1
(Disposizioni relative agli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 7 della legge 61/1998)
1. Le disposizioni della presente legge riguardano gli alloggi di cui al piano straordinario previsto dall’articolo 7 della legge 30 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), finalizzato all’acquisto, costruzione, recupero di ulteriori unità abitative di edilizia sovvenzionata per soddisfare le esigenze temporanee delle famiglie coinvolte negli eventi sismici del 1997.
2. Gli alloggi di cui alla presente legge, se di proprietà dell’ERAP, una volta cessate le esigenze di sistemazione temporanea dei nuclei familiari terremotati e detratta la quota necessaria a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica nel territorio comunale, sono trasferiti in proprietà ai Comuni in cui sono ubicati, con oneri a carico dei Comuni medesimi.
Art. 2
(Destinazione degli alloggi)
1. I Comuni utilizzano gli alloggi di cui all’articolo 1 per le seguenti finalità:
a) politiche di reinserimento abitativo nelle aree soggette a calo demografico e invecchiamento della popolazione mediante locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo) o la destinazione a particolari categorie sociali;
b) fini sociali, culturali o di ricerca scientifica;
c) fini ricreativi di interesse pubblico o altre finalità pubbliche;
d) alienazione con procedure ad evidenza pubblica, salva la priorità nella cessione spettante a coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato e che risultino in possesso dei requisiti per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere perseguite mediante convenzione con la Comunità montana, con l’Università, con l’ente parco, con altri enti pubblici e con associazioni o organismi senza fini di lucro.
3. Qualora necessario, prima di disporre le alienazioni di cui alla lettera d) del comma 1, i Comuni dispongono il passaggio degli alloggi al patrimonio disponibile.
Art. 3
(Procedure per l’attuazione)
1. I Comuni interessati individuano gli alloggi e propongono all’approvazione della Giunta regionale un prospetto contenente il numero e l’ubicazione degli alloggi da destinare a ciascuna delle finalità di cui all’articolo 2 e la motivazione delle scelte. Al prospetto è allegata la documentazione relativa agli alloggi.
2. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), viene determinato ai sensi dell’articolo 20 septiesdecies, commi 4 e 5, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).
3. Le somme provenienti dall’alienazione sono utilizzate dai Comuni per la realizzazione o il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata, per opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana.