Art. 1
(Proroga dei termini di inizio e fine lavori)
1. Al fine di sostenere l’attività edilizia nell’attuale fase di crisi economico-finanziaria, su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso, anche se trattasi di termini già prorogati.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data.
Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.