Art. 1
(Finalità e oggetto)
- Questa legge persegue l’obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
- Ai sensi del comma 2 dell’articolo 137 del d.p.r. 380/2001, per le opere non rientranti nel campo di applicazione della Parte I del suddetto d.p.r. continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
Art. 2
(Funzioni dei Comuni)
- Sono trasferite ai Comuni:
a) le funzioni di cui agli articoli 69 e 70 del d.p.r. 380/2001;
b) le funzioni in materia sismica relative agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001. - I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma singola o mediante le forme associative previste dalla legislazione statale vigente in materia.
- I Comuni che hanno istituito lo sportello unico provvedono ad indicare all’interno del sito istituzionale web il collegamento al sistema informativo integrato regionale per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge.
- E’ facoltà dello sportello unico comunale sostituirsi al committente per trasmettere, tramite il sistema informativo integrato regionale, la documentazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legga.
Nota relativa all’articolo 2
Prima modificato dall’art. 1, l.r. 7 febbraio 2019, n. 3, poi così sosì sostituito dall’art. 1, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 13, l.r. 5 agosto 2020, n. 45, le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 di questo articolo, come sostituito dall’art. 1 della medesima legge, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’adozione da parte della Giunta regionale dell’elencazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 2 dell’art. 94 bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, l’ultima parola del comma 4 di questo articolo, come sostituito dall’art. 1, l.r. 5 agosto 2020, n. 45, è la seguente: “legge”.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
- La Regione promuove attività finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica, anche avvalendosi a tal fine della collaborazione degli ordini e collegi professionali e delle università.
1 bis. La Regione esercita le funzioni di cui alla Parte II, Capo I e Capo IV, del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2. - La Regione provvede altresì: a) a svolgere attività di formazione ed aggiornamento delle strutture tecniche regionali competenti, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia antisismica; b) ad implementare un sistema informativo integrato idoneo a garantire un adeguato supporto tecnologico per l’esercizio delle funzioni previste da questa legge, al fine di garantire la gestione informatica dei relativi procedimenti; c) ad adottare atti di indirizzo al fine di uniformare nel territorio regionale l’attività delle strutture tecniche regionali competenti e l’esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2.
2 bis. Le funzioni di cui al comma Ibis relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste da questa legge. E’ facoltà della Giunta regionale prevedere, con propri atti, specifiche modalità dirette ad accelerare il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici iniziati nel 2016. - E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico (CTS), composto da funzionari regionali esperti in materia sismica, da rappresentanti degli ordini e collegi professionali e, qualora necessario, anche da rappresentanti delle università al fine di svolgere attività di supporto alle strutture tecniche regionali competenti allo svolgimento degli adempimenti connessi all’esercizio delle funzioni previste da questa legge. I criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono definiti dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 15.
3 bis. Al fine di favorire il processo di digitalizza-zione della pubblica amministrazione e garantire omogeneità nella documentazione da trasmettere alla struttura tecnica regionale competente, gli adempimenti connessi alle funzioni previste da questa legge sono effettuati mediante utilizzo del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2.
Nota relativa all’articolo 3
Così modificato dall’art. 2, l.r. 7 febbraio 2019, n. 3, e dall’art. 2, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 13, l.r. 5 agosto 2020, n. 45, la Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 di questo articolo, così come modificato dall’art. 2 della medesima legge, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 45/2020.
Art. 4
(Principi generali in materia di pianificazione)
- Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell’osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.
Art. 5
(Pianificazione urbanistica comunale)
- Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale:
a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio sulla base degli studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità ed i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Nota relativa all’articolo 5
Ai sensi del comma 2 dell’art. 13, l.r. 5 agosto 2020, n. 45, le disposizioni di questo articolo si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e loro varianti, adottati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 6
(Ambito di applicazione)
- Rientrano nell’ambito di applicazione di questa legge gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, secondo le tipologie di cui al comma 1 dell’articolo 94 bis del medesimo d.p.r., relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 83 del medesimo d.p.r., comprese le varianti in corso d’opera diverse da quelle non sostanziali, individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi dì cui all’articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93) e dalla relativa normativa regionale di recepimento.
Nota relativa all’articolo 6
Sostituito prima dall’art. 14, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, poi così sostituito dall’art. 3, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 7
(Disposizioni per l’inizio dei lavori)
- In tutto il territorio regionale, l’inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti di cui gli articoli 65, 93, 94 e 94 bis del d.p.r. 380/2001.
- Preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, l’autorizzazione sismica è rilasciata previo svolgimento di attività di controllo da parte della struttura tecnica regionale competente secondo le modalità definite nell’Allegato 1 di questa legge. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze. Le medesime modalità di controllo si applicano anche per gli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi del comma 4 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 e sottoposti al controllo con metodo a campione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
- L’autorizzazione sismica rilasciata ai sensi dell’articolo 94 e della lettera a) del comma 1 e del comma 3 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ha il valore e gli effetti della certificazione prevista al comma 2 dell’articolo 90 del medesimo d.p.r..
- L’autorizzazione sismica, ai sensi dell’articolo 104 del d.p.r. 380/2001, decade a seguito dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti di classificazione delle zone sismiche ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, salvo che i lavori siano già iniziati e vengono completati nel biennio successivo all’entrata in vigore della nuova normativa.
Nota relativa all’articolo 7
Così modificato dall’art. 4, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 8
(Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica per interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità)
- L’autorizzazione sismica richiesta per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente entro i termini previsti dal comma 2 dell’articolo 94 del medesimo d.p.r., decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
1 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive, realizzati in regime di somma urgenza di cui all’articolo 163 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti da enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non è necessaria la preventiva autorizzazione sismica della struttura tecnica regionale competente. - La richiesta di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001 ed alle norme tecniche sulle costruzioni, di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r..
- ……………………………………………………………………………..
- I contenuti minimi del progetto sono definiti nell’Allegato 1 di questa legge. Alla richiesta di cui al comma 1 è allegata altresì la ricevuta di versamento del contributo di cui all’articolo 14.
- Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, l’integrazione della documentazione presentata nonché l’eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali. Tale richiesta sospende il termine per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 il quale riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e documenti richiesti.
- Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato mediante il sistema informativo regionale integrato ai soggetti interessati ed al Comune competente per territorio.
- Ulteriori criteri e modalità relativi al procedimento di autorizzazione sismica finalizzati a garantire il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni sono definiti nell’Allegato 1 di questa legge.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica di cui al comma 1, la struttura tecnica regionale competente ha facoltà di svolgere attività di controllo diretto finalizzata a valutare in via preventiva lo stato dei siti. Durante lo svolgimento dei lavori, la struttura tecnica regionale competente può svolgere attività di controllo in cantiere al fine di verificare la rispondenza delle opere in fase di esecuzione con quelle autorizzate.
Nota relativa all’articolo 8
Così modificato dagli artt. 5 e 14, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 8 bis
(Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità)
- Chiunque intenda procedere all’esecuzione di interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare la denuncia di cui all’articolo 93 del medesimo d.p.r..
- La denuncia di cui al comma 1 è presentata esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle norme tecniche sulle costruzioni di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r.. A seguito della presentazione del progetto, la struttura tecnica regionale competente rilascia attestazione di avvenuto deposito, fatto salvo quanto disposto al comma 3.
- Nell’ipotesi in cui gli interventi di cui al comma 1 prevedono la sopraelevazione, l’attestato di deposito viene rilasciato successivamente alla certificazione per la sopraelevazione ai sensi dell’articolo 90 del d.p.r. 380/2001.
- Ai sensi del comma 5 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, la struttura tecnica regionale competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa tecnica, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, entro il giorno dieci di ogni mese, con le seguenti modalità:
a) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di adeguamento e miglioramento sismico, rilevato alla data di attestazione;
b) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di nuova costruzione, rilevato alla data di attestazione;
c) il 3 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per le riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti, rilevato alla data di attestazione.
Dell’esito del sorteggio viene data immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche. - I contenuti minimi del progetto sono definiti nell’Allegato 1 di questa legge. Alla denuncia di cui al comma 1 deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di cui all’articolo 14.
- Il responsabile del procedimento può richiedere i chiarimenti necessari, l’integrazione della documentazione presentata nonché l’eliminazione di eventuali irregolarità o vizi formali.
- L’esito del controllo effettuato viene comunicato, mediante il sistema informativo regionale integrato, ai soggetti interessati ed al Comune territorial-mente competente, entro sessanta giorni dalla data del sorteggio. Tale termine è incrementato del numero di giorni eventualmente trascorsi per la presentazione dei chiarimenti e della documentazione richiesta ai sensi del comma 6.
- Resta salva la facoltà della struttura tecnica regionale competente di svolgere una attività di controllo diretto in cantiere.
Nota relativa all’articolo 8 bis
Aggiunto dall’art. 6, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 9
(Inizio lavori)
- Ai sensi e per gli effetti di questa legge l’inizio dei lavori avviene nel momento in cui si realizza un nuovo elemento strutturale o si modifica un elemento strutturale esistente, ivi compresa la demolizione parziale.
- Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, è garantita l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 66 del d.p.r. 380/2001 anche mediante la messa a disposizione di idoneo collegamento internet al sistema informativo integrato regionale di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3.
Nota relativa all’articolo 9
Così modificato dall’art. 7, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 10
(Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)
- La presentazione della relazione a struttura ultimata ed il rilascio del relativo attestato di deposito di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 sono eseguiti tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3. La suddetta relazione attesta la conformità delle opere eseguite al progetto ed alle sue eventuali varianti autorizzate. Tale attestazione è conformata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo statico di cui al comma 2.
- Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la denuncia dei lavori per gli interventi indicati al comma 1 dell’articolo 67 del suddetto d.p.r. è accompagnata dalla nomina e dalla dichiarazione di accettazione del collaudatore statico. Per gli altri interventi disciplinati da questa legge, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato, è presentato alla struttura tecnica regionale competente, tramite il sistema informativo integrato regionale, il certificato di collaudo statico, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico comunale. Il medesimo certificato è altresì trasmesso al committente, ai sensi del comma 7 dell’articolo 67 del d.p.r. 380/2001.
- Per gli interventi non soggetti a collaudo statico di cui ai commi 8 bis e 8 ter dell’articolo 67 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione che è presentata alla struttura tecnica regionale competente tramite il sistema informativo integrato. La medesima dichiarazione è comunicata allo sportello unico comunale ed è altresì trasmessa al committente.
- Il sistema informativo regionale integrato, al momento della consegna dei documenti di cui ai commi 2 e 3, comunica i relativi riferimenti di proto-collazione.
Nota relativa all’articolo 10
Così sostituito dall’art. 8, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 11
(Edifici di speciale importanza artistica)
- Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008) per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico, artistico, siano essi pubblici o privati.
Art. 12
(Vigilanza e controllo)
- Ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio, anche nelle ipotesi di avvio del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per gli interventi di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II, del d.p.r. 380/2001, effettuano controlli diretti ad accertare che:
a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7, 8 e 8 bis per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6;
b) i lavori suddetti procedono in modo conforme a quanto rappresentato graficamente negli elaborati progettuali presentati alla struttura tecnica regionale competente e, una volta ultimati, siano documentati mediante la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 10. - I Comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all’articolo 96 del d.p.r. 380/2001 ed i risultati dei controlli di cui al comma 1 alla struttura tecnica regionale competente che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 103 del medesimo d.p.r., verifica che i lavori procedano in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
- Per le finalità di cui al comma 2 e nell’ipotesi di avvio del procedimento di cui al comma 1, alla struttura tecnica regionale competente è presentata una documentazione tecnica, allegata al certificato di collaudo statico ovvero alla dichiarazione di regolare esecuzione previsti dall’articolo 10 e comprensiva dei rilievi strutturali delle opere realizzate, delle indagini sui materiali e delle relative verifiche analitiche, diretta alla verifica del rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica secondo modalità individuate, in conformità alla normativa statale in materia, negli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3.
Nota relativa all’articolo 12
Modificato dall’art. 3, l.r. 7 febbraio 2019, n. 3. Così sostituito dall’art. 9, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 13
(Regime sanzionatorio)
- Per gli interventi disciplinati da questa legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III e Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001.
- Per le opere di cui al comma 2 dell’articolo 1 trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalle leggi 1086/1971 e 64/1974.
Art. 14
(Contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)
- Ai fini della presentazione della denuncia dei lavori per gli interventi previsti agli articoli 8 e 8 bis è corrisposto da parte del richiedente un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per il controllo da parte delle strutture tecniche competenti.
- I criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 15 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3.
- Il contributo di cui al comma 1:
a) non è dovuto nel caso di progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva l’ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale emanata a seguito di pubbliche calamità;
b) non è dovuto nel caso di opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, nel caso di opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito e negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale;
c) è comunque dovuto negli interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della normativa antisismica. - Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese per la formazione, l’aggiornamento e per iI funzionamento delle strutture tecniche regionali competenti.
Nota relativa all’articolo 14
Così modificato dall’art. 10, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 15
(Disposizioni di attuazione)
- La Giunta regionale con proprio atto:
a) individua criteri e modalità per l’implementazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3;
b) adotta gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3;
c) adotta atti di indirizzo al fine di coordinare le disposizioni di questa legge con le specifiche normative di settore, con particolare riferimento alla normativa relativa ai contratti pubblici;
d) determina criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui al comma 3 dell’articolo 3;
e) determina la documentazione minima da presentare, a seconda della tipologia di intervento, unitamente alla denuncia dei lavori di cui all’articolo 93 del d.p.r. 380/2001;
f) individua, ai sensi del comma 2 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ed in coerenza con le linee guida di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, gli interventi da classificare nelle tipologie previste al comma 1 del medesimo articolo;
g) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui all’articolo 14.
Nota relativa all’articolo 15
Modificato dall’art. 14, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2. Così sostituito dall’art. 11, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
- Per l’anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 3.
- Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l’anno 2018 mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva” del bilancio di previsione 2018/2020, e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”.
- Per l’anno 2019 e successivi le spese per l’attuazione di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con le rispettive leggi di bilancio.
- Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 sono iscritte a decorrere dall’anno 2020 nel Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 305 “Rimborsi ed altre entrate correnti” dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle spese per l’attuazione di questa legge.
- La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie per la gestione.
Nota relativa all’articolo 16
Così modificato dall’art. 4, l.r. 7 febbraio 2019, n. 3.
Art. 17
Nota relativa all’articolo 17
Prima modificato dall’art. 14, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, e dall’art. 5, l.r. 7 febbraio 2019, n. 3, poi abrogato dall’art. 14, l.r. 5 agosto 2020, n. 45.
Art. 18
Nota relativa all’articolo 18